Documentabilità

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L’internazionalizzazione delle
imprese italiane e
la gestione degli expatriates:
aspetti di criticità per le aziende
5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete
Unindustria via Andrea Noale 206, Roma
Aspetti Intercompany
Dott. Flaviano Maria Ciarla
(Studio Pirola Pennuto Zei & Associati)
•Il riaddebito dei costi infragruppo e la coerenza con l’impostazione giuslavoristica
•Gli aspetti IVA e corporate dei riaddebiti
Agenda
Aspetti principali del riaddebito di costi infragruppo
3
Gli elementi fondamenti dei contratti di servizi
infragruppo(cd. service agreements”) e degli accordi
di ripartizione (cd. “cost sharing agreements”)
1.
Esistenza di un contratto scritto: (meglio, se con “data certa”): chiara
descrizione dei servizi, delle chiavi di allocazione dei costi, dei soggetti
partecipanti, ecc.
2.
Effettività dei servizi: vantaggi derivati per la società, esclusione dei servizi
resi nell’interesse dell’azionista, esclusione di duplicazione di servizi, ecc.
3.
Congruità dei costi: determinazione basata sui costi sostenuti, oggettività
del criterio di ripartizione, non applicazione di mark-up (se l’attività non
rientra nell’oggetto sociale del prestatore), non duplicazione dell’addebito
in altre forme (Cd. “overlapping”), comparazione con servizi analoghi (raro)
Documentabilità del servizio reso (cd. “book of services”)
4.
4
Rilevanza della Relazione della società di revisione


Circolare ministeriale n. 271/E del 1997:
Dopo avere ricordato l’opportunità di far ricorso alle procedure di
accertamento in collaborazione con le autorità fiscali estere, afferma
espressamente che laddove ciò non risulti agevole, “potrà rivelarsi utile
ricorrere ad un’apposita certificazione delle società di revisione”.
Cassazione n. 5926 del 12/3/2009:
Principio:
La revisione contabile si connota per profili assai forti sotto l’aspetto del
controllo pubblicistico e della responsabilità del revisore: la relazione del
revisore è quindi una “pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e
del bilancio”.
L’A.F. deve tenerne conto ed ha onere della prova a suo carico per confutarla.
5
Cassazione n. 5926 del 12/3/2009
Interpreta due norme giuridiche, con due applicazioni:
i.
Art. 109, co. 4, Tuir: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
Conto economico.. (..)”: il CE può essere verificato dall’AF secondo criteri di
congruità e coerenza, tenendo conto anche della relazione della società di
revisione.
ii.
Art. 109, co. 4, lett. b), Tuir: Spese non imputate al CE, ma specificamente
afferenti a ricavi: ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da
elementi certi e precisi, secondo prove analitiche del contribuente (qui, non
ha rilevanza la relazione del revisore).
>
Importanza delle Relazione dei Revisori nei rapporti di servizi infragruppo
(“Agreed upon procedures”)
6
Prezzi di trasferimento: l’importanza
della individuazione di una corretta
transfer pricing policy e della connessa
documentazione
7
I riferimenti normativi
 Art. 110 co. 7 D.P.R. n. 917/86 (Tuir):
I componenti del reddito derivanti da operazioni
con società non residenti nel territorio dello
Stato, che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa, sono valutati in base al valore normale
dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva aumento del reddito;…
8
I riferimenti normativi

Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio dell’UE il
27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo la
struttura del “Master file” e del “Country file”

Linee Guida OCSE: ultima revisione del 22/7/2010 relative alla
determinazione dei prezzi di trasferimento

Art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: non applicazione sanzioni amministrative
in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni ex art.
110, co. 7, Tuir, se viene consegnata all’AF la documentazione indicata in
apposito Regolamento, previa apposita comunicazione preventiva

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 29/9/2010 Prot. 2010/137654: attuazione
della norma e indicazione delle specifiche documentali e obblighi di
comunicazione preventiva
9
Quali sono gli obiettivi della
Documentazione del Transfer Pricing?

Fornire alle imprese un punto di riferimento sul quale impostare le
procedure di tax compliance

Migliorare la conoscenza in materia di prezzi di trasferimento e delle
metodologie di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria

Agevolare le attività di verifica

Consentire una risk analysis

Facilitare i rapporti tra Amministrazione e contribuente nei casi di Arbitrato
ovvero procedura amichevole
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Le alternative
Documentazione
Comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria
Non predisposta
N/A
Sanzione piena
100%-200%
Predisposta
Non inviata
Sanzione piena
100%-200%
Predisposta ma NON in
ottemperanza delle
nuove disposizioni
Inviata
Sanzione piena
100%-200%
Predisposta secondo le
nuove disposizioni
Inviata
Nessuna sanzione
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Sanzioni
Il Codice di condotta europeo: Transfer pricing
documentation (EU TPD)
La EU TPD si compone da due parti principali:
Una documentazione contenente informazioni
standardizzate comuni valide per tutti i membri
del Gruppo residenti nell'UE (masterfile)
Più documentazioni contenenti ciascuna
informazioni relative ad un singolo Stato
(country file)
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Il Provvedimento attuativo n. 2010/137654
Definizioni
-
Società “holding”: società ITA non controllata da altra società commerciale
(non ITA), e che controlla anche indirettamente altra società non ITA
-
Società “sub-holding”: società ITA controllata da altra società commerciale
(non ITA), e che controlla altra società non ITA
-
“Impresa controllata”: società ITA controllata da altra società commerciale
(non ITA), e che non controlla altre società non ITA
-
PMI: volume d’affari < di 50 mln di Euro (salvo le holding e sub-holding che
controllano società non PMI)
-
Nozioni applicabili anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti
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La Documentazione ai sensi del Provvedimento
attuativo n.2010 /137654
Una documentazione contenente informazioni
standardizzate comuni valide per tutti i membri
del Gruppo (masterfile)
Una documentazione contenente informazioni
relative alla singola società italiana
(Documentazione nazionale)
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Contenuto: il Master File (1/3)
Il Master File deve contenere i seguenti elementi:
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1.
Descrizione generale del Gruppo (storia, evoluzione, settori, ecc.)
2.
Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa
del Gruppo multinazionale
3.
Strategie generali del Gruppo ed eventuali mutamenti intervenuti
4.
Descrizione dei flussi delle operazioni in cui intervengono imprese
residenti nell'UE: una descrizione generale dei:
i. flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività
finanziarie)
ii. flussi di fatturazione
iii. importi dei flussi di transazioni
Contenuto: il Master File (2/3)
16
5.
Operazioni infragruppo:
5.1 - Cessioni di beni materiali, immateriali, servizi generali, servizi
finanziari:
i. Descrizione della natura dell’operazione
ii. Indicazione dei soggetti fra cui sono eseguite le operazioni
5.2 - Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo:
caratteristiche dei servizi e soggetti coinvolti
5.3 – Accordi di ripartizione dei costi: per ciascuno indicazione
dell’oggetto, durata, soggetti, ecc.
6.
Descrizione delle funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi assunti;
descrizione dei cambiamenti intervenuti
Contenuto: il Master File (2/3)
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7.
Beni immateriali: elenco delle proprietà (brevetti, marchi, know-how,
ecc.) e royalties pagate o riscosse
8.
Politica del Gruppo in materia di prezzi di trasferimento: descrizione
del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento che spieghi la
conformità al principio di libera concorrenza
9.
Rapporti con le Amministrazioni degli altri Stati UE: ruling, APA, ecc.
Contenuto: la Documentazione nazionale (1/3)
La Documentazione nazionale deve contenere i seguenti elementi:
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1.
Descrizione generale della società (storia, evoluzione, mercati, ecc.)
2.
Settori in cui opera la società
3.
Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa
della società
4.
Strategie generali della società ed eventuali mutamenti intervenuti
5.
Operazioni infragruppo:
a. Introduzione: sommario delle operazioni, flussi, importi, motivi
economico-giuridici della struttura dei flussi
b. Per ogni “operazione” (cessione di beni materiali o immateriali,
servizi, servizi finanziari):
5.1 – Operazione di tipo ______
5.1.1 Descrizione e soggetti coinvolti
Contenuto: la Documentazione nazionale (2/3)
5.1.2 Analisi di comparabilità:
a) Caratteristiche dei beni e servizi
b) Funzioni svolte, rischi assunti e beni utilizzati
c) Termini contrattuali
d) Condizioni economiche (tratti generali del mercato di riferim.)
e) Strategie dell’impresa
5.1.3 Metodo adottato per determinare i prezzi di trasferimento
a) Enunciazione del metodo e ragioni della sua conformità
b) Criteri di applicazione del metodo: transazioni comparabili (?)
c) Risultati dell’applicazione del metodo adottato
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Contenuto: la Documentazione nazionale (3/3)
6.
Operazioni infragruppo: accordi di ripartizione costi
6.1 Soggetti, durata e oggetto dell’accordo
6.2 Perimetro: attività e progetti coperti
6.3 Metodo determinazione benefici attesi per ogni società
partecipante: previsioni, esiti e scostamenti
6.4 Forma e valore dei contributi erogati dai partecipanti: metodi di
determinazione
6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita
6.6 Previsioni negoziali per versamenti compensativi o modifiche
6.7 Mutamenti intervenuti nell’accordo
Allegato 1: Diagramma di flusso sui flussi delle operazioni
Allegato 2: Copia contratti scritti punti 5) e 6)
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 Documentazione per SOCIETA’ HOLDING:
1. Il Masterfile
2. La Documentazione nazionale
 Documentazione per SOCIETA’ SUB-HOLDING:
1. Il Masterfile riferito al solo “sotto-gruppo” di riferimento (o in
alternativa il Masterfile dell’intero gruppo, integrato con le informazioni
del sotto-gruppo, se rilevanti)
2. La Documentazione nazionale
 Documentazione per IMPRESE CONTROLLATE:
1. La Documentazione nazionale
 Documentazione per STABILI ORGANIZZAZIONI
1. Stessa documentazione di cui sopra
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Semplificazione per le PMI
 Facoltà di non aggiornare i dati relativi al:
Metodo adottato per la determinazione dei prezzi (criterio, ragioni, e
risultati) – Par. 5.1.3
 Con riferimento ai:
Due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la
documentazione
 Se:
L’analisi di comparabilità si basa su informazioni reperite su fonti
pubblicamente disponibili
 E sempreché:
I fattori di comparabilità (caratteristiche beni e servizi; funzioni e rischi;
termini contrattuali; condizioni economiche; strategie; - Par. 5.1.2) non
subiscano modifiche significative
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Forma della documentazione:
 Lingua italiana (ammessa lingua inglese per il Masterfile del gruppo)
 Sigla in ogni pagina dal legale rappresentante della società; firma nell’ultimo
foglio, o autentica mediante firma elettronica
 Documentazione in formato elettronico; se su supporto cartaceo, dovrà
essere resa disponibile in formato elettronico su richiesta
Termini di consegna della documentazione:
 Entro 10 gg. dalla richiesta dell’AF
 Informazioni supplementari: entro 7 gg. dalla richiesta, o maggiore termine
in base alla complessità del caso
 In difetto del rispetto dei termini: AF non più obbligata all’applicazione
dell’esonero da sanzioni
Condizioni di efficacia:
 Predisposizione con periodicità annuale per ogni periodo d’imposta
 Non vincolante per AF quando: formalmente corretta, ma incompleta o non
conforme; o informazioni non veritiere.
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Comunicazione del possesso della documentazione
A.
A regime per le annualità in corso e future:
Comunicazione da inviare entro il termine di presentazione della
Dichiarazione dei redditi
B.
Per i periodi d’imposta anteriori:
Entro il 28/12/2010
Valide anche comunicazioni successive, sempreché non siano nel frattempo
intervenuti accessi, ispezioni, verifiche, ecc.
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Gli aspetti IVA e la coerenza con
l’impostazione giuslavoristica
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Territorialità IVA dei servizi
Premessa
In attuazione delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE (contenute nel c.d. “VAT
Package”), recepite nel nostro ordinamento dal dal D.Lgs. del Consiglio dei
Ministri del 12.11.2009 dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove regole
in materia di:
• Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi
•Nuovi obblighi Intrastat
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Territorialità IVA dei servizi
Nuova normativa in vigore dal 2010
due criteri generali (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972):
nei servizi tra soggetti passivi stabiliti sia nella Comunità che fuori (c.d. B2B –
Business to Business) l’IVA si applica nel luogo ove è stabilito il committente
del servizio;
nei servizi resi a non soggetti passivi (c.d. B2C – Business to Consumers) l’IVA
continua ad applicarsi nel luogo dove è stabilito il prestatore del servizio.
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Territorialità IVA dei servizi
Nuova normativa in vigore dal 2010
Conseguenze dell’applicazione del criterio generale del committente in ambito
B2B:
le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA italiani a soggetti passivi
esteri (stabiliti sia nella Comunità che fuori) devono essere fatturate come
“non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972”;
le prestazioni di servi ricevute da soggetti passivi IVA italiani saranno sempre
rilevanti ai fini IVA in Italia e se rese da soggetti passivi esteri (stabiliti sia nella
Comunità che fuori) devono essere assoggettate ad IVA italiana tramite il
meccanismo del “reverse charge” (e dal 17 marzo 2012 si deve integrare la
fattura estera anziché emettere autofattura)
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IVA e distacco del personale
art. 8, comma 35 L. n. 67/1988: “non sono da intendersi rilevanti, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o distacchi di personale a fronte dei
quali è versato solo il rimborso del relativo costo”
Risoluzione 346/E/2002: se le somme rimborsate sono superiori (o anche
inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini IVA
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