MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL`OPERAZIONE

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Transcript MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL`OPERAZIONE

Corso di formazione
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
3 – 4 GIUGNO 2013
Rag. Giovanni Ciuca
e-mail: [email protected]
mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532
LA DISCIPLINA I.V.A.
INTRACOMUNITARIA
D.L. 30 Agosto 1993, n. 331
Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 - Regime transitorio
Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41
Legge del 15/12/2011, n. 217 (Comunitaria)
Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DEFINIZIONE art. 38 commi 1 - 2
L’IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INTRACOMINITARI
EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI
E PROFESSIONI E DA ENTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 4 DPR 633/72 SOGGETTI
PASSIVI D’IMPOSTA (attività commerciale) e Non soggetti passivi d’imposta, ma
soggetti identificati (attività istituzionale) per opzione o per superamento del limite
di €.10.000,00 (art.24 co.7, lett.a) n.2 Legge 7-7-2009,n.88) (precedente €. 8.286,21).
SOGGETTI I.V.A.
SOGGETTI I.V.A.
- SOGGETTI ESERCENTI
IMPRESA-ARTE
PROFESSIONE
ART. 7-TER CO. 2 LETT. A)
- (UNIVERSITA’ SFERA
COMMERCIALE)
- ENTI PUBBLICI/PRIVATI
LIMITE > €.10.000,00
ART. 7-TER CO. 2 LETT. B)
- (UNIVERSITA’ SFERA
ISTITUZIONALE)
SOGGETTI
PRIVATI
- PERSONE FISICHE;
- ENTI PUBBLICI/PRIVATI
LIMITE < €.10.000,00
ART. 7-TER CO. 2 LETT. C)
REGOLA GENERALE
ART. 7-TER Lett. a) e Lett. b) DPR 633/1972
(BUSINESS TO BUSINESS=B2B)) (BUSINESS TO CONSUMER=B2C)
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
(UE ovvero EXTRA UE)
UNIVERSITA’
INFN
NON
SOGGETTO
PASSIVO (Privato)
TERRITORIALITA’
IVA ITALIA
NO
SI
REGOLA GENERALE
LUOGO DI
STABILIMENTO
DEL COMMITTENTE
LUOGO DI STABILIMENTO
DEL PRESTATORE
(UE ovvero EXTRA UE)
SOGGETTO PASSIVO
(UE ovvero EXTRA UE)
UNIVERSITA’
INFN
SI
LUOGO DI STABILIMENTO
DEL COMMITTENTE
ART. 7 LETTERE:
A) ATTIVITA’ COMMERCIALE
B) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO
•
REGIME TRANSITORIO ( art. 37 DL 331/1993)
•
IL REGIME TRANSITORIO DELL’IVA INTRACOMUNITARIA SI REGGE ESATTAMENTE
SUL PRINCIPIO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO: L’IMPOSTA PERTIENE ALLO STATO IN
CUI RISIEDE (fiscalmente) L’ACQUIRENTE DEL BENE OVVERO IL COMMITTENTE DEL
SERVIZIO.
•
REGIME DEFINITIVO
•
QUESTO PRINCIPIO E’ DESTINATO AD ESSERE SUPERATO QUANDO SI ENTRERA’
FINALMENTE NELLA FASE DEFINITIVA DEL MERCATO UNICO EUROPEO, QUANDO SI
OTTERRA’ L’ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA SUI BENI E SERVIZI E QUINDI SI
COSTITUIRA’ UN UNICO PAESE:
•
LA TASSAZIONE AVVERRA’ NEL PAESE DI ORIGINE DEL CEDENTE/PRESTATORE MA IL
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA SARA’ RICONOSCIUTO ANCHE AI
SOGGETTI CESSIONARI COMMITTENTI (cd. detrazione transfrontaliera)
PRESUPPOSTI
•
CHE SIA UN ATTO A TITOLO ONEROSO CHE COMPORTI IL
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ O DI ALTRO DIRITTO
REALE DI GODIMENTO SUI BENI O SERVIZI ACQUISTATI.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO -
•
CHE L’OPERAZIONE SIA EFFETTUATA DA ESERCENTI IMPRESE,
ARTI O PROFESSIONI O COMUNQUE DA ENTI INDICATI ALL’ART.4
COMMA 4 DEL DPR 633/1972 SOGGETTI PASSIVI D’ IMPOSTA
ISCRITTI AL VIES *. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO -
•
CHE COMPORTI L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL BENE CON
PARTENZA DA UNO STATO MEMBRO ED ARRIVO IN ALTRO STATO
MEMBRO ANCORCHE’ IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE SIANO
EFFETTUATI DAL CEDENTE DAL CESSIONARIO O DA TERZI PER
LORO CONTO. PRESUPPOSTO TERRITORIALE -
* (acronimo di Vat Information Exchange System)
ADEMPIMENTI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ORDINAZIONE - REGISTRAZIONE – VERSAMENTO – DICHIARAZIONE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI INTRA U.E.
BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO
INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA
BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA
INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA
SERVIZI:
INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ACQUISTO BENI E
SERVIZI EXTRA U.E.
BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO
EXTRA-UE = IMPORTAZIONI
BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA
AUTOFATTURA
ATTIVITA’ COMMERCIALE
BENI E SERVIZI INTRA UE
SERVIZI EXTRA UE
ANNOTAZIONI
REGISTRO ART. 23 DEBITO
REGISTRO ART. 25 CREDITO
SERVIZI: AUTOFATTURA
INTRA 12 TELEMATICO
ENTRO CIASCUN MESE
RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI
REGISTRATI CON RIFERIMENTO
AL SECONDO MESE PRECEDENTE
SOLO OPERAZIONI CHE
HANNO GENERATO IMPOSTA
INTRA 12 TELEMATICO
ENTRO CIASCUN MESE
RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI
REGISTRATI CON RIFERIMENTO
AL SECONDO MESE PRECEDENTE
SOLO OPERAZIONI CHE
HANNO GENERATO IMPOSTA
DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA
IN APPOSITI QUADRI
VERSAMENTO F.24 EP
CODICE 619E
ENTRO LA FINE DEL MESE
SUCCESSIVO
VERSAMENTO F.24 EP
CODICE 619E
ENTRO LA FINE DEL MESE
SUCCESSIVO
VERS. F.24 CODICI: 601E- 613E
ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI
RIFERIMENTO
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
• La disposizione è stata riformulata al fine di
rispettare le disposizioni europee secondo cui
l’acquisto intracomunitario di beni si considera
effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita
un’analoga cessione di beni interna:
conseguentemente, la predetta disposizione
stabilisce, al primo periodo del comma 1, che il
momento di effettuazione sia della cessione che
dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con
la data di consegna o spedizione dei beni a partire
dallo Stato membro di provenienza.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
• Cosa cambia:
- Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole
ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72
(consegna
o
spedizione),
mentre
gli
acquisti
si
consideravano effettuati “nel momento della consegna nel
territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto,
ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel
momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio
stesso”.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI
ART. 39 D.L. 331/1993
•
La legge 228/2012 (Stabilità 2013) di recepimento della Direttiva 2010/45/Ue
modifica il contenuto dell’art. 39 del DL 331/1993 che dal 1°gennaio 2013
individua il medesimo criterio sia per le cessioni che per gli acquisti
intracomunitari di beni:
•
le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’inizio del
trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario (o a terzi
per suo conto); criterio è analogo a quanto previsto fino al 31.12.2012 (il criterio di
effettuazione andava individuato secondo le regole generali previste dall’art.6 del DPR
633/1972: consegna o spedizione del bene).
•
gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all’atto dell’inizio
del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato UE di provenienza;
cambia il criterio: fino al 31.12.2012, gli acquisti IntraUE si consideravano effettuati nel
momento della consegna del bene al cessionario nel Territorio dello Stato o addirittura
nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto era avvenuto con mezzi di
quest’ultimo.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI
ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993
• Dal 1°gennaio 2013 con riferimento agli scambi intracomunitari
di beni cambia anche la rilevanza degli eventi pagamento o
fatturazione anticipati:
• fino al 31.12.2012 pagamento o fatturazione anticipata (rispetto
alla consegna o spedizione), generavano l’effettuazione
dell’operazione per l’importo pagato o fatturato
anticipatamente;
• dal 1°gennaio 2013, il momento di effettuazione dell’operazione
è generato dalla sola fatturazione anticipata (nel limite di
quanto fatturato, alla data della fattura), non rilevano eventuali
pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione).
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI
ART. 39 D.L. 331/1993
Operazione
Cessione
di beni
Acquisto
di beni
Fino al 31/12/2012
Consegna o spedizione.
Fatturazione anticipata, totale o
parziale, ovvero pagamento
anticipato.
Per le operazioni effettuate in
modo continuativo
(somministrazioni) il momento
impositivo si realizza al
pagamento del corrispettivo
Consegna in Italia o arrivo a
destinazione in Italia.
Fatturazione anticipata, totale o
parziale, ovvero pagamento
anticipato.
Per le operazioni effettuate in
modo continuativo
(somministrazioni) il momento
impositivo si realizza al
pagamento del corrispettivo
Dal 01/01/2013
Inizio del trasporto o spedizione (dal
territorio dello Stato per le cessioni e
da quello dello Stato membro per gli
acquisti).
Per le operazioni effettuate in modo
continuativo per un periodo superiore
a un mese (somministrazioni), il
momento impositivo si realizza al
termine di ciascun mese
Deroga:
Fatturazione anticipata, totale o
parziale alla data della fattura.
Non assume più alcuna rilevanza il
pagamento di corrispettivi.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI
ART. 39 D.L. 331/1993
•
Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco,
merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del
cessionario.
(art. 38, co. 2 D.L. 331/1993)
Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato all’arrivo
della merce a destinazione.
Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento
di inizio del trasporto.
•
Esempio 2: Operatore italiano effettua una cessione di beni ad un
cliente francese che consegna personalmente. (art. 41, D.L. 331/1993)
Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato al
momento della consegna della merce.
Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento
di inizio della spedizione della merce.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI
ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993
•
Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce
proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario.
Si ipotizzi che la merce sia acquistata dalla Germania, in data 10 gennaio 2013 ed
arrivi a destinazione, in Italia, in data 12 gennaio 2013. Precedentemente, però, in
data 3 gennaio 2013, il cedente tedesco emette fattura, ricevuta, in data 5 gennaio
2013 da IT.
3 gennaio 2013
5 gennaio 2013
10 gennaio 2013
12 gennaio 2013
______|________________________|___________________|__________________|__________
emissione fattura
ricevimento fattura
inizio trasporto
arrivo merce
Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore fino al 31/12/2012, l’effettuazione
dell’operazione si sarebbe avuta in data 5 gennaio 2013, vale a dire al momento di
ricevimento della fattura di acquisto da parte del cessionario della merce.
Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore da 1° gennaio 2013, l’effettuazione
dell’operazione si avrà in data 3 gennaio 2013, cioè al momento di emissione della
fattura da parte del cedente.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
•
PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA
•
L’art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 interviene anche
modificando l’art. 6 del DPR n. 633/72, in relazione al momento di
effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter
del DPR n. 633/72.
Rese da un soggetto passivo estero (UE o Extra UE) ad un soggetto passivo
stabilito in Italia, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un
soggetto passivo estero (UE o Extra UE), si considerano effettuate sulla
base del nuovo comma sesto dell’art. 6 del D.P.R. 633/72. In particolare:
nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. “istantanee”,
immediate, ovvero;
alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di
carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio),
ovvero;
al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di
durata ultrannuale in assenza di pagamenti.
•
•
•
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
•
PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA
• Resta tuttora in vigore la deroga prevista in caso di pagamento,
in tutto o in parte, del corrispettivo anteriormente agli eventi di
cui sopra. In tale ipotesi, la prestazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
• Risulta, invece, irrilevante, in assenza degli eventi richiamati
(ultimazione della prestazione, maturazione dei corrispettivi,
pagamento del corrispettivo), l’emissione anticipata della
fattura.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
OPERAZIONE
FINO AL
16/03/2012
D AL 17/03/2012
Legge comunitaria n. 217/2011
1) nel momento della loro ultimazione, per le
PRESTAZIONE DI SERVIZI Pagamento del prestazioni c.d. “istantanee”;
GENERICI
corrispettivo o 2) alla data di maturazione dei corrispettivi, se
resi o ricevuti,
fatturazione
si tratta di prestazione di carattere continuativo o
nei rapporti B2B
anticipata
periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio);
(Art.7-ter, DPR 633/1972)
sia in U.E. che EXTRA3) al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta
U.E.
di prestazioni continuative di durata ultrannuale.
* nota
PRESTAZIONE DI SERVIZI
DIVERSI
da quelli indicati
al punto precedente sia
U.E. che EXTRA-UE
Pagamento del Pagamento del corrispettivo o fatturazione
corrispettivo o anticipata
fatturazione
anticipata
* Rispetto ai suddetti eventi, in caso di pagamento anticipato la prestazione si
considera effettuata al momento del pagamento, limitatamente all’importo pagato.
Non sarà rilevante, invece, l’eventuale emissione anticipata della fattura.
BASE IMPONIBILE – (Operazioni in valuta estera)
(Art. 13 comma 4 DPR 633/1972)
Ne consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile
IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta
estera, si deve applicare nell’ordine:
• - il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;
• - il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è
indicato il giorno di effettuazione dell’operazione;
• - il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di
emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a
quest’ultimo giorno.
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura
art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
• Il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve fattura per
acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia da
fornitore / prestatore UE provvede alla sua INTEGRAZIONE (in
conformità agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993)
• Viene superata l’impostazione della Legge Comunitaria 2010 (dove
si prevedeva che l’obbligo di integrazione era limitato ai soli acquisti
di prestazioni di servizi generici)
• N.B. - resta fermo l’obbligo di AUTOFATTURA per acquisti di beni e
servizi territorialmente rilevanti Italia da fornitori stabiliti in paesi
extra-UE
• La fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta oltre
alla conformità con l’articolo 21 deve riportare l’indicazione
“INVERSIONE CONTABILE” (cd. Reverse charge) di cui all’art.
17, co. 5, secondo periodo, DPR. 633/1972
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura
art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
•
Ai sensi del novellato articolo 17 commi 2 e 5 DPR 633/72, adempie agli obblighi Iva
il cessionario o committente (soggetto passivo) quando il cedente/prestatore non
residente effettua le cessione di beni ovvero prestazioni di servizio nel territorio dello
Stato, con due diverse modalità:
•
Se il cedente/prestatore è stabilito in un Paese Ue, il cessionario
/committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione
secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, del D.L. 331/93 – Integra
la fattura in reverse charge;
•
Se il cedente o prestatore è stabilito in un Paese Extra – Ue, il
cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e
registrazione attraverso l’istituto dell’auto-fatturazione
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura
art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
Esempio di autofattura
Soggetto emittente
(ovvero soggetto passivo d’imposta nazionale)
Soggetto cedente o prestatore
non residente
Autofattura n._____ del_________
Emessa per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da
soggetto non residente e stabilito in un Paese non facente parte dell’Unione Europea, come
Previsto dall’articolo 17, secondo comma, DPR 633/72.
Descrizione del bene ceduto ovvero del servizio prestato
Aliquota Iva:____%
(ovvero titolo e norma di non
Applicazione)
Imponibile
_______________
Iva
_______________
Totale Autofattura_______________
“AUTOFATTURAZIONE”
Obbligo generalizzato integrazione fattura
• Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate
3.3 Integrazione delle fatture per servizi intra UE
• In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito
nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, il committente entro il mese seguente (secondo
mese successivo all’effettuazione dell’operazione) è tenuto ad
emettere, ai sensi dell’art. 46, co. 5 del D.L. 331/1993 autofattura in
unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di
partita IVA del prestatore UE.
• L’autofattura, ai sensi dell’art. 47 co. 1, D.L. 331/1993, dovrà essere
annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.
• L’adempimento deve essere posto in essere quando il committente
ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha
eseguito il pagamento.
Acquisti senza ricezione della fattura
• Esempio: - Operatore italiano acquista da fornitore
tedesco (UE) merce proveniente dalla Germania. Il
trasporto inizia in data 20 febbraio e termina, con l’arrivo
della merce in Italia, il 23 febbraio.
• La fattura non viene mai recapitata all’acquirente.
• Fino al 31 dicembre 2012
• Emissione dell’ autofattura entro il 30 aprile
• Dal 1° gennaio 2013
• Emissione dell’autofattura 15 giugno
Obbligo generalizzato integrazione fattura
ESEMPIO:
• L’Ente effettua un acquisto Ue da una società francese. Il
trasporto della merce è iniziato il 10 gennaio 2013.
Ai fini contabili l’Ente dovrà:
• se riceve la fattura in gennaio: integrare la fattura entro il 15
febbraio e registra con riferimento a gennaio;
• se riceve la fattura entro fine febbraio: integrare la fattura entro
il 15 marzo e registra con riferimento a febbraio;
• se riceve la fattura entro fine marzo: integrare la fattura entro il
15 aprile e registra con riferimento a marzo;
• se non riceve la fattura entro fine marzo: deve emettere
autofattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo.
Obbligo generalizzato integrazione fattura
NATURA
DELL’OPERAZIONE
SERVIZI GENERICI
art. 7-ter,
D.P.R. 633/1972
SERVIZI DIVERSI
DA QUELLI GENERICI
artt. 7-quater e
7-quinquies,
D.P.R. 633/1972
CESSIONE DI BENI
art. 7-bis,
D.P.R. 633/1972
OPERAZIONE
TERRITORIALMENTE
RILEVANTE IN ITALIA
POSTA IN ESSERE DA
OPERATORE ESTERO
MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
INVERSIONE CONTABILE
FINO AL 31/12/2012
DAL 01/01/2013
INTEGRAZIONE DELLA
FATTURA DEL SOGGETTO UE
INTEGRAZIONE DELLA
FATTURA DEL SOGGETTO UE
EXTRA-UE
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
UE
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
INTEGRAZIONE DELLA
FATTURA DEL SOGGETTO UE
EXTRA-UE
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
UE
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
INTEGRAZIONE DELLA
FATTURA DEL SOGGETTO UE
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE
DELL’AUTOFATTURA
UE
EXTRA-UE
RIEPILOGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO
SERVIZI GENERICI
•
•
Prestazioni generiche ricevute da soggetti Ue
Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro
stato dell’Unione Europea il committente nazionale integra la fattura ai sensi
dell’art.46 del DL331/93 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione della fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o
pagamento anticipato) deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese,
annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Prestazioni generiche ricevute da soggetti Extra - Ue
(art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72
Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE
il committente nazionale emette autofattura entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o
pagamento anticipato). Nell’autofattura emessa ai sensi dell’art 17, comma 2 ,
ed Art. 21 comma 6-ter deve riportare la dicitura “autofatturazione”.
•
•
SERVIZI GENERICI
Prestazioni generiche rese a soggetti UE
(art. 21 comma 4 lettera c) DPR 633/72)
Per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di
un altro stato membro dell’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai
sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la
fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento
anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura è la seguente “Inversione contabile”.
Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.
Prestazioni generiche rese a soggetti Extra - UE
(art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72)
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall’unione Europea ,
non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta
nel paese del committente, la fattura per le prestazioni rese è emessa entro il
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere
ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura
per la prestazione di servizi rese è la seguente “Operazione non soggetta”. Il
richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.
SERVIZI SPECIFICI (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972)
• Prestazioni non generiche (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR
633/1972) Non sono interessate dalle modifiche recate dalla
Comunitaria 2010 né dalla Legge di Stabilità 2013:
Pertanto, per il momento di effettuazione dell’operazione e di
emissione della fattura si applicano i principi ordinari (pagamento
del corrispettivo ovvero anticipata fatturazione) previsti dall’art.6,
commi 3 e 4 DPR 633/1972.
L’emissione della fattura non fruisce del differimento al giorno 15
del mese successivo, valevole invece, per le prestazioni generiche.
Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non:
momento di effettuazione dell’operazione
OGGETTO
PRESTATORE
COMMITTENTE
REGOLA GENERALE
DEROGA
ITA
ITA
PAGAMENTO
CORRISPETTIVO
EMISSIONE FATTURA
PAGAMENTO
ACCONTO
ITA
UE/EXTRA-UE
DATA ULTIMAZIONE
PAGAMENTO
CORRISPETTIVO
UE/EXTRA-UE
ITA
PRESTAZIONI DI
SERVIZI CONTINUATIVE
E PERIODICHE
ITA
ITA
MESE SUCCESSIVO A
QUELLE IN CUI SONO
RESE
EMISSIONE FATTURA
PAGAMENTO
ACCONTO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
“GENERICHE”
CONTINUATIVE
E PERIODICHE
ITA
UE/EXTRA-UE
MATURAZIONE
CORRISPETTIVO
PAGAMENTO
CORRISPETTIVO
UE/EXTRA-UE
ITA
ITA
UE/EXTRA-UE
FINE ANNO SOLARE
FINO ALLA LORO
CONCLUSIONE
=========
PRESTAZIONI DI
SERVIZI “GENERICHE”
PRESTAZIONI DI SERVIZI
“GENERICHE”
CONTINUATIVE
E PERIODICHE
DI DURATA
ULTRANNUALE SENZA
PAGAMENTI ANCHE
PARZIALI
UE/EXTRA-UE
ITA
CASI PRATICI
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B2B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fino al 31-12-2012
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6, DPR 633/1972): SI
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): nel momento di effettuazione
dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni dalla data di
emissione.
dal 01-01-2013
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972):
SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione
“inversione contabile”
Termine emissione (art. 21, co. 4, lett c), DPR 633/1972): entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione
con riferimento a mese di effettuazione.
CASI PRATICI
• Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
•
•
•
•
•
•
•
•
fino al 31-2-2012
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura: NO
dal 01-01-2013
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +
annotazione “operazione non soggetta”
Termine emissione (art. 21, co. 4, lett d), DPR 633/1972): entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione
con riferimento a mese di effettuazione.
CASI PRATICI
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)
•
•
•
•
•
•
•
•
fino al 31-2-2012
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
dal 01-01-2013
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972): SI ma solo se
il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione
contabile”
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di
effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con
riferimento alla data di emissione.
CASI PRATICI
• Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
•
•
•
•
•
•
•
•
fino al 31-12-2012
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
dal 01-01-2013
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +
annotazione “operazione non soggetta”
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di
effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con
riferimento alla data di emissione.
Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE
Tipologia di operazione
Termine emissione fattura o
integrazione
Termine di Registrazione
Cessioni Comunitarie
Giorno 15 del mese
successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
Entro il termine di emissione
della fattura, con riferimento al
mese di effettuazione
Acquisti Intra-Ue (registrazione
a libro vendite con fattura
ricevuta)
Giorno 15 del mese
successivo a quello di
ricevimento della fattura
Giorno 15 del mese
successivo a quello di
ricevimento della fattura, con
riferimento al mese precedente
Acquisti Intra-Ue (registrazione
a libro vendite con fattura non
ricevuta)
Giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
Giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di
effettuazione dell’operazione,
con riferimento al mese
precedente
ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
•
Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)
Attività e termini:
•
Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito
registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse,
entro il mese successivo a quello di ricevimento
•
In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o
fattura irregolare) registrazione dell’autofattura entro lo stesso mese di
emissione
ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
•
Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)
Attività e termini:
•
Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito
registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e
progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo
a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente
•
Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell’art 47 (la
nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l’attività commerciale)
DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
•
Modifiche all’art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012
Dal 1°Gennaio 2013
•
Presentazione telematica del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente
agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente
con contestuale versamento della relativa IVA
Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al
passato in quanto era prevista la presentazione entro la fine del mese successivo
alla registrazione della fattura
DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
•
fino al 31 Dicembre 2012
la registrazione dell’acquisto intracomunitario avveniva nel mese
successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza,
la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a
quello di registrazione;
•
dal 1°Gennaio 2013
la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a
quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene
stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese
successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata,
che coincide sempre con il mese successivo della precedente
disposizione
CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC
•
Esempi:
•
Regole fino al 31 Dicembre 2012
20 Gennaio 2012: ricevuta fattura acquisto Intra UE
28 Febbraio 2012: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali
31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di
Febbraio 2012 (mese successivo a registrazione)
•
Regole dal 1°Gennaio 2013
20 Gennaio 2013: ricevuta fattura acquisto Intra UE
15 Febbraio 2013: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali con
riferimento a Gennaio 2013
31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di
Febbraio 2012 (entro secondo mese successivo a Gennaio 2013, quale mese di
riferimento)
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO ISTITUZIONALE
Considerato che il possesso della fattura è uno dei momenti impositivi rilevanti
agli effetti I.V.A. (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario che:
1.
La fattura venga protocollata indicando numero e data di ricevimento.
La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva
i termini di annotazione nel registro I.V.A. degli acquisti intracomunitari
di cui all’art 47 comma 3 del DL 331/1993.
2.
Integrare la fattura applicando l’aliquota Iva italiana ovvero titolo e
norma di non imponibilità; esenzione;non soggettività. L’integrazione
può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello
apposito, che farà parte integrante della fattura (vedi M.F. circolare
n. 13 del 23/02/94
Ai fini della corretta compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di
fattura da riportare non è quello attribuito dal fornitore comunitario, ma è il protocollo che
viene assegnato dal committente italiano, così come chiarito dalla Circolare dell’ Agenzia
delle Entrate n.14/E del 18/03/2010
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO ISTITUZIONALE - segue
3.
Determinare la base imponibile in Euro del corrispettivo
eventualmente espresso in valuta estera (art. 43 co.3). Se l’IVA
non è dovuta, indicare titolo e norma di non imponibilità,
esenzione o di non assoggettabilità all’imposta.
4.
La fattura deve essere annotata entro il giorno 15 del mese
successivo alla data di ricezione della fattura ma con
riferimento al mese precedente.(es. data protocollo 01/03/2013,
termine di registrazione 15/04/2013) – ma l’imposta va versata in
riferimento al mese di marzo.
5.
La fattura dovrà essere annotata su appositi registri istituiti ai
sensi del comma 3 dell’art. 47 della legge 427/93.
a)
b)
c)
Registro relativo all’acquisto di beni materiali
Registro relativo all’acquisto di servizi (comunitari e extra-comunitari)
Registro unico con annotazioni a blocchi per codici di operazioni
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO ISTITUZIONALE - segue
6.
Nel registro dovrà essere indicato anche il corrispettivo
espresso in valuta estera utilizzata dal fornitore. Questo
significa che se il cedente comunitario non aderente all’UEM
fattura con la propria divisa, è necessario registrare la stessa
divisa estera nel registro IVA, e nei listing doganali.
7.
Il cambio da utilizzare è quello del giorno di effettuazione
dell’operazione o in mancanza di tale indicazione, la data della
fattura.
8.
Agli effetti INTRASTAT (INTRA-2BIS) la registrazione dovrà
essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’arrivo
del bene se trattasi di beni diversi dal Materiale bibliografico.
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
•
Tutte le annotazioni effettuate nei registri di cui al 3° comma dell’art.
47 della legge 427/93 appositamente istituiti tenuti e conservati ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72 e riferite alle operazioni effettuate
nell’esercizio di attività istituzionale, non devono essere riportate in
dichiarazione annuale I.V.A., proprio per non inquinare i dati contabili
dell’attività svolta in ambito commerciale
•
L’imposta dovuta, a chiusura dei registri, dovrà essere versata tramite
il modello F.24 EP entro la fine del mese successivo a quello di
riferimento. Codice tributo 619/E.
•
La dichiarazione mensile INTRA 12, (approvato con Provvedimento
16/04/2010 n. 59225 Direttore Agenzia Entrate) dovrà essere trasmessa
tramite il canale Entratel entro ciascun mese relativamente agli
acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
Pertanto:
Iva registro dei beni materiali: F.24 EP codice 619E; Intra12 e Intrastat
doganale
Registro dei servizi Iva intracomunitaria: F.24 codice 619E e Intra12
Registro dei servizi Iva extra-comunitaria: F.24 codice 619E; Intra12 .
Si ricorda che i servizi ricevuti da Prestatori Extra – Comunitari sono
esclusi da Intrastat.
•
•
•
ELEMENTI CONTABILI DA INDICARE SULL’INTRA 12
•
•
•
•
ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PROVENIENTI DA ALTRI
STATI MEMBRI DELLA COMUNITA‘ PER I QUALI E’ GENERATA IMPOSTA IN ITALIA.
CAMPO N. 1 = IMPONIBILE
CAMPO N. 2 = IMPOSTA
ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO
ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72)
CAMPO N. 3 = IMPONIBILE
CAMPO N. 4 = IMPOSTA
•
•
ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI SERVIZI:
CAMPO N. 5 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES)
CAMPO N. 6 = IMPONIBILE 7-TER
CAMPO N. 7 TOTALE IMPOSTA
•
ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS
DPR 633/72) (COMPRESI I BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO E DALLA CITTA’ DEL VATICANO)
CAMPO N. 8 = IMPONIBILE
CAMPO N. 9 = IMPOSTA
•
•
•
ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI SERVIZI:
CAMPO N. 10 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES
CAMPO N. 11 = IMPONIBILE 7-TER
CAMPO N. 12 TOTALE IMPOSTA
•
VERSAMENTO: TOTALE GENERALE IMPOSTA SOMMA CAMPI NN. 2 - 7 - 12
SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESENTI – NON SOGGETTE
mod. INTRA 12
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO COMMERCIALE
PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE DEFINITIVE
PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
•
Come si è detto prima, sono documenti rilevanti ai fini IVA se
contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/72.
Considerando che il possesso della fattura è uno dei momenti rilevanti
agli effetti IVA (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è
necessario istruire il documento come segue:
La fattura deve essere protocollata indicando numero e data di
ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale,
in quanto attiva i termini di annotazione nei registri IVA – ( N.B.
dichiarazione che il bene o servizio è inerente all’attività commerciale)
•
Determinazione del controvalore in euro del corrispettivo espresso in
valuta diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su
cui calcolare l’aliquota I.V.A. ovvero titolo e norma in caso di non
assoggettabilità all’imposta
•
L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un
modello apposito, che farà parte integrante della fattura
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO COMMERCIALE segue
• Le modalità di registrazione della fattura in ambito
commerciale sono diverse da quelle in ambito
istituzionale. La fattura, relativa all’operazione:
imponibile, non imponibile, esente, non soggetta, deve
essere registrata entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricevimento ma in riferimento al
mese precedente.
• La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel
registro di cui all’art. 23 (registro fatture emesse),
secondo l’ordine della loro numerazione ed entro il
predetto termine di emissione con riferimento al mese
di effettuazione dell’operazione (l’imponibile non
costituisce volume d’affari) e nel registro di cui all’art.
25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero
dell’imposta ovvero nei termini previsti per l’esercizio
alla detrazione di cui all’art. 19.
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO COMMERCIALE segue
• Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere
annotate nel registro di cui all’art. 23 anche del corrispettivo
espresso in valuta estera previa integrazione e secondo
l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse
(es. se la Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la
fattura intracomunitaria, integrata, dovrà necessariamente
essere numerata n. 51, comprese le autofatture di cui all’art. 46
comma 5
• Gli acquisti ad uso promiscuo devono essere imputati, all’atto
dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, all’attività
commerciale e a quella istituzionale per la parte di rispettiva
competenza (C.M. 23/02/1994 n.13 – 12.2 comma 4)
• Ai fini Intrastat si ricorda che l’annotazione dovrà essere fatta
esclusivamente nel mese di riferimento dell’effettivo arrivo a
destinazione del bene
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
COMPORTAMENTO
NORMA
DICH. ANNUALE
IVA
INTRA 12
ISTRASTAT
N0
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SERVIZI ART. 7-TER
SERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES
INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA .
ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO
IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA
IN RIFERIMENTO AL MESE
PRECEDENTE ART. 47 CO. 3 D.L.
331/1993 VERSAMENTO IVA F24
COD. 619E
ART. 47 COMMA 3
D.L. 331/1993
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
SERVIZI:
NON IMPONIBILI
ESENTI
NON SOGGETTI
INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA .
ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO
IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA
IN RIFERIMENTO AL MESE
PRECEDENTE ART. 47 CO. 3
D.L. 331/1993
ART. 47 COMMA 3
D.L. 331/1993
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
COMPORTAMENTO
NORMA
INTRA 12
ISTRASTAT
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SERVIZI ART. 7-TER
SERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA
ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO
IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN
RIFERIMENTO AL MESE
PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L.
331/1993 VERSAMENTO IVA F24
COD. 619E
ART. 17 CO.2 DPR 633/72
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N. 14/E/2010
SERVIZI:
NON IMPONIBILI
ESENTI
NON SOGGETTI
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA
ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO
IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA
IN RIFERIMENTO AL MESE
PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L.
331/1993
RT. 17 CO.2 DPR 633/72
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI..segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
COMPORTAMENTO
NORMA
INTRA 12
ISTRASTAT
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SERVIZI ART. 7-TER
SERVIZI ART. 7-QUATER
INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA .
ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E A
RT. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE
ART. 47 CO.1 DL 331/93
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL
MESE PRECEDENTE VERSAMENTO
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES
IVA F24 – CODICI MENSILI
DA 601E A 613E
SERVIZI:
NON IMPONIBILI
ESENTI
INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA .
ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23
ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE
SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL
MESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMA
ART. 47 CO.1 DL 331/93
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
DI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)
NON SOGGETTI
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
COMPORTAMENTO
NORMA
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA
ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E
ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE
ART. 17 CO.2 DPR 633/72
Art. 30-bis DPR.633/1972
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
INTRA 12
ISTRASTAT
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SERVIZI ART. 7-TER
SERVIZI ART. 7-QUATER
SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL
MESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA
F24 CODICI MENSILI DA 6001 A 6012
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES
SERVIZI:
NON IMPONIBILI
ESENTI
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA
ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E
ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE
SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL
MESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMA
ART. 17 CO.2 DPR 633/72
ART. 30-bis DPR.633/1972
C.M. N. 12/E/2010
C.M. N.14/E/2010
DI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)
NON SOGGETTI
EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA
N.
STATO MEMBRO
CODICE ISO
INGRESSO U.E.
INGRESSO UEM
DIVISA
TASSO DI CAMBIO
1
AUSTRIA
ATU + 8
1995
1999
ATS
13,7603
2
BELGIO
BE 9
1957
1999
BEF
40,3399
3
FINLANDIA
FI + 8
1995
1999
FIM
5,9457
4
FRANCIA
FR + 11
1957
1999
FRF
6,55957
5
GERMANA
DE + 9
1957
1999
DEM
1,95583
6
GRECIA
EL + 9
1981
2001
GRD
340,75
7
IRLANDA
IE + 8
1973
1999
IEP
0,787564
8
ITALIA
IT + 11
1957
1999
ITL
1936,27
9
LUSSEMBURGO
LU + 8
1957
1999
LUF
40,3399
10
OLANDA
NL + 12
1957
1999
NLG
2,20371
11
PORTOGALLO
PT + 9
1986
1999
PTE
200,482
12
SPAGNA
ES + 9
1986
1999
ESP
166,386
13
CIPRO
CY + 9
2004
2008
CYP
0,585274
14
DANIMARCA
DK + 8
1973
-
DKK
VALUTA
EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA segue
N.
STATO MEMBRO
CODICE ISO
INGRESSO U.E.
INGRESSO UEM
DIVISA
TASSO DI CAMBIO
15
ESTONIA
EE + 9
2004
2011
EEK
15,6466
16
GRAN BRETAGNA
GB + 5/9/12
1973
-
GBP
VALUTA
17
LETTONIA
LV + 9/11
2004
-
LVL
VALUTA
18
LITUANIA
LT + 9/12
2004
-
LTL
VALUTA
19
MALTA
MT + 8
2004
2008
MTL
0,429300
20
POLONIA
PL + 10
2004
-
PLN
VALUTA
21
REP. CECA
CZ + 8/9/10
2004
-
CZK
VALUTA
22
REP. SLOVACCA
SK + 9/10
2004
2009
SKK
30,126
23
SLOVENIA
SI + 8
2004
2007
SIT
239,64
24
SVEZIA
SE + 12
1995
-
SEK
VALUTA
25
UNGHERIA
HU + 8
2004
-
HUF
VALUTA
26
BULGARIA
BG + 9/10
2007
-
BGN
VALUTA
27
ROMANIA
RO da 2 a 10
2007
-
ROL
VALUTA