conoscenza della lingua italiana

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ARTICOLI IMPUGNATI
ART.
2 COMMA 2 E ART. 19
Articoli che obbligano gli artigiani che vendono gli alimenti di produzione sul posto e gli
operatori di attività di somministrazione a dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
ARTICOLI DICHIARATI LEGITTIMI
ART. 3 COMMA 4
Ogni attività che comporta trattamenti sul corpo, con esclusione delle discipline bionaturali, si
configura quale attività di estetista.
Per l’esercizio dell’attività di estetista occorre l’abilitazione professionale che non può essere
sostituita da altri titoli; per l’esercizio dell’attività di discipline bionaturali non è necessario alcun
titolo abilitativo, ma è sufficiente la presentazione della SCIA e l’iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio, in quanto, come dice il d.d.u.o 29/5/2012 n. 4669, l’iscrizione al
Registro delle discipline bionaturali non è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività. Le
attività che rientrano in questa sfera sono esclusivamente quelle indicate nell’articolo 2 della
legge regionale 2/2005, che non rientrano nelle attività sanitarie né in quelle di estetista, per le
quali permane la efficacia dei titoli professionali che le specifiche leggi prevedono.
ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO
ARTICOLI IMPUGNATI
ART. 14
Prevede i criteri transitori per rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi di commercio su
aree pubbliche subordinando il rinnovo anche al pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, nei confronti del comune.
La materia, peraltro ascrivibile alla tutela della concorrenza, è già stata regolamentata
con l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012.
ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO
ART. 18
L’esperienza lavorativa ai fini della dimostrazione del possesso del requisito professionale per
attività di commercio su aree pubbliche e di somministrazione dev’essere comprovato non
solo dall’iscrizione all’INPS ma anche dall’attestazione degli adempimenti contributivi minimi.
Tale ulteriore requisito è un elemento restrittivo e non è previsto dalla legge statale.
ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO
IMPRESE ARTIGIANE
VENDITA ALIMENTARI PER IL CONSUMO SUL POSTO
L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato
è soggetto alla programmazione comunale
nelle aree da sottoporre a tutela
per motivi imperativi di interesse generale.
L’avvio dell’attività è soggetta a preventiva comunicazione.
IMPRESE ARTIGIANE
VENDITA ALIMENTARI PER IL CONSUMO SUL POSTO
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
(art. 2 comma 4bis LR 8/2009 introdotto da art. 19 LR 3/2012)
Il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività deve dimostrare la
conoscenza della lingua italiana attestata da:
* certificato di conoscenza della lingua italiana Certificazione Italiano Generale (CELI)
* attestato che dimostri il conseguimento di titolo di studio presso una scuola italiana
o la frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio
alimentare/somministrazione
* superamento di un corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito
o riconosciuto dalle regioni (qualora istituiti).
OBBLIGHI
Obbligatorio esporre gli orari e l’elenco delle materie prime utilizzate. Tutte le informazioni
commerciali e i prezzi degli alimenti devono essere esposti anche in lingua italiana. Se le
indicazioni sono esposte in più lingue, devono avere i medesimi caratteri di visibilità.
REQUISITI PROFESSIONALI
* Corso professionale per il commercio/somministrazione istituito o riconosciuto da regioni
* Esperienza professionale (almeno 2 anni negli ultimi 5), in proprio o presso attività di
vendita alimenti o di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore
in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione all’INPS
* Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea o di altra scuola a indirizzo
professionale a condizione che il corso di studi preveda materie attinenti commercio,
preparazione o somministrazione di alimenti
* Iscrizione al REC (circolare 3656/C p.to 2.1.8)
DELEGATO
* Possibilità di nomina di un delegato sia per ditte individuali che per società (art. 71
comma 6bis D.lgs. 59/2010)
* Il delegato non ha obbligo di presenza e può svolgere tale funzione per più società o
punti vendita (circolare 3656/C p.to 1.4.3 e Risoluzione Ministeriale 50011 del 26.3.2013)
CASI PARTICOLARI
Non è necessario il requisito professionale per la vendita nei confronti di una cerchia
determinata di persone quali gli spacci interni (circolare 3656/C p.to 2.1.1)
REQUISITI PROFESSIONALI
* Corso professionale per il commercio/somministrazione istituito o riconosciuto da regioni
* Esperienza professionale (almeno 2 anni negli ultimi 5)
* Diploma di scuola secondaria superiore, di laurea o di altra scuola a indirizzo professionale
* Iscrizione al REC (circolare 3656/C p.to 2.1.8)
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
(art. 67 comma 2bis LR 6/2010 introdotto da art. 19 LR 3/2012)
Il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività deve dimostrare la
conoscenza della lingua italiana attestata da:
* Certificato di conoscenza della lingua italiana Certificazione Italiano Generale (CELI)
* Attestato che dimostri il conseguimento di titolo di studio presso una scuola italiana o la
frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio
alimentare/somministrazione
* Superamento di un corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o
riconosciuto dalle regioni (qualora istituiti)
DELEGATO
* Possibilità di nomina di un delegato sia per ditte individuali che per società (art. 71 comma 6bis
D.lgs. 59/2010)
* Il delegato non ha obbligo di presenza e può svolgere tale funzione per più società o punti vendita
(circolare 3656/C p.to 1.4.3 e Risoluzione Ministeriale 50011 del 26.3.2013)
* Il TULPS negli artt. 8 e 93 prevede l’obbligo della “rappresentanza” quando una ditta individuale è titolare
di più autorizzazioni, in quanto l’esercizio dev’essere condotto direttamente. In tal caso il titolare può
nominare un proprio rappresentante, che garantisce la presenza nell’esercizio. Quando rappresentanza e
delegato coincidono nella stessa persona, vi è l’obbligo di presenza da parte del delegato.
CASI PARTICOLARI
Non è necessario il requisito professionale per la somministrazione nei confronti di una cerchia
determinata di persone: attività ricettive, mense aziendali, dipendenti di enti pubblici, scuole, ospedali,
comunità religiose, stabilimenti militari, mezzi di trasporto pubblici (circolare 3656/C p.to 2.1.1)
OBBLIGHI
Tutte le informazioni commerciali e i prezzi degli alimenti devono essere esposti anche in lingua
italiana. Se le indicazioni sono esposte in più lingue, devono avere i medesimi caratteri di visibilità.
NESSUNA DISPOSIZIONE HA ESPRESSAMENTE ABROGATO IL D.LGS. 170/2001
MA
L’articolo 31 del DL 201/2011 prevede il principio di libertà di apertura di esercizi
commerciali ritenendo inapplicabili contingenti, limiti territoriali o altri vincoli esclusi
quelli connessi alla salute, all’ambiente e ai beni culturali
L’articolo 34, comma 6, lettera d) del DL 201/2011 abroga ogni restrizione che limiti
l'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o preveda il divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti
L’articolo 1, commi 1 e 4, del DL 1/2012 (conv. legge 27/2012) stabilisce che le Regioni
e i Comuni si adeguano a tali principi e regole entro il 31 dicembre 2012 e che, da tale
data, norme e disposizioni contrarie sono abrogate
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 9 aprile 2013 specifica che non vi è
dubbio che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra
le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal D.lgs. 114/98
PERTANTO
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI:
i Comuni devono rivedere i propri Piani di Localizzazione applicando i principi della
libera concorrenza, senza vincoli salvo in “apposite zone” dove si possono “vincolare”
le aperture e i trasferimenti di tali attività solo in base ad accertati motivi imperativi
d’interesse generale
PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI:
sono liberalizzati senza bisogno di provvedimenti
I NUOVI CONTROLLI INTRODOTTI DAL D.LGS. 159/2011
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 218/2012
La PA deve acquisire la documentazione antimafia prima di rilasciare licenze o
autorizzazioni di polizia e di commercio (art. 83 D.lgs. 159/2011)
La documentazione antimafia è costituita da:
comunicazione antimafia e informazione antimafia (art.84)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza
o meno di eventuali tentativi d’infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e
gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4
LA DEFINIZIONE:
La comunicazione antimafia consiste nell’attestare la sussistenza o meno delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011
La comunicazione antimafia non può essere rilasciata se il soggetto ha in essere
* provvedimenti definitivi dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 5 D.Lgs 159/2011
* condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per delitti consumati o tentati da art. 51
comma 3bis CPP
MODALITÀ:
* la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto (art. 88)
* la comunicazione antimafia può essere sostituita dall’autocertificazione dell’interessato attestante
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 (art. 89)
In particolare l’autocertificazione è resa dall’interessato:
* in caso di presentazione S.C.I.A.
* per attività sottoposte a silenzio assenso da tabella C del DPR 26 aprile 1992, n. 300 e modifiche
VALIDITÀ:
6 mesi. Termini per il rilascio dei provvedimento antimafia: adozione provvedimento finale 45 gg,
prorogabili di 30 gg per verifiche complesse (di cui dev’essere informata la PA richiedente)
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 35
Nell’articolo sono definite per tipologia di procedimento le informazioni da inserire nel sito
Nell’allegato D del decreto c’è una tabella di sintesi della struttura delle informazioni sui siti istituzionali
STRUMENTO UTILE: Bussola della trasparenza dei siti web
SITO: www.magellanopa.it/bussola