Intervento Filippello

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Transcript Intervento Filippello

Milano 15 Maggio 2014
Ai dipendenti pubblici non si applica la riforma del 2005
L’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, dispone che per i
dipendenti pubblici continua a trovare applicazione la disciplina previgente fino
all’emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega prevista dalla legge 23
agosto 2004, n. 243.
art. 23, comma 6: Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed
integralmente la previgente normativa.
legge 23 agosto 2004, n. 243 articolo 1, comma 2, lettera p): applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni
relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato
amministrativo pubblico;
Filippello Bernardo
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Ipotesi utilizzate nelle valutazioni per l’estensione del decreto 252/2005 ai ‘‘pubblici’’
Gli scenari prospettati nelle elaborazioni sono due, e per entrambe l’adesione avviene all’inizio del 2013:
 Il primo ipotizza una adesione pari al 30%;
 Il secondo ipotizza un’adesione pari al 100%.
La seconda ipotesi non è solo un mero esercizio matematico, in quanto plausibile solo in presenza di una disposizione di
legge che renda obbligatoria l’iscrizione ai fondi pensione, ma serve a rappresentare il limite superiore dell’impegno
finanziario.
Le variabili macroeconomiche prese a riferimento nelle proiezioni sono:
• 2% per inflazione costante negli anni;
• 3% rendimento lordo della previdenza complementare;
• rivalutazione delle retribuzioni in ragione di:
 1% per carriera e produttività
 Recupero dell’inflazione.
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La contribuzione
Dipendenti pubblici
Attualmente per i dipendenti pubblici il D.lgs. 47/2000 prevede che i contributi versati al relativo fondo
complementare contrattuale possano essere dedotti dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore al
più basso tra:
-
il limite del 12% del reddito complessivo
-
la cifra massima di 5.164,57 euro
-
il doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione
Dipendenti privati e fondi non contrattuali
Il D.lgs. 252/2005 prevede il solo plafond in termini assoluti di 5.164,57 euro.
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La contribuzione – neo assunti
Per i neo assunti il decreto 252/2005 è sempre ininfluente; nel grafico sono riportati i limiti di reddito
entro i quali si ha la deduzione del contributo in relazione alla quota (lavoratore + datore di lavoro)
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La contribuzione – assunti ante 2001
Per gli assunti ante 20001 il decreto 252/2005 la condizione del doppio della quota di trattamento di fine rapporto
destinata al fondo pensione pone, nel confronto delle norme, differenze negative di deduzione contributiva per
quote di contribuzione (lavoratore + datore di lavoro) al di sopra del 5% e per retribuzioni inferiori a
129.000 €uro. Se ci si attesta sui limiti retributivi determinati dal plafond di deducibilità (5.164,57 €uro), la
perdita arriva al 200% (contribuzione al 12%).
quota
contr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
limite
retr
258.200
172.133
129.100
103.280
86.067
73.771
64.550
57.378
51.640
46.945
43.033
assunti ante 2001
contr
12%
doppio
lav+ d.l. redd
TFR
5.164
30.984
10.328
5.164
20.656
10.328
5.164
15.492
5.164
5.164
12.394
4.131
5.164
10.328
3.443
5.164
8.853
2.951
5.164
7.746
2.582
5.164
6.885
2.295
5.164
6.197
2.066
5.164
5.633
1.878
5.164
5.164
1.721
Filippello Bernardo
perdita
v.a.
1.033
1.721
2.213
2.582
2.869
3.098
3.286
3.443
perdita
%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
6
La contribuzione – minor gettito d’imposta
Ipotesi di lavoro utilizzate:
• contribuzione con il 5% della retribuzione
(4+1)
• non sono stati contemplati casi al con
contribuzione al 5% o superiori.
Nel primo scenario - adesione al 30%-, gli optanti
che contribuiscono con il 5% rappresentano lo
0,6% dell’universo degli optanti, mentre nel caso
del secondo scenario -adesione del 100%- né
rappresentano il 2%.
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Riscatto - D.lgs. 252/2005
aliquota sulla
quota
parte imponibile riscattabile
80%
23%
100%
dal 15% al 9%
50%
dal 15% al 9%
100%
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Casistica
mobilità, licenziamento per giusificato motivo,
fallimento azienda, raggiungimento età
pensionabile con meno di 5 anni al "fondo"
dimissioni volontarie, cambio contratto, promozione
dirigente, fine tempo determinato, licenziamento
pe giusta causa
cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione
tra 12 e 48 mesi, cessazione dell'attività lavorativa
preceduta da cassa intergrazione e guadagni, cassa
integrazione guadagni a zero ore per almeno 12
mesi, mobilità
Invalidita permanenente con riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione
dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a
48 mesi, risoluzione rapporto di lavoro per
raggiungimento età pensionabile con più di 5 anni al
"fondo", decesso
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Riscatto - D.lgs. 124/1993
aliquota sulla
quota
parte imponibile riscattabile
tassazione
separta
80%
tassazione
marginale
100%
tassazione
separta
50%
tassazione
separta
100%
Filippello Bernardo
Casistica
mobilità, licenziamento per giusificato motivo,
fallimento azienda, raggiungimento età
pensionabile con meno di 5 anni al "fondo"
dimissioni volontarie, cambio contratto, promozione
dirigente, fine tempo determinato, licenziamento
pe giusta causa
cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione
tra 12 e 48 mesi, cessazione dell'attività lavorativa
preceduta da cassa intergrazione e guadagni, cassa
integrazione guadagni a zero ore per almeno 12
mesi, mobilità
Invalidita permanenente con riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione
dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a
48 mesi, risoluzione rapporto di lavoro per
raggiungimento età pensionabile con più di 5 anni al
"fondo", decesso
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Riscatto – minor gettito d’imposta
Nella valutazione il requisito minimo di 5 anni
di partecipazione al fondo per ottenere
l’erogazione della prestazione pensionistica ha
un forte peso, per cui nei primi cinque anni,
tutte le uscite per riscatto dipendono,
prevalentemente da «raggiungimento età
pensionabile» con meno di 5 anni - caso a1/a.
Trascorsi i 5 anni il fenomeno cambia
riconducendo tale situazione ad un più
fisiologico livello di riscatti totali pari al 30%
degli usciti, considerando il rimanente 70%
come destinatari della prestazioni in rendita ed
in capitale.
La riduzione proporzionale di questa situazione
di riscatto tende ad esaurirsi nel corso di un
decennio, sin ad annullarsi a partire dal 2022.
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Rendita
D.lgs. 252/2005
Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 15%, aliquota ridotta dello
0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione
di 6 punti. Gli importi lordi sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi non dedotti e proventi esclusi dal risultato della
gestione.
D.lgs. 47/2000
Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate a tassazione ordinaria e sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi
non dedotti e proventi esclusi dal risultato della gestione.
Per ottenere la prestazione pensionistica in forma di rendita occorrono 5 anni di partecipazione al fondo.
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Rendita
Anno
RENDITE
adesione 30%
Minore imposta su
rendita 50%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Filippello
Bernardo
Totale
3,0
6,4
10,2
14,5
19,2
24,5
30,4
36,9
44,2
52,2
241,7
RENDITE
adesione
100%
Minore imposta su
rendita 50%
9,1
19,2
30,7
43,5
57,7
73,6
91,2
110,8
132,6
156,8
725,2
La stima elabora, a partire dal 2023, il minor gettito
derivante dall’armonizzazione delle discipline della
rendita con l’ipotesi che il 50% del montante
accumulato sia trasformato in rendita, anche se la
rendita media permetterebbe la liquidazione totale.
La rendita è stata calcolata prendendo a riferimento la
base demografica IPS55, a tasso tecnico 0%, con
caricamento spese di gestione pari all’1,25%. Si
prescinde sia dalla tassazione dei rendimenti (sia
interessi del montante che interessi riconosciuti sulla
rendita prodotti dalla gestione separata) e dei
contributi non dedotti (esenti) poiché è invariante nei
due schemi di tassazione considerati.
Ogni anno viene operato l’accumulo con il flusso
dell’anno precedente senza considerare le uscite data
l’esiguità degli anni in cui viene ipotizzata la
prestazione.
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Capitale
D.lgs. 252/2005: Il capitale, al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta, è sottoposto ad una
ritenuta del 15%; aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti.
D.lgs. 47/2000: Il capitale, sempre al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta è sottoposto a
tassazione separata (media delle aliquote ordinarie dell’ultimo quinquennio).
Nei casi in cui il capitale da liquidare è superiore ad un terzo del montante complessivamente
maturato, vengano tassati a tassazione separata anche il montante dei rendimenti, anche i
rendimenti annui sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 11%.
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Capitale
Le uscite dal fondo a cui si eroga
il capitale iniziano nel 2008.
Le ipotesi di lavoro prevedono
che, tra il 2018 e il 2022, il 70%
delle uscite sia in forma di
capitale e il rimanente 30% per
riscatto.
Dal 2022, in linea con le ipotesi
fatte per la rendita, è stato
prevista
l’erogazione
del
montante maturato nella misura
del 50% per rendita e capitale.
Filippello Bernardo
Anno
CAPITALI
CAPITALI
adesione 30% adesione 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Totale
Minore imposta su
Minore imposta su
capitali
capitali
27,2
81,7
32,1
96,3
37,0
111,1
42,1
126,3
47,2
141,7
37,5
112,4
41,3
123,8
45,1
135,5
93,9
281,8
101,6
304,9
109,5
328,4
117,4
352,3
125,6
376,7
133,8
401,5
142,3
426,8
1.133,6
3.401,3
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Rendita + Capitale
Anno
TOTALE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE adesione
30%
Minore imposta su
rendita + capitali
Filippello Bernardo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Totale
TOTALE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
adesione 100%
Minore imposta su
rendita + capitali
27,2
32,1
37,0
42,1
47,2
40,5
47,7
55,4
108,4
120,9
134,0
147,8
162,5
178,0
194,5
1.375,3
81,7
96,3
111,1
126,3
141,7
121,5
143,1
166,1
325,2
362,6
402,0
443,6
487,6
534,1
583,6
4.126,4
15
Anticipazioni
In generale il trattamento fiscale penalizza l’iscritto che richieda la liquidazione delle prestazioni prima della maturazione
del diritto.
D.lgs. 252/2005
Anticipazioni per spese sanitarie: può essere richiesta in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della
posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta è applicata una ritenuta, a titolo
d’imposta, con l’aliquota del 15% riducibile fino al limite massimo del 9%;
Anticipazioni per l’acquisto di prima casa: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore
al 75% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una
ritenuta a titolo d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione;
Anticipazioni per altri motivi: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della
posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo
d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione.
D.lgs. 124/1993 - D.lgs. 47/2000
la richiesta d’anticipazione è possibile per l’intero maturato (esclusa la quota di accantonamento figurativo), dopo 8 anni
di partecipazione al fondo, per spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari, acquisto prima casa e ristrutturazione.
L’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, viene sopposto a tassazione separata.
Filippello Bernardo
16
Anticipazioni
Per la proiezione sono stati utilizzati i dati estratti dalla Relazione annuale 2011 della COVIP,
da cui si rileva che l’1,8%, dell’intera platea degli aderenti ai fondi, richiede anticipazioni per
un importo medio di circa 17.000 euro – di cui circa 5.000 per gli iscritti ai Fondi negoziali.
La novità per il pubblico della formula “per altri motivi”, attualmente non prevista,
comporta un maggiore gettito per lo Stato favorendo notevolmente il ricorso a tale
prestazione; il segno negativo sulla tabella aiuta a cogliere visivamente il fenomeno che si
verifica anche per le anticipazioni per spese mediche.
Filippello Bernardo
17
Anticipazioni
ANTICIPAZIONI adesione 30%
Anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totale
Minore imposta su
Anticipazioni SPESE
MEDICHE
-
Filippello Bernardo
0,2
0,4
0,7
0,9
1,1
1,4
1,6
1,9
2,2
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
30,5
Anticipazioni
ABITAZIONE
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,8
19,0
Anticipazioni
ALTRI MOTIVI
-
Totale
anticipazioni
6,2
6,8
7,1
7,4
7,7
7,9
8,2
8,5
8,8
9,1
9,3
9,6
9,9
106,4 -
-0,2
-0,4
-0,7
-0,9
-1,1
-1,4
-1,6
-1,9
-2,8
-3,1
-3,2
-3,4
-3,5
-3,6
-3,8
-3,9
-4,0
-4,1
-4,3
-4,4
-4,5
56,9
18
Risultati finali
Lo schema riassuntivo, in termini di valori attuali dei flussi previsti nei 20 anni considerati è rappresentato nel seguente
grafico dove vengono mostrate le incidenze in valore percentuale delle varie voci sul risultato finale. Le sfumature di
colore mostrano la diversa incidenza delle singole valutazioni nel periodo: colori più accesi indicano una maggiore
rilevanza nel breve periodo, mentre valori più tenui nel lungo. Risulta evidente il minor gettito derivante dall’erogazione
dei capitali, che pesa per il 74%, mitigato tra l’altro dall’ipotesi di erogazione delle rendite a partire dal 2023.
Filippello Bernardo
19
Risultati finali
Anno
Filippello Bernardo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Totale
TOTALE
GENERALE
adesione 30%
TOTALE
GENERALE
adesione
100%
Minore imposta su
TOTALE GENERALE
6,1
9,1
11,8
14,8
17,7
40,0
46,4
53,0
59,1
65,8
49,5
57,8
66,7
120,9
134,6
149,0
164,3
180,4
197,5
215,6
1.660,1
Minore imposta su
TOTALE GENERALE
21,1
30,5
38,9
48,5
57,7
126,2
146,0
166,2
185,1
206,0
153,9
179,5
206,7
370,3
412,2
456,4
503,1
552,5
604,7
660,1
5.125,7
20
Risultati finali
21
Filippello Bernardo
Risultati finali
La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di
adesione, nei venti anni osservati.
Anno
Filippello Bernardo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Totale
TOTALE
GENERALE
per un punto
percentuale di
adesione
Minore imposta su
TOTALE GENERALE
0,21
0,31
0,39
0,48
0,58
1,26
1,46
1,66
1,85
2,06
1,54
1,79
2,07
3,70
4,12
4,56
5,03
5,52
6,05
6,60
51,3
22
Risultati finali
La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di
adesione, nei venti anni osservati.
TOTALE
Anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Totale
Filippello Bernardo
GENERALE
per un punto
percentuale di
adesione
Minore imposta su
TOTALE GENERALE
0,21
0,31
0,39
0,48
0,58
1,26
1,46
1,66
1,85
2,06
1,54
1,79
2,07
3,70
4,12
4,56
5,03
5,52
6,05
6,60
51,3
23