La Fatturazione Elettronica

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La fatturazione delle operazioni
- LA FATTURA ELETTRONICA Corso INFN
GENOVA
3-4 Giugno 2013
Lorella Zanobini - [email protected]
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Direttamente collegato al momento di effettuazione
dell’operazione vi è l’obbligo dell’emissione della
fattura.
• FATTURA  documento cardine sul quale ruota tutto il
meccanismo IVA e che permette di applicare gli istituti:
della rivalsa “il soggetto che effettua la cessione di beni o
prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa
imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente”
della detrazione “per la determinazione dell’imposta dovuta o
dell’eccedenza .…, è detraibile dall’ammontare dell’imposta
relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta …
addebitata al soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione
a beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte ,
professione”
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La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la norma a quanto prescritto
dalla Direttiva 2010/45/Ue, riformula completamente
l’
Art. 21 DPR 633/1972
• “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio emette fattura (cartacea od elettronica)
anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o,
ferma restando la sua responsabilità, assicura che la
stessa sia emessa dal cessionario o dal committente
(cd. autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo
(cd. fattura in outsourcing) ”
• La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i
requisiti sostanziali per definirla come tale.
• Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate
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Prestazioni di commercio elettronico
• Vanno sempre fatturate
• Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia
delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “ecommerce” diretto non sono riconducibili a
nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era
stato presentato da una ditta che vendeva musica
on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli
incassi anche con carta di credito sul registro dei
corrispettivi)
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Fattura elettronica
Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237
• Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e
ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72).
Il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica
viene emessa o ricevuta (es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato
elettronico come ad es. un messaggio di posta elettronica con PDF allegato
della fattura oppure un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su supporto
analogico). Non va confusa con la “trasmissione elettronica della
fattura cartacea”
• il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione
da parte del destinatario
• Elementi caratterizzanti della fattura elettronica:
– Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere con
quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione)
– La firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente garantisce
il requisito di autenticità dell’origine e integrità del contenuto
– Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli stessi requisiti suddetti)
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Requisiti della fattura elettronica
(ma anche cartacea)
• Autenticità dell’origine  comprovazione dell’identità del fornitore o del
prestatore o dell’emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso
attraverso:
riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione)
la firma elettronica avanzata apposta dall’emittente che garantisce la provenienza
della fattura
Con le nuove disposizioni comunitarie: anche mediante appositi sistemi di controllo
di gestione
• Integrità del contenuto  immodificato dall’emissione alla conservazione delle
fatture. La garanzia richiesta è limitata al contenuto, sembrerebbe ammissibile il
cambio di formato es. passando da XML a PDF. Unico vincolo  archiviazione nella
forma originale – cartacea o elettronica- con cui sono state trasmesse o messe a
disposizione -
• Leggibilità del documento  il documento deve poter essere letto e consultato
nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato
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Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012
• L’art. 1 c. 163-174 della Legge di stabilità, in recepimento della direttiva
2010/45/UE ha introdotto semplificazioni in tema di fatturazione
elettronica, emissione e conservazione dei documenti
favorire l’utilizzomezzo di contrasto a evasioni e frodi
riduzione dei costi (es.postali, di stampa) per le imprese
accrescimento dell’efficienza delle imprese (automatizzazione
dei processi di invio, ricezione, gestione,contabilizzazione)
Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto (e leggibilità del
documento), dall’emissione al termine del periodo di conservazione, adesso possono
essere assicurati anche attraverso sistemi di controllo di gestione interni a
ciascun soggetto passivo tali da assicurare un collegamento affidabile tra
fattura e cessione di beni o prestazioni di servizi connessa, attraverso piste
di controllo affidabili che permettano collegamenti inequivocabili tra tutti
i documenti del ciclo fatturazione (dall’accordo iniziale alla conservazione)
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Fattura elettronica
emissione senza assenso
• E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti
di soggetti che non hanno dato l’assenso alla trasmissione in
via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato
elettronico devono essere inviate al destinatario in formato
analogico.
• Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate
dall’emittente in formato elettronico
Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del 6/12/2006
Riferimenti normativi: Decreto del Min. Fin. del 23/01/2004
FATTURA ELETTRONICA
Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori
La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la
conservazione delle fatture elettroniche
• L’Art. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) già prevede:
•
“I registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali
e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72 devono essere conservati a norma
dell’art. 22 DPR 29/9/73 n. 600 ”– tenuta e conservazione delle scritture contabiliCiò significa che devono essere devono essere conservati ordinatamente, per
ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le
copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. I documenti che
hanno rilevanza fiscale in particolare devono essere conservati fino a quando non
sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
Pertanto, se ci sono accertamenti in corso, notificati nei termini, la conservazione
delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto, fino a che gli stessi
non siano definiti, ed eventualmente, anche oltre il termine massimo di dieci anni
stabilito dall’articolo 2220 del codice civile dalla data dell’ultima registrazione
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FATTURA ELETTRONICA
segue
Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori
• Nell’ipotesi, invece, che la società non sia soggetta ad accertamenti, la
documentazione va comunque conservata ai fini fiscali sino allo scadere
del periodo entro il quale è possibile effettuare l’attività di controllo.
• Mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali,
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
• Da ultimo si ricorda che le fatture relative all’acquisto di beni
ammortizzabili (ancora presenti in azienda) devono esser conservate fino
alla scadenza del termine per l’accertamento dell’anno d’imposta in cui si
è verificata la dismissione del cespite
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FATTURA ELETTRONICA
segue
Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori
• Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica
in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,c. 5,
D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale. Entro 15
gg dalla loro emissione deve essere completato il processo di
conservazione sostitutiva con apposizione di firma digitale e marca
temporale.
Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in senso stretto
es. mancanza dell’accettazione del destinatario) e quelle cartacee
possono essere conservate elettronicamente.
Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità di controllo, l’accesso
automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso
contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle
fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
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Fatturazione in outsourcing
introdotta dalla Direttiva 2001/115/CE
• Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del
bene o committente del servizio o ad un terzo la
possibilità di emettere al posto del cedente e del
commissionario
la
fattura
previo
accordo
documentabile tra le parti
• Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in
fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è
compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o
del prestatore, da un terzo “
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OUTSORCING e fattura elettronica
il servizio può essere reso all’esterno ..
• …. qualora per dimensioni e realtà gestionale, il fornitore non
ritenga utile adottarla all'interno della propria impresa.
A tale proposito esistono società di servizi che espletano
l'incombenza relativa alla fatturazione in tutti i suoi passaggi:
emissione, invio al destinatario (spedizione cartacea e/o
trasmissione elettronica), registrazione in contabilità, archiviazione,
conservazione. Il terzo dovrà provvedere a tutte queste funzioni in
quanto sono operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura dovrà
essere prevista una dicitura nella quale si evinca la compilazione
effettuata dal terzo e non dal fornitore.
•
La normativa europea prevede che qualora si dia mandato al terzo di
svolgere tale servizio, ciascuno Stato membro UE possa prevedere ulteriori
condizioni aggiuntive di conformità alla norma qualora esso sia residente o
domiciliato in paesi extra-comunitari.
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Fattura elettronica nella PA
Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237
In GU 118 del 22 Maggio 2013 il
D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
• Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della Fattura Elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche
ai sensi dell’art. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007 n. 244
• 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle
operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione
delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica,
con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
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Fattura elettronica nella PA
D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
DECORRENZA DEI TERMINI
• A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
presente DM Il Sistema di Interscambio è reso disponibile alle PA
art. 209 che volontariamente e in accordo con in fornitori
intendo avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
• Decorrono dal termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente DM gli obblighi nei confronti di:
 Ministeri
 Agenzie Fiscali
 Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali
nell’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi art. 1
c.5 L. 30/12/2004 n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 Luglio di ogni anno
• Decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore
del presente DM gli obblighi nei confronti delle Amministrazioni
diverse da quelle sopra indicate e da quelle di cui art. 214 L.
244/97 (Regioni)
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Fattura elettronica nella PA
Decreto MEF
3 Aprile 2013 n. 55
SOLO FATTURE ELETTRONICHE
• A decorrere dalle date predette, le Amministrazioni non
possono accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio
• Trascorsi tre mesi da tali date le Amministrazioni non
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio delle fatture in formato
elettronico.
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Fattura elettronica nella PA
Decreto MEF
3 Aprile 2013 n. 55
• Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici deputati in via
esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal parte del
Sistema di Interscambio e ne curano l’inserimento nell’IPA (Indice
delle Pubbliche Amministrazioni) – che dovrà essere sempre
aggiornato in merito agli Uffici - in tempo utile per garantirne
l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche.
• Le Amministrazioni completano il caricamento egli Uffici entro 3
mesi dalla decorrenza degli obblighi
• I codici IPA degli uffici sono consultabili su www.indicepa.gov.it
• Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari di
fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D
del presente Regolamento
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Fattura elettronica nella PA
D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
• Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul proprio portale
www.acquistinretepa.it alle imprese abilitate al MEPA fornitrici
delle P.A. strumenti di supporto informatici per la generazione e
la conservazione delle fatture elettroniche, nonché servizi di
comunicazione con il Sistema di Interscambio come previsto
nell’allegato E al presente Regolamento
• Gli operatori economici possono, attraverso accordi tra le parti,
avvalersi di intermediari per la trasmissione, conservazione e
archiviazione della fattura elettronica, mantenendo inalterate le
responsabilità fiscali dell’emittente la fattura nei confronti delle
PA
• Le PA possono costituirsi quali intermediari di altre PA, previo accordo
tra le parti
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Fattura elettronica nella pa
D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
• I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono
essere in formato XML immodificabile
• Le specifiche tecniche sono rese disponibili entro 30 gg. Dalla
data di pubblicazione del Regolamento DM 55/2013 sul sito del
Sistema di Interscambio www.fatturapa.it
• Sanno più dettagliatamente specificate le ulteriori informazioni,
visto il carattere elettronico del documento, che dovranno
entrare a far parte del contenuto della fattura, oltre alle
indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis DPR622/72.
• Sarà indicato con provvedimento successivo ciò che riguarda le
fatture provenienti da fornitori esteri
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Fattura elettronica nella PA
D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
• Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si intende per
fattura elettronica un documento informatico in formato XML
(eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica,
vigente in materia
• Per il contenuto informatico è fatto riferimento alle indicazioni
contenute nell’allegato A del Regolamento
• La trasmissione della fattura al SDI e da questi ai soggetti
riceventi può avvenire anche attraverso l’utilizzo della:
 PEC o analogo sistema che certifichi data e ora dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto
 oltre che di sistemi di cooperazione applicativa informatica o
trasmissione dati indicati nel regolamento
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Fattura elettronica nella PA
D. MEF
-passaggi-
3 Aprile 2013 n. 55
 Il fornitore predispone la fattura
 Il fornitore o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di
questo appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla
fattura
 Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la fattura al SDI per
mezzo dei canali specificati nel regolamento
 Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente di cui il destinatario
si avvale, la fattura attraverso i canali previsti. Se il codice del
destinatario indicato in fattura non risulta corretto, il SDI invierà
l’esito negativo esplicativo al mittente
 Tutti i canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a
conferma del buon esito della trasmissione consistenti in
ricevute di consegna della fattura elettronica o notifiche di
scarto o di mancata consegna
tra tutti e i tre soggetti.
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