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Adesione al processo verbale di
constatazione, adesione all’invito al
contraddittorio e accertamento con adesione
Ariccia, 8 novembre 2012
Vittoria Segre
Ambito di applicazione degli istituti
1. Attività di controllo presso la sede del contribuente da parte dell’A.d.E/della G.d.F.
Consegna del processo verbale di constatazione → possibilità di adesione al processo verbale
di constatazione
2. Accertamenti basati su prove di natura presuntiva → emissione dell’invito al contraddittorio →
possibilità di adesione all’invito al contraddittorio
3. Emissione dell’avviso di accertamento/di rettifica → possibilità di accertamento con adesione
8 novembre 2012
2
Riferimenti normativi e di prassi
 Accertamento con adesione

Artt. 5 e 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218

Circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 - Risoluzione n. 159/E dell’11 novembre 1999 Circolare n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
 Adesione al processo verbale di constatazione

Art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 inserito dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112

Provvedimenti AdE del 10 settembre 2008 e del 3 agosto 2009

Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 - Risoluzione n. 426/E del 6 novembre 2008
 Adesione all’invito al contraddittorio

Art. 5, c. 1-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 inserito dal D.L. 29 novembre 2008 n. 185

Provvedimento AdE del 10 settembre 2008

Circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009
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Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio Ratio delle norme
 Introdurre nuove species del genus dell’«accertamento mediante adesione del contribuente»
 Semplificare la gestione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente
 Comprimere i tempi di definizione degli accertamenti previo assenso del contribuente
 Eliminare la fase del contraddittorio
 Consentire l’integrale trasfusione dei contenuti del p.v.c. e dell’invito al contraddittorio in un atto di
definizione
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Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio Vantaggi
 Comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo edittale
 Consente il pagamento rateizzato delle somme dovute senza prestazione di garanzia
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Adesione al p.v.c.
 Possono formare oggetto di adesione i soli processi verbali che contengono la constatazione di
violazioni SOSTANZIALI in materia di IIDD, IRAP ed IVA.
 L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto INTEGRALE del p.v.c.
 L’adesione deve riguardare TUTTI i periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni
 L’adesione non può essere oggetto di revoca
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Adesione al p.v.c. – aspetti critici
 Quantificazione delle sanzioni
 Restano escluse:
•
le violazioni anche SOSTANZIALI in materia di imposte diverse da IIDD-IVA
•
le violazioni FORMALI
•
le segnalazioni non ancora formalizzate nella constatazione di specifiche violazioni
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Adesione al p.v.c. - iter del procedimento (1)
 L’adesione richiede una comunicazione all’Ufficio e all’organo che ha redatto il verbale utilizzando
apposito modello (Provv. 10.9.2008)
 Termine per la comunicazione: 30 GIORNI dalla consegna del p.v.c.
 L’adesione determina l’emissione di un atto di definizione dell’accertamento parziale ENTRO 60
GIORNI dalla comunicazione
 Versamento delle somme dovute ENTRO 20 GIORNI dalla notifica dell’atto di definizione
dell’accertamento parziale, anche in forma rateale
 Perfezionamento dell’adesione con la notifica dell’atto di definizione
 Iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento delle somme dovute
 Esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale
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Modello per la comunicazione di adesione a p.v.c. e
invito al contraddittorio
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Adesione al p.v.c. - iter del procedimento (2)
T
Consegna
del p.v.c.
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T + 30
Termine per la
comunicazione
T + 90
Emissione
atto di
definizione
T + 110
Scadenza
versamento
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Adesione all’invito al contraddittorio
 L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto INTEGRALE dell’invito al contraddittorio
 Soggetti interessati:
•
Il contribuente nei cui confronti sono stati emessi accertamenti d’ufficio, rettifiche basate su
presunzioni semplici ex art. 38, c. 3 e 39, c. 1, DPR 600/1973, accertamenti induttivi,
accertamenti sintetici
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Adesione all’invito al contraddittorio – iter del
procedimento
Nell’invito sono esplicitati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’Ufficio, per
consentire al contribuente “una immediata e completa cognizione delle questioni che formano oggetto della
possibile pretesa impositiva”
Perfezionamento dell’adesione con il pagamento
Adesione effettuata con comunicazione all’Ufficio e versamento delle somme dovute (o della 1°rata) nei
15 giorni antecedenti la data di comparizione
Apposito modello di comunicazione con allegati quietanza di versamento e documento d’identità del
contribuente
Esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale
Iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima
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Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio - ipotesi
particolari
 Società di persone
 Soggetti che hanno optato per il regime della «trasparenza fiscale»
 Soggetti che hanno optato per il regime del «consolidato fiscale»
 Adesione all’invito al contraddittorio: ciascun soggetto potrà aderire ai contenuti autonomamente (invito
emesso nei confronti sia dell’entità che dei soggetti partecipanti)
 Adesione al p.v.c.:
•
entro 30 giorni dalla consegna del p.v.c. la società di persone/trasparente/consolidata presenta la
comunicazione di adesione
•
l’Ufficio invia l’atto di definizione del reddito
•
entro 30 giorni i soci manifestano l’intenzione ad aderire o meno attraverso l’invio della
comunicazione
•
entro 20 giorni i soci versano le somme dovute
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Accertamento con adesione – ratio dell’istituto
 Consentire all’AdE di valutare il rapporto costi-benefici dell’adesione, tenendo conto della fondatezza
degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un
eventuale contenzioso
 Perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario nell'instaurazione di un diverso e meno
conflittuale rapporto con il contribuente e nella limitazione al ricorso agli organi del contenzioso
 Anticipare la riscossione dei tributi con risultati positivi concreti dell’azione di accertamento
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Accertamento con adesione - natura dell’istituto
L'accertamento con adesione:
 non è un contratto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria determina insieme con il
contribuente il contenuto dell'atto di accertamento;
 non è una transazione in via amichevole;
 è diretto all'emanazione di un atto espressivo di potestà pubblica. Il contraddittorio non assume la
rilevanza della trattativa ma vale esclusivamente ad apportare ulteriori elementi di valutazione che
l’Ufficio esamina al fine di determinare il contenuto dell'atto di accertamento «tenendo conto, tra
l'altro, dei motivi di contestazione prospettati e del grado di sostenibilità della pretesa tributaria in
sede contenziosa».
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Accertamento con adesione - vantaggi
 Attivazione del contraddittorio
 Entità della pretesa sensibilmente ridimensionata se l’Ufficio accoglie le doglianze del contribuente (ma
l’adesione si perfeziona anche se il contribuente accetta integralmente le rettifiche proposte dall’Ufficio)
 Riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo del minimo edittale
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Accertamento con adesione
 Medesimo ambito di applicazione della conciliazione giudiziale
 Estensione a TUTTI i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali anche in
qualità di sostituti d’imposta) e a TUTTE le categorie reddituali (IIDD-IVA e altre) in relazione a
QUALSIASI fattispecie accertativa
 Non sono previste cause di inammissibilità e di esclusione
 La presentazione del ricorso comporta la rinuncia all’istanza di accertamento con adesione
 Soggetti interessati:
•
Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ad opera
dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (prima dell’emissione di un avviso di
accertamento)
•
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica NON
preceduto dall’invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. N. 218/1997 (prima del termine per la
presentazione del ricorso)
•
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (attivazione non obbligatoria; mancata risposta del
contribuente non sanzionabile)
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Accertamento con adesione - iter del procedimento (1)
 Avvio del procedimento su istanza dell’Ufficio o del contribuente
 Avvio in ogni caso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sospensione feriale dei termini
 Sospensione di 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso
 Entro 15 giorni formulazione dell’invito a comparire da parte dell’Ufficio
 Svolgimento del contraddittorio con sintetica verbalizzazione di ciascun incontro
 In caso di esito positivo:
•
Redazione dell’atto di adesione
•
Versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto
•
Consegna all’Ufficio entro 10 giorni dal pagamento della quietanza di pagamento
•
Consegna dell’atto di adesione al contribuente
 In caso di esito negativo:
•
Stipula del verbale e proposizione del ricorso
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Accertamento con adesione - iter del procedimento (2)
 La formulazione dell’invito non comporta alcun obbligo di definizione dell’accertamento per l’Ufficio
 Il contribuente può avvalersi di un professionista delegato
 Il perfezionamento si realizza con il pagamento dell’importo concordato
 Pagamento in un’unica soluzione/in forma rateale con garanzia
 Iscrizione a ruolo delle somme dovute in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima
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Accertamento con adesione preceduto da avviso di
accertamento - simulazione
T
Richiesta
di
adesione
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T + 15
T + 150
Invito a
comparire
Emissione
atto di
adesione
T + 170
T + 180
Versamento
somme
dovute
Deposito
quietanza
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Accertamento con adesione - effetti della definizione
L’accertamento definito con adesione:
non è impugnabile dal contribuente
non è modificabile o integrabile dall’Ufficio
consente l’ulteriore azione accertatrice in base a sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, in caso di
accertamento parziale (art. 43 DPR 600/1973)
Rinuncia all’impugnativa ex art. 15, c. 2-bis: se l’avviso di accertamento/di liquidazione non è stato
preceduto da invito al contraddittorio, le sanzioni sono ridotte ad 1/6.
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Accertamento con adesione Circ. n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
 La sospensione disposta ex lege per 90 giorni costituisce effetto automatico della presentazione
dell’istanza da parte del contribuente
«Il termine per proporre ricorso ricomincia a decorrere dallo spirare del novantesimo giorno di
sospensione normativamente previsto, a nulla rilevando la data in cui viene consacrato l’insuccesso
del procedimento di adesione»
8 novembre 2012
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Accertamento con adesione Circ. n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
Possibile sanare le irregolarità concernenti il versamento e la prestazione della garanzia, laddove sia
riscontrabile la prevalenza dell'interesse pubblico al perfezionamento, se:
procedimento di definizione dell'accertamento avviato su istanza del contribuente, purché non sia ancora
spirato il termine per l'impugnazione dell'accertamento notificato dall'ufficio (non vi sono indicazioni
normative sufficienti per escludere una reiterazione dell'istanza avviandosi così un nuovo procedimento
che, con ogni probabilità, si concluderà con un atto di adesione analogo al precedente);
procedimento per la definizione dell'accertamento avviato su iniziativa dell'ufficio (non esistono
indicazioni normative sufficienti per escludere che l'ufficio possa reiterare l'invito di adesione. Se l'ufficio
dovesse decidere di notificare un avviso di accertamento, l'ufficio non potrà non tenere conto di quanto
emerso e valorizzato nella fase del precedente contraddittorio. Sicché l'imposta accertata sarà
probabilmente pari a quella concordata e la definizione delle sanzioni comporterà nella generalità dei
casi il medesimo risultato dell'accertamento con adesione).
Necessario regolamentare la fase della sanatoria nelle ipotesi in cui questa è stata ritenuta possibile.
Non appena rilevi una delle irregolarità prima indicate, l‘Ufficio provvederà immediatamente ad invitare il
contribuente a sanarle entro dieci giorni. Scaduto inutilmente anche quest'ulteriore termine, si deve
assumere per acclarata la volontà del contribuente di non perfezionare l'accertamento con adesione
prima sottoscritto.
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Format di istanza di accertamento con adesione
DOMANDA DI ADESIONE DOPO LA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di …
Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, art. 6,
comma 2
Contribuente ............ Codice fiscale .............. P. IVA .............. Imposta ........ Periodo di imposta ...........
Il sottoscritto ..................... in proprio/in qualità di ………………
PREMESSO
che in data................ Gli è stato notificato l’avviso di accertamento/rettifica protocollo n. ........... del...........
non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997
CHIEDE
di aderire al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione
in contraddittorio.
Cognome ................................................................ Nome ………………………….................................
Via .......................................................................... Città ........................................................................
Recapito telefonico ..................................................................................................................................
Luogo e data Firma
........................................ ...........................................
FONTE: www.toscana.agenziaentrate.it
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Riflessi in ambito penale
 Circostanza attenuante per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, purché il pagamento delle
somme dovute avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Art. 13
del D.Lgs. 74/2000: abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e disapplicazione delle
sanzioni accessorie tra cui l'interdizione dagli uffici direttivi; l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria;
l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della
sentenza).

D.L. 138/2011( convertito con legge 148 del 14/09/2011) ha inasprito le soglie previste dal D.Lgs.
74/2000:
§ Dichiarazione fraudolenta: € 30.000 (articolo 3) – precedentemente 150 milioni di Lire
§ Dichiarazione infedele : € 50.000 (articolo 4) – precedentemente 200 milioni di Lire
§ Dichiarazione omessa: € 30.000 (articolo 5) - precedentemente 150 milioni di Lire
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Riflessi in ambito penale
 Sentenza della Corte di Cassazione 5640/2012: cosa succede se con l’accertamento con adesione si
scende al di sotto della soglia di rilevanza penale? Nell’accertamento con adesione e ogni forma di
concordato fiscale c'è un'iniziale pretesa tributaria che poi viene ridimensionata non già dal giudice
tributario, ma da un atto negoziale concordato tra le parti del rapporto. Nondimeno il giudice penale non
è vincolato all'imposta così accertata; ma per discostarsi dal dato quantitativo risultante
dall'accertamento con adesione o dal concordato fiscale, per tener conto invece dell'iniziale pretesa
tributaria dell'amministrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di punibilità prevista dalla
legge, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale
quantificazione dell'imposta dovuta.
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