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PRESENTAZIONE FONDI
INTEGRATIVI SANITARI
CLICCARE SUI TITOLI, PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
SPECIALE FONDI
FONDI INTEGRATIVI SANITARI
FIMIF - FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI
CASSA RISCHIO VITA
CLICCARE SUI TITOLI, PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
FONDI INTEGRATIVI SANITARI
FISLAF
FIDA
FIS
FILCOOP SANITARIO
Menù iniziale
FISLAF
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Il Fislaf nasce dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 05.03.87, la contribuzione è
a carico dell’Azienda (€ 51,65 per gli OTI e €0,3409 per ogni giornata di lavoro per
gli OTD) e garantisce ai lavoratori e ai loro familiari a carico prestazioni economiche
nei casi di:
NUOVE PRESTAZIONI VALIDE DAL 01-01-2011
1. Ricovero ospedaliero;
2. Trasporto salma;
1. Trattamenti fisioterapici;
2. Stati di non autosufficienza.
3. Alta specializzazione;
4. Infortunio sul lavoro;
5. Grandi interventi chirurgici;
6. Prestazioni aggiuntive.
Menù Fondi sanitari
CLICCARE SUI TITOLI, PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o privato ed anche in caso di
ricovero senza intervento chirurgico, che comporti un pernottamento continuato superiore a
10 giorni:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri
familiari a carico per:
•
i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
•
prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e
l'assistenza infermieristica privata;
•
rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52,00
giornaliere nell'Istituto di Cura;
•
trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Menù Fislaf
Segue
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo
familiare entro i seguenti massimali:
 euro 6.200,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 4.150,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 2.100,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per
le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del
100%. Nel caso di ricovero in istituto privato, il Fislaf rimborserà le spese descritte
al punto A nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
Fermo restando i massimali sopra indicati.
Menù Fislaf
Segue
B. qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso
in base al precedente punto A), e in caso di ricovero senza intervento
chirurgico in istituto di cura pubblico o privato che comporti un pernottamento
di almeno 10 giorni, il F.I.S.L.A.F. corrisponderà un rimborso forfettario per
ciascuna giornata di degenza, per la durata massima di 50 giorni per
persona, per ogni evento e per ogni anno di:
 € 52,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
 € 36,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
 € 26,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
 € 13,00 OTD fra 25 e 50 gg. di lavoro anno precedente; per questi ultimi il
rimborso verrà corrisposto per un massimo di 50 gg. annui e per nucleo
familiare.
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Menù Fondi sanitari
TRASPORTO SALMA
Tra le prestazioni del FISLAF è previsto anche il rimborso fino a Euro
2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di
Cura al luogo di tumulazione.
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ALTA SPECIALIZZAZIONE
Nel caso in cui la malattia o l'infortunio non comportino ricovero con degenza in
Istituto di Cura il Fislaf provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni;
 chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza
magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.
Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 20% con il minimo di
euro 52,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun
nucleo familiare entro i seguenti massimali:
 euro 1.050,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 775,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 520,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
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INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FISLAF garantisce all'iscritto (solo a
lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 18.100,00 per gli OTI e OTD oltre 100 gg.
di lavoro anno precedente;
€ 181,00 per ogni giorno lavorato nell'anno
precedente con un minimo di € 520, per gli
OTD con meno di 100 gg. di lavoro
nell’anno precedente.
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
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INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando
l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al
19% viene corrisposta una indennità rapportata
al grado di invalidità calcolata sui seguenti
massimali:
 fino a € 18.100,00 per gli OTI e OTD oltre 100
gg. di lavoro anno precedente;
 € 181,00 per ogni giorno lavorato nell'anno
precedente con un minimo di € 520, per gli OTD
con meno di 100 gg. di lavoro nell’anno
precedente.
Per gli infortuni che comportano un grado di
invalidità superiore al 60% l’indennità viene
liquidata per intero.
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GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Nel caso in cui il lavoratore o un suo familiare a carico subiscano un
intervento chirurgico rientrante nella tabella dei "Grandi Interventi
Chirurgici" prevista dal D.P.R. 28/12/1965 n. 1763 i massimali di cui al
punto A) del Regolamento F.I.S.L.A.F. riguardanti le prestazioni sanitarie
saranno raddoppiati.
Di conseguenza il massimale sarà di:
 euro 12.400,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 8.300,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
 euro 4.200,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
Nei limiti delle somme sopraindicate il Fislaf rimborsa il 100% delle spese
documentate.
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TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Nuova prestazione
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere
massimale annuo di 400 euro scoperto 20% minimo 50 euro per fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Fislaf, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici , esclusivamente a fini
riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano
prescritte da medico di base o da specialista la cui specializzazione sia
inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o
paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere
comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi,
studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con
annesso centro medico.
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche
in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 400 euro per
un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto (Età compresa
tra 18 e 70 anni).
Il Fislaf rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un
momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti
patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene
riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere
effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale;
•Nutrirsi;
•spostarsi:
•Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
Menù Fislaf
Nuova prestazione
Menù Fondi sanitari
Prestazioni aggiuntive Fislaf
Il Fislaf, in aggiunta alle prestazioni previste dal proprio regolamento, e nei limiti dello
stanziamento stabilito annualmente dal Comitato di Gestione, garantisce all’iscritto (solo a lui
e non anche ai suoi familiari) le seguenti prestazioni:
SPESE FUNEBRI
Il rimborso entro il limite di Euro 1.500,00 per le spese funebri (documentate con fattura).
PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE
Il grado di invalidità permanente attualmente previsto per l’erogazione delle prestazioni
(invalidità riconosciuta dall’INAIL superiore al 19%) viene ridotto al 17%. In caso di infortunio,
anche in itinere, comportante un grado di invalidità dal 17% al 19% verranno pertanto
erogate le seguenti indennità:
a) operaio agricolo con più di 100 giornate lavorative:
17% inv. perm. € 3.077,00
18% inv. perm. € 3.258,00
19% inv. perm. € 3.439,00
Menù Fislaf
Menù Fondi sanitari
Prestazioni aggiuntive Fislaf
b) operaio agricolo con meno di 100 giornate lavorative fino a euro 181,00 per
ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di euro 520,00.
Esempio: operaio con 51 giorni di lavoro e 17% punti di invalidità
€ 181,00 X 51 = € 9.231,00 : 100 = € 92,31 X 17 = € 1.569,27
Si ribadisce che queste prestazioni erogate dal Fondo, in aggiunta a quelle
previste dal regolamento, hanno natura mutualistica e sono ancorate allo
stanziamento deciso dal Comitato di Gestione annualmente. Le domande
dell’anno in corso saranno accolte fino al 30 marzo dell’anno successivo
all’evento. Qualora la somma delle liquidazioni da effettuare superi lo
stanziamento previsto, gli importi verranno liquidati in proporzione.
Esempio: stanziato € 100 da liquidare € 160 per 3 pratiche
100:160 = 0,625 X 100 = 62,5 % percentuale di liquidazione
Le pratiche verranno liquidate tutte insieme dopo il 30 marzo di ogni anno.
Menù Fislaf
Menù Fondi sanitari
Come richiedere le prestazioni.
Per richiedere la prestazione è necessario compilare il modello di richiesta in tutte
le sue parti, indicando l’azienda, il numero delle giornate lavorate l’anno prima
dell’evento, il tipo di prestazione (ricovero, infortunio ecct) e se la prestazione è
per se o un familiare.
La richiesta deve pervenire al Fondo anche tramite Patronato o Sindacato entro
un anno dall’evento.
I documenti da allegare sono indicati nel modello di richiesta e devono essere in
originale.
Menù Fislaf
Menù Fondi sanitari
F.I.D.A.
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIPENDENTI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
L’art. 27 del CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
dell’1.1.95 stabilisce la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di prestazioni
integrative sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.
ASSICURATI
Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti
dallo stato di famiglia dell’iscritto.
GARANZIE
FORMULA “A” - obbligatoria assistenziale di base
FORMULA “AB” - facoltativa integrativa per i casi di grande intervento chirurgico
FORMULA “AC” - facoltativa integrativa per i casi di ricovero senza intervento
FORMULA “ABC” - facoltativa integrativa comprende i la formula “A” “B” e “C”
FORMULA “D” – Dirigenti e impiegati fino a 70 anni
FORMULA “D1” – Amministratori fino a 60 anni
FORMULA “D2” – Amministratori tra 61 e 70 anni
FORMULA “D3” – Amministratori tra i 71 e 75 anni
Menù iniziale
Menù Fondi sanitari
F.I.D.A.
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIPENDENTI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
La contribuzione dovuta al Fondo è di :
Formula A € 216,00 di cui € 108,00 a carico del lavoratore
Formula AB € 376,00 di cui € 268,00 a carico del lavoratore
Formula AC € 268,00 di cui € 160,00 a carico del lavoratore
Formula ABC € 428,00 di cui € 320,00 a carico del lavoratore
Formula D
Quota a carico
Associazione
Quota a carico
Lavoratore
Totale
formula
Impiegato
€ 108,00
€ 732,00
€ 840,00
Direttore
€ 250,00
€ 590,00
Dirigente
€ 400,00
€ 440,00
Menù iniziale
Amministratori
Totale formula
Formula D1
€ 840,00
€ 840,00
Formula D2
€ 1.040,00
€ 840,00
Formula D3
€ 1.080,00
Menù Fondi sanitari
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
1)
In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a)
delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori
dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b)
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c)
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i
medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d)
delle spese per le rette di degenza;
e)
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
f)
delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute dopo
la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche
ed infermieristiche nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni
caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero stesso;
g)
delle spese conseguenti al parto non cesareo e ad aborto naturale ferme le carenze previste, ma con
un limite di indennizzo di € 1.033,00 per anno e per nucleo familiare assicurato e con l'applicazione di
uno scoperto del 25%.
Menù FIDA
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 13.000,00 da
ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo
familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà
per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella
misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale
o di ricoverarsi in un Istituto di Cura non convenzionato il FIDA rimborserà le
spese sopra elencate nella misura del 65% (prima 75%) di quelle effettivamente
sostenute e documentate entro il limite di € 13.000,00 per ciascun anno
assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
2)
Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 90 giorni per
nucleo familiare ed anno assicurativo, nella misura di € 40,00 per i primi 10 giorni di degenza e di € 52,00
per i successivi giorni di ricovero. Nel caso in cui sia stata erogata l'indennità giornaliera, nessun tipo di
altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata inerente l'intervento chirurgico oggetto della prestazione.
Menù FIDA
Segue
FORMULA A
3)



GARANZIA OBBLIGATORIA
VISITE SPECIALISTICHE E ANALISI
Rimborso fino alla concorrenza di complessive € 1.033,00 da ritenersi come
disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato,
delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali,
rese necessarie da malattia o infortunio:
onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche,
odontoiatriche e ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le
visite specialistiche relative ai bambini purché non vengano eseguite da medici
pediatri;
analisi ed esami diagnostici di laboratorio purché giustificati da prescrizione medica;
spese extraospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o
infortunio: cobaItoterapia, chemioterapia, laserterapia.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% con un
minimo di € 50,00 (prima €26,00) per ogni visita, per ogni insieme di analisi
laboratorio effettuate a seguito di un unica prescrizione medica, per ogni insieme di
esami radiodiagnostici effettuati a seguito di un'unica prescrizione medica. Fermo il
limite massimo di € 1.033,00 soprastabilito.
Menù FIDA
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
INFORTUNIO SUL LAVORO
4)
L’assicurazione è prestata a favore delle persone iscritte al Fondo, esclusi i familiari, e
vale solo per gli infortuni sul lavoro. Quando l’infortunio causi una invalidità permanente
certificata dall’Enpaia o dall’Inail di grado superiore al 18%, viene corrisposta l'indennità
calcolata sui seguenti massimali:

in caso di morte: € 18.100,00

in caso di invalidità permanente: fino a € 18.100,00
Per gli infortuni che comportino dei postumi pari o superiori al 60% verrà liquidato il
massimale di invalidità permanente al 100%.
Il F.I.D.A. assicura, fino alla concorrenza di € 2.600,00 per evento, il rimborso delle
terapie riabilitative nei 90 giorni successivi agli infortuni che non comportino intervento
chirurgico ricostruttivo ma dai quali derivi una invalidità permanente di almeno il 20%,
certificato dall'ENPAIA o dell'INAIL.
Menù FIDA
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Il FIDA provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti
patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:

Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;

Cisti follicolari;

Cisti radicolari;

Adamantinoma;

Odontoma;

Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o
la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:

Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma,
odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;

Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con
uno scoperto del 20%
Menù FIDA
Nuova prestazione
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4)
rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.
Il FIDA rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un
momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità
fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da
malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
Nuova prestazione
FORMULA B GARANZIA FACOLTATIVA
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso:






delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o
terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami
effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza;
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per
trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei
90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 40.000,00, (cumulabili con il massimale di € 13.000,00
previsto dalla FORMULA A di base), nella misura del 75% (nuovo) di quelle effettivamente sostenute e documentate
per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Limitatamente alle persone che hanno aderito alla Formula facoltativa B:
a)
il massimale relativo alle visite specialistiche/analisi, previsto al punto 3 della formula A, deve intendersi elevato a Euro
1.300,00 fermo lo scoperto previsto;
b)
L’indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 90 giorni per nucleo familiare ed anno assicurativo, come prevista al
punto 2 della formula A, verrà corrisposta nella misura di € 40,00 per i primi 8 giorni di degenza e di € 52,00 per i
successivi giorni di ricovero.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
FORMULA C GARANZIA FACOLTATIVA
In caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un pernottamento continuato superiore a 14 giorni, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per:




i relativi accertamenti diagnostici, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l'assistenza infermieristica
privata;
rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, fino a concorrenza di € 52,00 giornaliere, nell'Istituto di Cura;
trasporto in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Tali garanzie sono prestate anche ad integrazione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale se ed in quanto operante,
fino alla concorrenza di complessive € 5.165,00 per ogni nucleo familiare e per ogni anno assicurativo.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese
rimaste a carico dell'i scritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in Istituto di Cura non
convenzionato, il FIDA rimborserà le spese sopraelencate nella misura dell'80% di quelle effettivamente sostenute e
documentate per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato.
Qualora il ricovero e le spese sanitarie siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto
alcun rimborso, il FIDA rimborserà un'indennità giornaliera di € 39,00 per ciascuna giornata di degenza, per la durata
massima di 90 giorni per persona, per ogni evento e per ogni anno assicurativo.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
FORMULA D
Garanzia per ricovero con intervento
chirurgico
1)
In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a)
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale di intervento;
b)
Visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori
dell’istituto di cura nei 100 giorni precedenti il ricovero;
c)
Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, sostenute durante il
periodo di ricovero;
d)
Esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (escluse spese alberghiere) sostenute nei 100
giorni successivi alla data dell’intervento sempreché conseguenti all’evento considerato;
e)
Rette di degenza con il limite di 300,00 euro al giorno;
f)
Trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 100 giorni successivi
purché effettuati e fatturati da uno studio medico o da uno specialista;
Menù FIDA
Segue
FORMULA D
Garanzia per ricovero con intervento
chirurgico
Sono inoltre compresi negli interventi chirurgici:
Parto cesareo e aborto terapeutico fino a un massimo complessivo di
euro 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare
Qualsiasi altro tipo d’intervento come Laser, Crioterapia, ecct.
Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con Laser eccimeri,
limitatamente a quelli effettuati:
in caso di anisometropia superiore a 3 diottrie;
in caso di deficit visivo pari o superiore a 5 diottrie per ciascun occhio;
Il rimborso è di € 500,00 (1.000,00 euro vecchio) per occhio
Menù FIDA
Segue
FORMULA D
Garanzia per ricovero senza intervento
chirurgico
1)
In caso di ricovero effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di infortunio, di
malattia o di parto, il rimborso:
a)
Visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori
dell’istituto di cura nei 100 giorni precedenti il ricovero;
b)
Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, sostenute durante il
periodo di ricovero;
c)
Esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (escluse spese alberghiere) sostenute nei 100
giorni successivi alla data del ricovero sempreché conseguenti all’evento considerato;
d)
Rette di degenza con il limite di 300,00 euro al giorno;
e)
Parto fisiologico fino ad un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare;
f)
Day Hospital, comprese terapie mediche visite ed accertamenti diagnostici, medicinali, pertinenti a
malattia ed infortunio escluso il controllo.
FRANCHIGIA

Garanzie “ricovero senza intervento” verrà effettuato con applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00
nuovo ( vecchia franchigia sia per intervento che senza era di 600,00 euro).

Garanzie con intervento chirurgico verrà effettuato con applicazione di una franchigia assoluta di euro 600,00
(invariata).
Limitatamente alle prestazioni per la chirurgia reflattaria e i trattamenti con laser eccimeri no verrà applicata nessuna
franchigia.
Menù FIDA
Segue
FORMULA D
Prestazioni integrative delle garanzie
ricovero
Il Fondo rimborsa all'Assicurato in caso di ricovero:
1) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il
trasporto dell'Assicurato a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o
ospedale ad un altro con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in
Italia ed all'estero, con un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per nucleo familiare;
2) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto
ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia ove non sussista
disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite
giornaliero di Euro 50,00 e con un massimo di 20 giorni per anno e per nucleo
familiare;
3) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto
ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera all'estero ove non
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite
giornaliero di Euro 50,00 e con un massimo di 20 giorni per anno e per nucleo
familiare.
4) In caso di decesso dell’Assicurato la Società pagherà, fino al limite di €. 1.500,00 le
spese funerarie.
Menù FIDA
Segue
FORMULA D
Servizio sanitario nazionale e massimali di
rimborso
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ( SSN ) - Trasformabilità della prestazione
Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste ai precedenti punti si
intendono sostituite dalla corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero
(intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di Euro
100,00 giornalieri, fino ad un massimo di 300 giorni per nucleo e per anno assicurativo.
MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE DEL RICOVERO
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000,00 da
intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare
assicurato.
Per gli altri familiari, a carico e non, per i quali è stato corrisposto il premio aggiuntivo
previsto, il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 25.000,00 da
intendersi come massimale separato (e aggiuntivo a quello di € 200.000,00 di cui sopra)
per ciascun anno assicurativo e per ciascuno dei familiari assicurati.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
FORMULA D
SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE
Il Fondo rimborsa anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie specialistiche extra
ospedaliere:
ALTA DIAGNOSTICA
Amniocentesi e prelievo villi coriali
Angiografia
Angiografia digitale
Arteriografia digitale
Biopsia
Broncoscopia
Cistografia
Colonscopia
Coronarografia
Diagnostica radiologica
Doppler
Duodenoscopia
Ecocardiogramma
Ecodoppler
Ecografia
Elettrocardiografia
Cure delle malattie neoplasiche
Elettroencefalografia
(cobaltoterapia, chemioterapia,
Esofagoscopia
terapie irradianti, ecc.)
Gastroscopia
M.O.C.
Trattamenti fisioterapici effettuati e
Mammografia
fatturati dall’Istituto di cura da uno
Radionefrogramma
studio medico o da medico
Rettoscopia
Specialista
Risonanza magnetica nucleare
Scintigrafia
Cure dentarie rese necessarie da
Tac
infortunio, adeguatamente
Telecuore
documentate, effettuate
Uroflussometria
ambulatorialmente.
Urografia
Limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo
Dialisi
familiare, con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro
50,00 per evento
I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsati
al 100%, nell’ambito del massimale sopraindicato, senza
applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
FORMULA D
SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE
Il Fondo rimborsa anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie specialistiche extra
ospedaliere:
ALTRA DIAGNOSTICA
•
Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle
odontoiatriche, ortodontiche, nonché i trattamenti fisioterapici)
•
Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici).
Limite di Euro 2.000,00 per anno/nucleo, con scoperto del 20% con il minimo
di Euro 50,00 per evento (prima era 40,00).
I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsati al 100%,
nell’ambito del massimale sopraindicato, senza applicazione di alcuno scoperto
o franchigia.
Menù FIDA
Menù Fondi sanitari
F.I.S.
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DEI DIPENDENTI DAI
CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
Il FIS è operativo in attuazione dell’impegno assunto dalle parti con l’accordo collettivo nazionale di
lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 1985. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, salvo
rinuncia, saranno iscritti al Fondo tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ASSICURATI
Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti
dallo stato di famiglia dell’iscritto.
La contribuzione dovuta al Fondo è di :
Formula A € 217,00 di cui € 108,50 a carico del lavoratore
Formula B € 325,50 di cui € 217,00 a carico del lavoratore
GARANZIE
FORMULA “A” - obbligatoria assistenziale di base
FORMULA “B” - facoltativa integrativa per i casi di
grande intervento chirurgico
Menù iniziale
Menù Fondi sanitari
FORMULA A
1)
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, in conseguenza dii
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a)
delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al
di fuori dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b)
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c)
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i
medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d)
delle spese per le rette di degenza;
e)
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
f)
delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute
dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche,
chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali
(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero
stesso.
Menù FIS
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 8.000,00 da ritenersi come
disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o
eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in un
Istituto di Cura non convenzionato il FIS rimborserà le spese sopra elencate nella misura del 65%
(75% vecchio) di quelle effettivamente sostenute e documentate.
2)
Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 60 giorni per
anno assicurativo, nella misura di € 26,00. Nel caso in cui sia stata erogata l'indennità giornaliera, nessun
tipo di altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata inerente l'intervento chirurgico oggetto della
prestazione.
Menù FIS
Segue
FORMULA A
3)


GARANZIA OBBLIGATORIA
VISITE SPECIALISTICHE E ANALISI
Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di € 1.050,00 da ritenersi come disponibilità unica per
ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti
prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio:
onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e
ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le visite specialistiche relative ai
bambini purché non vengano eseguite da medici pediatri;
analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciati.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo di €
40,00 (26,00 vecchio) per ogni visita, per ogni analisi od esame e con il massimo risarcimento di €
105,00 per ogni visita e di € 520,00 per ogni analisi od esame diagnostico fermo il limite massimo
annuo di € 1.050,00. Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta
inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è
quindi previsto per le prestazioni di medicina generica.
Menù FIS
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Il FIS provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti
patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:

Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;

Cisti follicolari;

Cisti radicolari;

Adamantinoma;

Odontoma;

Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o
la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:

Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma,
odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;

Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con
uno scoperto del 20%
Menù FIS
Nuova prestazione
Segue
FORMULA A
GARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4)
rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.
Il FIS rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento
successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale
e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da
malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
Menù FIS
Nuova prestazione
Segue
FORMULA B GARANZIA FACOLTATIVA
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso:
 delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di
fuori dell’Istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
 delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi
compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
 delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i
medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
 delle spese per le rette di degenza;
 delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
 dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute
dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche,
chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali
(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero
stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 11.400,00, (cumulabili con il
massimale di € 8.000,00 previsto dalla FORMULA A di base), da ritenersi come disponibilità unica
per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Menù FIS
Menù Fondi sanitari
F.I.L.COOP. SANITARIO
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DEI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE E DEI DIPENDENTI DEL SETTORE FORESTALE
RIFERIMENTO CONTRATTUALE
L’art. 12 del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli e l’art. 32 del C.C.N.L. per gli addetti del settore
forestale stabiliscono la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di prestazioni integrative
sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.
ASSICURATI
Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di
famiglia dell’iscritto.
La contribuzione dovuta al Fondo è di:
Operai formula A € 52,00 di cui € 26,00 a carico del lavoratore
Operai formula A+C € 176,00 di cui 150,00 a carico del lavoratore
Operai OTD 151 gg di lavoro € 36,00 di cui 18 a carico del lavoratore
Impiegati formula “B” € 186,00 di cui € 93,00 a carico del lavoratore
Impiegati formula “B+C” € 310,00 di cui € 217,00 a carico del lavoratore
Formula “A”
Formula “B”
OPERAI *
IMPIEGATI **
Formula “B+C”
Formula OTD Nuova
Formula “A+C”
* Operai fissi e OTD 151 gg lavoro settore forestale e coop.
Agricole e impiegati settore forestale.
** Solo per gli impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Menù iniziale
Menù Fondi sanitari
FORMULA OPERAI
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
In caso di ricovero comportante intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o
privato, ad esclusione del day hospital e dei ricoveri comportanti meno di 1 pernottamenti
presso l’Istituto oppure in caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un
pernottamento continuato superiore a 12 giorni, il FILCOOP sanitario garantisce:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri
familiari a carico per:
•
i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
•
prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e
l'assistenza infermieristica privata;
•
rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52 giornaliere
nell'Istituto di Cura;
•
trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Menù FILCOOP
Segue
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo familiare
entro i seguenti massimali:
 euro 6.200,00 per gli operai fissi delle cooperative agricole e gli impiegati e
operai fissi del settore forestale.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le
eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso
di ricovero in istituto privato, il Filcoop sanitario rimborserà le spese descritte al punto A nella
misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
B) Qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso
in base al precedente punto A), il F.I.L.COOP. sanitario corrisponderà, per
ciascuna giornata di degenza e per un massimo di 50 giorni per persona
all’anno e per ciascun ricovero un rimborso forfettario di € 45,00 al giorno.
Menù FILCOOP
Segue
C - Il Filcoop Sanitario prevede il rimborso delle spese per le seguenti prestazioni:
chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza
magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.
Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 20% con il minimo di euro
52,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun nucleo
familiare fino alla concorrenza di euro 1.050,00.
D - Tra le prestazioni del FILCOOP è previsto anche il rimborso fino a Euro
2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di Cura
al luogo di tumulazione.
Menù FILCOOP
Segue
INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FILCOOP garantisce all'iscritto (solo a
lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 18.100,00 per gli OTI delle cooperative
agricole e OTI e impiegati settore forestale.
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
Menù Filcoop
INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando
l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al
19% viene corrisposta una indennità rapportata
al grado di invalidità calcolata sui seguenti
massimali:
 fino a € 18.100,00 per gli OTI delle
cooperative agricole e OTI e impiegati settore
forestale.
Per gli infortuni che comportano un grado di
invalidità superiore al 60% l’indennità viene
liquidata per intero.
Segue
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Nuova prestazione
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere
massimale annuo di 400 euro scoperto 20% minimo 50 euro per fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Filcoop Sanitario, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici,
esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto
Soccorso, sempreché siano prescritte da medico di base o da specialista la cui
specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da
personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo
dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi,
studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con
annesso centro medico.
Menù Filcoop
Segue
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche
in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 400 euro per
un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto di età tra 18 e 70 anni.
Il Filcoop Sanitario rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in
un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti
patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene
riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere
effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• Soddisfare la propria igiene personale;
• Nutrirsi;
• Spostarsi:
• Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
Menù Filcoop
Nuova prestazione
Segue
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della
propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di
non assicurabilità:
 Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti
seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi.
 Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per
incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%.
 Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le
capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale.
 Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi
a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e
croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non
controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante
l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente
elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con
l’assunzione di almeno 3 farmaci.
Menù Filcoop
Nuova prestazione
Menù Fondi sanitari
FORMULA A+C GARANZIA FACOLTATIVA operai
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari
a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni.
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso:






delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o
terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli
esami effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza;
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per
trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati
nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 15.000,00 con uno scoperto del 15% (cumulabili con il
massimale di € 6.200,00 previsto dalla FORMULA A di base), da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno
assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Menù FILCOOP
Segue
FORMULA A+C
GARANZIA FACOLTATIVA operai
cure dentarie da infortunio
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari
a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni odontoiatriche e
ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sottoindicate:
1. Presenza del certificato di Pronto Soccorso;
2. Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto
del 20% con minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura;
3. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate
corrisponde a € 1000,00 per nucleo familiare.
Nuova prestazione
Menù FILCOOP
Menù Fondi sanitari
FORMULA OPERAI CON
151 GG DI LAVORO
GARANZIA OBBLIGATORIA
RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
In caso di ricovero comportante intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o
privato, ad esclusione del day hospital e dei ricoveri comportanti meno di 1 pernottamenti
presso l’Istituto oppure in caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un
pernottamento continuato superiore a 12 giorni, il FILCOOP sanitario garantisce:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri
familiari a carico per:
•
i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
•
prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e
l'assistenza infermieristica privata;
•
rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52 giornaliere
nell'Istituto di Cura;
•
trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
Menù FILCOOP
Segue
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo familiare
entro i seguenti massimali:
 euro 4.000,00 per gli operai OTD delle cooperative agricole e gli impiegati e
operai OTD del settore forestale.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le
eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso
di ricovero in istituto privato, il Filcoop sanitario rimborserà le spese descritte al punto A nella
misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
B) Qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso
in base al precedente punto A), il F.I.L.COOP. sanitario corrisponderà, per
ciascuna giornata di degenza e per un massimo di 50 giorni per persona
all’anno e per ciascun ricovero un rimborso forfettario di € 30,00 al giorno.
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
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C - Il Filcoop Sanitario prevede il rimborso delle spese per le seguenti prestazioni:
chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza
magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.
Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 25% con il minimo di euro
70,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun nucleo
familiare fino alla concorrenza di euro 700,00.
D - Tra le prestazioni del FILCOOP è previsto anche il rimborso fino a Euro
1.800,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di Cura
al luogo di tumulazione.
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Menù FILCOOP
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INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FILCOOP garantisce all'iscritto (solo a
lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 12.500,00 per gli OTD delle cooperative
agricole e OTD settore forestale.
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando
l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al
19% viene corrisposta una indennità rapportata
al grado di invalidità calcolata sui seguenti
massimali:
 fino a € 12.500,00 per gli OTD delle
cooperative agricole e OTD settore forestale.
Per gli infortuni che comportano un grado di
invalidità superiore al 60% l’indennità viene
liquidata per intero.
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TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere
massimale annuo di 250,00 euro scoperto 20% minimo 50 euro per
fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Filcoop Sanitario, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici,
esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto
Soccorso, sempreché siano prescritte da medico di base o da specialista la cui
specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da
personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo
dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi,
studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con
annesso centro medico.
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
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Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche
in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 250,00 euro
per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.
Il Filcoop Sanitario rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in
un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti
patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene
riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere
effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale;
•Nutrirsi;
•spostarsi:
•Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della
propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di
non assicurabilità:
 Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti
seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi.
 Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per
incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%.
 Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le
capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale.
 Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi
a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e
croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non
controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante
l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente
elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con
l’assunzione di almeno 3 farmaci.
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Nuova prestazione
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FORMULA B
1)
GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, in conseguenza di
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a)
delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di
fuori dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b)
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c)
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i
medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d)
delle spese per le rette di degenza;
e)
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
f)
delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute
dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche,
chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali
(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero
stesso;
g)
delle spese conseguenti al parto non cesareo ed aborto naturale ferme le carenze previste ma
con un limite di risarcimento di euro 1.050,00 per anno e per nucleo familiare assicurato e con
l’applicazione di uno scoperto del 25%.
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Segue
FORMULA B
GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 9.000,00 da ritenersi
come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le
eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di
ricoverarsi in un Istituto di Cura non convenzionato il FILCOOP rimborserà le spese sopra
elencate nella misura del 70% (prima 75%) di quelle effettivamente sostenute e
documentate.
2)
Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto nessun rimborso in base al precedente punto, verrà
corrisposta un'indennità giornaliera, ferma la durata massima di 120 giorni per nucleo familiare e per
anno assicurativo, nella misura di € 52,00.
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FORMULA B
GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
3) Il rimborso, fino alla concorrenza di complessive € 1.050,00 da ritenersi come disponibilità
unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese
sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie
da malattia o infortunio:
 onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche,
odontoiatriche e ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le
visite specialistiche relative ai bambini purché non vengano eseguite da medici pediatri;
 analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché giustificati da prescrizione medica.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 30,00
(prima euro 21,00) per ogni visita, per ogni analisi od esame fermo il limite massimo annuo di € 1.050,00.
Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il
titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le
prestazioni di medicina generica.
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FORMULA B
GARANZIA OBBLIGATORIA
INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Il FILCOOP SANITARIO provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici
conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:

Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;

Cisti follicolari;

Cisti radicolari;

Adamantinoma;

Odontoma;

Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o
la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:

Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma,
odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;

Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con
uno scoperto del 20%
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FORMULA B
GARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4)
rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto di età compresa tra 18 e 70 anni.
Il FILCOOP SANITARIO rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si
trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi
nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari
della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
 o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
 o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da
malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della
propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di
non assicurabilità:
 Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti
seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi.
 Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per
incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%.
 Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le
capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale.
 Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi
a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e
croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non
controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante
l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente
elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con
l’assunzione di almeno 3 farmaci.
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FORMULA B+C GARANZIA FACOLTATIVA impiegati
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula B per l’iscritto e familiari
a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni.
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso:






delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o
terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami
effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza;
delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per
trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei
90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 15.000,00, (cumulabili con il massimale di € 9.000,00
previsto dalla FORMULA B di base), da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo
familiare assicurato.
Menù FILCOOP
Menù Fondi sanitari
FORMULA B+C
GARANZIA FACOLTATIVA operai
cure dentarie da infortunio
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari
a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni odontoiatriche e
ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sottoindicate:
1. Presenza del certificato di Pronto Soccorso;
2. Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto
del 20% con minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura;
3. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate
corrisponde a € 1000,00 per nucleo familiare.
Nuova prestazione
Menù FILCOOP
Menù Fondi sanitari
F.I.M.I.F.
FONDO INTEGRATIVO MALATTIA E INFORTUNIO OPERAI FORESTALI
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
Ai lavoratori dipendenti da Enti o da Aziende pubbliche o private, tenute all'applicazione del CCNL per gli operai addetti ai
lavori di sistemazione idraulico forestale, viene corrisposta dal FIMIF, in conformità con quanto previsto all'art. 32 del CCNL
del 22-03-84 e successive modificazioni, una integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o di
infortunio sul lavoro.
La contribuzione al Fondo è a totale carico del datore di lavoro.
Per aver diritto alla prestazione il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) sopravvenienza dell'evento morboso in costanza di rapporto di lavoro con Ente o Azienda ovvero in
periodo di licenziamento o di sospensione dal lavoro da non oltre 180 gg.;
b) versamento da parte del datore di lavoro come previsto all'art. 32 del CCNL 22.03.84 e successive
modificazioni per l'anno al quale si riferisce l'integrazione;
c) l'avvenuto pagamento delle indennità di legge, per i periodi di malattia o di infortunio sul lavoro per i quali
si richiede l'integrazione del FIMIF, da parte dell'lNPS o dell'INAIL;
d) di non aver percepito, né dover percepire direttamente dal datore di lavoro analogo trattamento a quello
del FIMIF;
La domanda deve essere inoltrata al Fondo entro il 90° giorno dalla avvenuta liquidazione delle indennità
da parte dell’INAIL o dell’INPS.
Menù iniziale
Segue
F.I.M.I.F.
FONDO INTEGRATIVO MALATTIA E INFORTUNIO OPERAI FORESTALI
L’integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia
o di infortunio a carico dell'lNPS e dell'lNAIL con le modalità di seguito elencate:
Indennità integrativa per malattia.
L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per malattia sono
deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. Per la malattia l'importo
dell'indennità integrativa giornaliera è stabilito in € 6,20 per un massimo di 25 giornate indennizzabili annue. In caso di
malattia che abbia comportato ricovero ospedaliero con intervento chirurgico l'indennità giornaliera viene corrisposta per
l'intero periodo indennizzato dall'INPS, su presentazione della cartella clinica e fino ad un massimo di 180 giorni annui
(compresi i 25 giorni di malattia).
Indennità Integrativa per Infortunio
L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per l'infortunio sono
deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. Per l’infortunio l’importo
dell'indennità integrativa giornaliera è di € 6,20, per un massimo di 60 giorni indennizzabili annui. AI prospetto di
liquidazione INAIL in originale va allegata la denuncia di infortunio redatta dal medico che per primo ha prestato
assistenza al lavoratore; nel caso in cui l'infortunio comporti intervento chirurgico, su presentazione della cartella clinica,
verrà indennizzato l'intero periodo liquidato dall’INAIL fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 60 gg. di
infortunio).
Menù iniziale
CASSA RISCHIO VITA.
Dipendenti industria alimentare
I lavoratori dipendenti dell’industria alimentare a tempo indeterminato (esclusi i Dirigenti) hanno diritto,
gratuitamente, grazie a quanto previsto dal contratto di lavoro a tutelare il futuro di chi amano: qualsiasi
cosa accada domani.
La Cassa Rischio Vita grazie ad una polizza collettiva stipulata con UGF Assicurazioni e Cattolica
Assicurazioni, offre a tutti gli aventi diritto una copertura in caso di morte: ogni dipendente iscritto
avrà la tranquillità di garantire ai propri cari, in caso di scomparsa prematura, i capitali di seguito
riportati.
Le aziende che applicano il CCNL dell’industria alimentare sono obbligate dal 1° luglio 2010 a versare
alla Cassa Rischio Vita Euro 2 per dodici mensilità per ogni dipendente.
Il dipendente non deve pagare nulla!
Assicurati che il tuo datore di lavoro versi regolarmente la contribuzione obbligatoria alla Cassa Rischio
Vita.
Capitale assicurato
FASCIA
CAPITALI
DI ETÀ
ASSICURATI
fino a 24
Euro 20.000,00
da 25 a 29
Euro 25.000,00
da 30 a 44
Euro 30.000,00
da 45 a 54
Euro 20.000,00
da 55 a 59
Euro 15.000,00
oltre 59
Euro 10.000,00
Menù iniziale