Relazione Magg. Danilo Persano, Comandante della Sezione

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Transcript Relazione Magg. Danilo Persano, Comandante della Sezione

Associazione Sindacale dei Notai
Lombardia
Milano 10.06.2013
Magg. Danilo Persano
SOMMARIO
Il riciclaggio nell’evoluzione penale e amministrativa
Omessa segnalazione : condotta penalmente
rilevante
Reati presupposto, evasione fiscale e
normativa antiriciclaggio
Da un punto di vista economico, il riciclaggio costituisce
una attività criminale avente la funzione essenziale di
trasformare liquidità di provenienza illecita (c.d. potere di
acquisto potenziale) in liquidità apparentemente lecita
(c.d. potere d’acquisto effettivo) da reimpiegare in attività
economiche e finanziarie.
Il denaro ”sporco” immesso nei circuiti finanziari legali
tramite operazioni di riciclaggio provoca effetti distorsivi al
tessuto economico e finanziario, condizionando il corretto
funzionamento dei mercati basato sul sistema della libera
concorrenza.
A livello macroeconomico, il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita è in grado di:
•
alterare i meccanismi di regolamentazione dei mercati
•
rallentare la crescita economica
•
accrescere la volatilità dei tassi di cambio e di interesse
•
distorcere l’allocazione delle risorse
•
generare effetti negativi sul gettito fiscale
• creare danni reputazionali a Paesi e ad intermediari
finanziari
FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI
“Con un fatturato di 150 miliardi di euro, la
holding del riciclaggio è la prima azienda del
Paese, davanti a un colosso come Eni, che con i
suoi 120 miliardi è in cima alle classifiche della
produzione italiana e tra le venti maggiori imprese
internazionali.
La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un
terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit,
fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di
un’azienda di credito come Intesa San Paolo”
Fonte: ‘‘Soldi sporchi’’ di Pietro Grasso con Enrico Bellavia.
6
ATTIVITA’ FUORILEGGE
Un business multimiliardario che comprende sia le ATTIVITA’
ILLEGALI sia l’ECONOMIA SOMMERSA (incluse le tasse evase
dalle imprese irregolari che operano in Italia). La stima si basa
sugli ultimi dati nazionali disponibili.
ATTIVITA’
FUORI LEGGE
419,4 Miliardi di euro
ECONOMIA SOMMERSA
250 Miliardi di euro
ECONOMIA ILLEGALE
169,4 Miliardi di euro
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Eurispes,
Istat, Legambiente, Confesercenti-Sos Impresa, Abi.
7
EVASIONE FISCALE IN ITALIA
Le ultime stime disponibili – quelle pubblicate
dall’ISTAT nel 2010, relative all’anno 2008 –
collocano l’ampiezza dell’economia sommersa fra
255 e 275 miliardi di Euro.
Il peso dell’economia sommersa è compreso tra il
16,3 per cento e il 17,5 per cento del Pil (nel 2000
era tra 18,2 e 19,1 per cento), con una imposta
evasa che è superiore ai 100 mld di Euro.
Dati tratti dal rapporto ISTAT del 13 luglio 2010 “La misura dell’economia sommersa
secondo le statistiche ufficiali Anni 2000-2008”
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CONTRASTO AL RICICLAGGIO
INCIDENZA REGIONALE
2009 - 2011
Lombardia
886,1 MLN
(14,74%)
Lazio
2,54 MLD
(42,34%)
Riciclaggio
accertato
6,03 MLD
Campania
467,5 MLN
(7,7%)
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Altre Regioni
2,14 MLD
(35,13%)
Evoluzione concetto di riciclaggio
Anni ‘70: Riciclaggio monetario
Anni ‘80: Riciclaggio bancario
Anni ‘90: Riciclaggio finanziario
Fase attuale: Riciclaggio extrafinanziario
03 di 31
I reati presupposto.
Le tappe dell’ampliamento dei delitti base
1978
il riferimento è alla “sostituzione di denaro
e valori provenienti da rapina aggravata, estorsione
aggravata o sequestro a scopo di estorsione”
1990
il legislatore aggiunge i delitti di produzione
e traffico di sostanze stupefacenti
1993
attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1990
11
Fasi del riciclaggio
04 di 31
RICICLAGGIO – PRESIDI PENALI
- ART. 648 del Codice Penale
- ART. 648 bis del Codice Penale
- ART. 648 ter del Codice Penale
- ART. 12 quinquies del D.L. 306/92 conv. con
mod. in L. 356/92
RAPPORTO DI SPECIALITA’
 Reimpiego e riciclaggio
 Riciclaggio e ricettazione
diverso elemento soggettivo
Elemento materiale  COMUNE
RICETTAZIONE:
generica finalità di profitto
RICICLAGGIO: scopo ulteriore di far perdere le
tracce dell’origine illecita
REIMPIEGO: ricorso ad attività economiche o
finanziarie
(Cass.pen, Sez.II, 10 gennaio 2003, n. 18103).
RICICLAGGIO O REIMPIEGO?
Non è facile stabilire nettamente una linea di
demarcazione tra il riciclaggio ed il reimpiego poiché
l’impiego di capitali illeciti è una fattispecie
astrattamente già ricompresa nel reato di riciclaggio
Le condotte di reimpiego sono pertanto successive al
riciclaggio e si concretizzato nella fase di immissione,
nel sistema economico legale, dei capitali
illecitamente accumulati.
648 bis e 12 quinquies
12 quinquies: assenza clausola di esclusione della
responsabilità per l'autore del reato presupposto
Particolare caso di punibilità di “autoriciclaggio”
Preclusioni: responsabilità amministrativa degli enti e
sequestro per equivalente.
Alcune indicazioni giurisprudenziali
Configura il riciclaggio il mero trasferimento di denaro di
provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente
diversamente intestato ed acceso presso differente Istituto di
Credito.
(Sez. II, Sent. N. 47375 del 06.11. 2009, Cass. Pen.)
Non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità
del percorso dei beni, bastando che essa sia soltanto
ostacolata, consistita, in questo caso, nella polverizzazione dei
fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più persone.
(Sez. II, Sent. N. 35763 del 06.10.2010, Cass. Pen.)
Ulteriori indicazioni in caso di omessa
segnalazione
Corte di Appello di Milano – sez. II – II Maggio 2012, n. 1031
Risponde del reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., sotto il profilo
del dolo eventuale, il funzionario di banca che agisca con il proposito di
mantenersi referente del gruppo societario affidato, con sistematica
violazione della normativa interna in tema di affidamenti e garanzie;
che presti il consenso – tramite sigle di autorizzazione su segni di
traenza – a cospicui prelievi di contante da parte del dominus del
gruppo, non censito come tale, con consapevolezza della provenienza
da delitto (fiscale) delle somme così prelevate; che ometta l’osservanza
della normativa in materia di segnalazione di operazioni sospette, pur
in presenza di elevati indici di anomalia.
Ulteriori indicazioni in caso di omessa
segnalazione
Corte di Appello di Milano – sez. II – II Maggio 2012, n. 1031
La
violazione della normativa interna concernete i
finanziamenti e la mancata segnalazione delle operazioni
bancarie poste in essere agli uffici competenti ai fini della
segnalazione delle operazioni sospette, costituiscono indici
di esclusione della buona fede del funzionario la cui
complessiva operatività bancaria presenti numerosi indici di
anomalia.
L’attuale, ampio spettro dei reati presupposto:
TUTTI I DELITTI NON COLPOSI
Non solo i reati tipici di criminalità organizzata,
ma anche reati comuni
e di tipo “finanziario” (furto, corruzione, frodi fiscali, abusi
di mercato, bancarotta, etc.)
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L’ambito amministrativo
Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/2007
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento
della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
SCELTA DI POLITICA CRIMINALE
Il reato di riciclaggio punisce
il soggetto estraneo al fatto-reato che
“ricicla” i capitali illeciti
l’AUTO-RICICLAGGIO
NON È PUNIBILE  Discrasia
fra riciclaggio economico e giuridico
CONSEGUENZE
La mancata previsione dell’auto riciclaggio in sede
penale comporta:
Difficoltà
nell’esecuzione
di rogatorie a
causa del
mancato
allineamento
delle figure del
reato
Difficoltà di
individuazione
del reato di
riciclaggio
rispetto al reato
presupposto
Il riciclatore deve
avere
consapevolezza
della
provenienza
illecita del
denaro, NON
della specifica
condotta illecita
che lo ha
generato
• Difficoltà interpretative in materia di reati
fiscali quali reati – presupposto
• Condanne esigue – difficoltà di natura
probatoria
• Sproporzione tra tutela penale, autonomo
disvalore del fatto:
- inquinamento economia legale
- concorrenza sleale
- ulteriori effetti distorsivi
La legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo
esclude che possa essere rifiutata dalle Autorità
Italiane una richiesta di cooperazione per reati fiscali,
implicitamente riconoscendo che gli stessi possano
costituire presupposto di riciclaggio.
• Il 16 febbraio 2012 il GAFI ha pubblicato le nuove
raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro
ampliando la sfera dei reati presupposto anche ai
crimini fiscali.
25
I reati tributari come delitti presupposto,
Le conferme.
Il decalogo della Banca d’Italia ha incluso i reati
tributari tra i delitti presupposto
I chiarimenti dell’UIC, in merito alle segnalazioni per
operazioni sospette, hanno dato per scontato la
rilevanza degli artt. 2, 3 e 4 come fattispecie
presupposto
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FRODE FISCALE E
RICICLAGGIO
In passato assoluta e strutturale incompatibilità in
considerazione:
• clausola di riserva
• il reato presupposto del riciclaggio poteva essere
costituito solo dai delitti che determinano un
arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità
dell’autore
FRODE FISCALE E
RICICLAGGIO
I reati tributari producono un vantaggio
economico in termini di mancato
depauperamento:
 confondendosi con le disponibilità del reo;
 impossibilità di individuare il successivo
reimpiego;
La rimodulazione del diritto penale tributario
attuata dal D.Lgs. 74/2000 ha, inizialmente,
confermato l’incompatibilità tra riciclaggio e
frode fiscale.
In considerazione dell’elemento soggettivo e del
momento consumativo di tali reati.
Corte di Cassazione
Sent. N. 1024 del 27.11.2008
La nozione di “provenienza” deve modellarsi
in base alla morfologia dei reati presupposto
 TUTTI i delitti non colposi;
“Provenienza” intesa anche in senso
economico non solo fisico –materialistico
 rilevanza dell’illecito risparmio di imposta
inteso come profitto-risparmio
FRODE FISCALE E RICICLAGGIO
• Dolo generico e dolo eventuale;
• Distinzione tra concorso nella frode fiscale e
riciclaggio
• rilevanza dell’accordo
• criterio temporale e valutazione del
contributo causale;
CONSEGUENZE
SULL’ANTIRICICLAGGIO DEI
REATI TRIBUTARI
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 c.d. «Manovra finanziaria»
Il D.L. 13 agosto 2011, nr. 138 (convertito con legge
14.09.2011 nr. 148) ha rivoluzionato in toto il regime penaltributario cristallizzato nel D.Lgs. 74/2000.
Integrare una fattispecie di reato tributaria sarà molto più
semplice in virtu’ della sensibile riduzione delle soglie
penali.
NUOVE SOGLIE REATI TRIBUTARI
REATO
DICHIARAZIONE
FRAUDOLENTA MEDIANTE
ALTRI ARTIFICI
DICHIARAZIONE INFEDELE
OMESSA PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
PRIMA
DOPO
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A77.468,33 EURO PER
SINGOLA IMPOSTA
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A 30.000 EURO
TOTALE ELEMENTI ATTIVI
SOTTRATTI A IMPOSIZIONE,
ANCHE MEDIANTE ELEMENTI
PASSIVI FITTIZI, SUPERIORE
AL 5% DEL DICHIARATO O A
1.549.370,70 EURO
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A 103.291,38 EURO
TOTALE ELEMENTI ATTIVI
SOTTRATTI A IMPOSIZIONE,
SUPERIORE AL 10% DEL
DICHIARATO O A 2.065.827,6
EURO
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A 77.468,53 EURO PER
SINGOLE IMPOSTE
AMMONTARE COMPLESSIVO
ELEMENTI FITTIZI SUPERIRE
A 1 MILIONE DI EURO
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A 50.000 EURO
SUPERIORE A 2.000.000
EURO
IMPOSTA EVASA SUPERIORE
A 30.000 EURO
33
Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II. DD. o IVA
(ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena simulatamente o compie
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di accertare con
giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti fraudolenti sono stati posti
in essere, la potenzialità depauperatoria dell’azione intrapresa.
IN SOSTANZA: e’ vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei confronti del
Fisco.
Circolare 21/E/2011: “ogniqualvolta durante l’istruttoria in sede di accertamento
emergano elementi potenzialmente sintomatici di una deliberata spoliazione
dell’attivo patrimoniale in danno dell’Erario, i funzionari verificatori od accertatori
devono svolgere ogni possibile approfondimento al fine di far emergere se nelle
condotte dei contribuenti siano ravvisabili i fatti previsti e puniti dall’art. 11 del
d.Lgs. n. 74 del 2000” (modificato dalla legge 122/2010)
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE E IVA
Alla luce della normativa vigente, per i professionisti l’obbligo
sussiste anche se i propri clienti hanno commesso reati
tributari «minori» Da parte dei dottori commercialisti ed
esperti contabili si pone il problema se siano o meno tenuti
alla segnalazione antiriciclaggio anche nel caso in cui i propri
clienti abbiano commesso reati tributari di minore importanza
rispetto a quelli classici (frodi IVA, dichiarazioni fraudolente ed
infedeli, omesse dichiarazioni, ecc.), come ad es. quelli di
omesso versamento di ritenute certificate ed omesso
versamento IVA (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000),
quando sia superata la soglia di punibilità dei 50.000 euro per
anno.
35
GLI ABUSI DI MERCATO
(artt. 184 e 185 T.U.I.F.)
Reati plurioffensivi, la cui repressione tutela la correttezza, la
trasparenza dei mercati e l’affidamento degli operatori, con forti
connotazioni etiche
Sono puniti molto severamente, per effetto del raddoppio di pena
ex legge 262/2005 e, di norma, possono fungere da delitti
presupposto per il reato di riciclaggio
Al solito, il riciclaggio deve essere compiuto dal soggetto terzo, non
concorrente (nemmeno moralmente) nell’abuso di mercato e, al
contempo, consapevole della provenienza illecita
36
Insider trading
Manipolazione di mercato
37
False comunicazioni sociali
(art. 2621 cc)
L’art. 2621 cod. civ. disegna una
contravvenzione, da cui NON
può discendere il reato di riciclaggio
False comunicazioni sociali
in danno della società, dei soci o dei creditori
(art. 2622 cc)
38
Il Ruolo della Guardia di Finanza
L’elemento che caratterizza l’azione
della Guardia di Finanza a contrasto del
riciclaggio è costituito dalla capacità di
esaminare, in modo globale, i contesti
sottoposti
ad
approfondimento
tenendo in considerazione tutti gli
aspetti che possono emergere nel corso
delle indagini, attraverso una duplice
linea d’intervento, che si esprime sia
nell’esecuzione di controlli di tipo
amministrativo che di indagini di
polizia giudiziaria.
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 – art. 2
… il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e
finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e
dell'Unione europea. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in
materia di: … h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei
ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali.
Linee guida strategia del Corpo
individuare le disponibilità patrimoniali
e/o finanziarie facenti capo a soggetti
indiziati e/o indagati di appartenere
ad associazioni criminali
contrastare l’immissione di denaro di
provenienza illecita nei circuiti legali
dell’economia.
Poteri di controllo G.diF.
I vari Reparti del Corpo svolgono, di norma,
un’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio
sia mediante l’esecuzione di indagini finalizzate
all’individuazione del reato presupposto (ad
esempio: evasione fiscale, traffico di sostanze
stupefacenti, usura, etc.), sia ripercorrendo - ove
possibile - anche le movimentazioni finanziarie al
fine di meglio suffragare le risultanze dell'attività
investigativa.
A tale approccio metodologico, per contro, non si
uniforma il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il
quale opera - di massima - in maniera opposta:
ossia partendo dall’analisi dei flussi finanziari,
convoglia l’attenzione su quelle transazioni
finanziarie aventi connotazioni anomale, cioè
sintomatiche di movimentazioni effettuate per
dissimulare l’origine illecita del denaro.
Approfondimento investigativo delle S.o.s.
Potestà d’indagine
Art.45
co.3 e 4
Art.8 co.4
utilizzo
archivio
rapporti
finanziari
Avvalersi “anche”
deip oteri ex D.P.R.
148/1988
(ispezioni,
esibizioni
documentazione,
assunzione in atti,
etc.). Il N.S.P.V. può
delegare
l’approfondimento
di s.o.s. e le
ispezioni
antiriciclaggio a
tutti i militari di
ogni reparto del
Corpo
Possibilità per
l’Alto
Commissario per
il coordinamento
della lotta contro
la delinquenza
mafiosa avvalersi
degli organi di
Polizia Tributaria
per
l’effettuazione di
accessi/accertam
enti presso
soggetti pubblici,
banche, ecc…,
qualora vi siano
pericoli di
infiltrazione
mafiosa
UIF, G. di F., DIA
possono
richiedere
ulteriori
informazioni ai
fini dell’analisi o
dell’approfondim
ento investigativo
della
segnalazione al
soggetto che ha
effettuato la
segnalazione. La
trasmissione
delle s.o.s.
avviene per via
telematica
Art.9 co. 4
D. Lgs.
n.68/2001
Guardia di
Finanza e DIA
possono attivare
canali
d’interscambio
info-investigativo
con analoghi
organismi esteri
ed internazionali
Potestà
generali di
polizia
economica e
finanziaria
(art.2 co.2 lett.
h) e i)): poteri
di accesso,
ispezione e
verifica ex artt.
32 e 33 DPR
600/1973 e 51
e 52 DPR
633/1972.
L’iter procedurale legato alle s.o.s.
Soggetti obbligati
Analisi
Finanziaria
Unità di Informazione Finanziaria
Analisi
Criminale
Direzione
Investigativa
Antimafia
Nucleo Speciale
Polizia Valutaria
Reparti
Guardia di Finanza
P.N.A. Procura Nazionale Antimafia
Esito Analisi finanziaria UIF
Archiviazione
• La segnalazione è ritenuta infondata;
consultazione DIA e NSPV
Trasmissione
• SOS con relazione tecnica a DIA e
NSPV
Denuncia ex
art.331 c.p.p.
• Dagli elementi acquisiti emergono
notizie di reato perseguibili d’ufficio
Tutela della riservatezza
Principio della tutela massima
riservatezza su identità segnalante,
in tutti gli atti e le comunicazioni
L’identità del segnalante NON deve
essere menzionata in
denuncie/rapporti all’A.G.
Divieto superabile con decreto
dell’A.G.
Le ispezioni antiriciclaggio
Approfondito ed esteso
esame degli aspetti salienti e
significativi della posizione
del soggetto vigilato
Estensione competenza
G.diF. a più soggetti
(d.lgs. 151/2009)
Il Manuale Operativo Antiriciclaggio
Contrasto al riciclaggio dei
capitali illeciti
Contrasto al finanziamento al
terrorismo
Circolare
83607/2012 del
19 marzo 2012
Disciplina dei mercati
finanziari
Ruolo G.diF.
Perimetro operativo
Responsabilità amministrativa
degli enti dipendente da
reato
Controlli preliminari
Acc.ti di merito
17 di 109
Competenza per soggetti
Attività commercio in oro
Esclusiva
competenza
Fiduciarie “statiche” diverse da
quelle dell’art. 199 T.U.F.
Attività di fabbricazione mediazione e
commercio di preziosi
Attività commercio cose antiche
Art. 10
Art. 11
Soggetti che erogano il MICROCREDITO ossia finanziamenti inferiori
a 25 mila euro, iscritti elenco art. 111
T.U.B.
Case d’asta
Confidi iscritti art. 112 T.U.B.
Gallerie d’arte
Cambiavalute ex art.11, c. 2, lett. c)
D.lgs. 231/2007
Uffici della P.A.
Professionisti (**)
Mediatori creditizi iscritti elenco art.
128-sexies T.U.B.
Art. 11
Revisori contabili
Altri soggetti (recupero crediti,
custodia e trasporto contante titoli e
valori, case da gioco, offerta
attraverso internet di giochi e
scommesse, mediazione immobiliare)
previe intese con
l’autorità di vigilanza
di riferimento
Agenti in attività finanziaria iscritti
nell’elenco art. 128-quater T.U.B.
Intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B.,
come modificato dal D.Lgs. 13 agosto
2010, n.141
(**) In concorso con gli ordini
professionali di appartenenza del
soggetto (per le categorie di cui
all’art. 12, 1° co. let. a) e c))
Ispezioni ai professionisti
•
Ai sensi dell’art 12, comma 1 Dlgs 231/07 sono professionisti:
I soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo
dei consulenti del lavoro;
Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in
maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria CAF e patronati;
Notai ed avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
I prestatoti di servizi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati sopra indicati
Ai fini della noramtiva antiriciclaggio per revisori contabili si intendono:
Le società di revisione iscritte nell’albo speciale di cui all’art.161 TUF;
I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
ACCESSO E PERIODO DI
CONTROLLO
MODALITA’ CLASSICHE ATTIVITA’ DI VERIFICA
FISCALE ART.52 DPR 633/72
DINANZI A OPPOSIZIONE SEGRETO
PROFESSIONALE, RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE AD A.G.
TENDENZIALMENTE NR. 2
ANNUALITA’ SOTTOPOSTE A
CONTROLLO, SALVO
SOPRAVVENIENZE
PRESENZA DEL TITOLARE O DELEGATO, PENA
INVALIDITA’ ATTI
ESECUZIONE DEI CONTROLLI
ISTITUZIONE
DELL’A.U.I. O
REGISTRO
CLIENTELA
ADEGUATA
VERIFICA
CLIENTELA E
BENEFICIAL
OWNER
REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE
INFORMAZIONI
SOS EFFETTUATE
SU AR E FT
COMUNICAZIONI
SU USO
CONTANTE
VERIFICA
OBBLIGHI
COMUNICAZIONE
EX ART
52,COMMA 2 ,
DLGS 231/07
Comunicazione MEF violazioni norme sull’uso
del contante e altri mezzi di pagamento
Verifica avvenuta comunicazione entro 30
gg rilevazione ex art. 50
Riscontro operazioni in contanti > 1000
verifica anche del divieto di conti e
libretti di risparmio anonimi o conintestazione fittizia di cui all’art. 50
Verifica degli obblighi di comunicazione di cui
all’art. 52 del D.Lgs. 231/2007
•
•
Il controllo in parola è effettuabile qualora il soggetto ispezionato sia organizzato in forma
associata o societaria e dotato di un organo di controllo (collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), che vigila sulla disciplina anti-riciclaggio.
comunicano, entro
comunicano, senza
trenta giorni, al MEF le
ritardo, al titolare
infrazioni alle
dell'attività o al legale
disposizioni di cui
rappresentante
all'articolo 49, commi 1,
o a un
delegato,
Se l’organo
di suo
controllo
è privo di compiti di revisione, i professionisti che lo compongono
5, 6, 7, 12,13
e 14 e
le infrazioni
sono esonerati
daglialle
obblighi di verifica, registrazione
e segnalazione
delle operazioni
all'articolo 50 del D.Lgs.
disposizioni di cui
sospette.
231/2007 di cui hanno
all'articolo 41 del
notizia.
D.Lgs. 231/2007 di cui
hanno notizia;
SS.OO.SS. Per area geografica e segnalante
TOTALE
ISOLE
SUD
CENTRO
NORD
0%
50%
100%
Banche
Poste italiane
Intermediari Finanziari
Professionisti
Altri
Ruolo G.diF.
NORD
9,095
1,794
2,129
69
209
Approfondimento
ss.oo.ss.
CENTRO
4,460
937
2,094
29
60
SUD
3,275
457
1,192
8
12
Ispezioni
antiriciclaggio
ISOLE
815
203
97
6
20
Dati statistici
TOTALE
17,645
3,391
5,512
112
301
Tipologie ss.oo.ss.
Altre operazioni,
25.77%
Versamento di
contante, 16.65%
Addebito per
estinzione assegno,
4.34%
Bonifico
estero, 4.77%
Bonifico a favore di
ordine e conto,
6.15%
Disposizione a
favore di ..., 6.35%
Versamento di titoli
di credito, 6.57%
Trasferimento di
denaro e titoli al
portatore ex art.49
del D.Lgs. n.
231/2007, 14.94%
Prelevamento con
moduli di sportello,
14.46%
Art 36 DLGS 231/07
Obblighi di registrazione.
• 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e
registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di
adeguata verifica della clientela affinchè possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o
per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità
competente. In particolare:
•
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo
sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
57
ART. 36, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 600/1973
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di
fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie
devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste,
secondo le modalità stabilite da leggi o norme
regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al
comando della Guardia di finanza competente in relazione
al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli .
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Grazie per l’attenzione.
Domande ?