comunicazione telematica delle operazioni con paradisi fiscali

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Transcript comunicazione telematica delle operazioni con paradisi fiscali

COMUNICAZIONE
TELEMATICA DELLE
OPERAZIONI CON PAESI
BLACK LIST
Riferimenti Normativi
• Art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 40 del 25.03.10 convertito
in Legge n. 73 del 22.05.2010 (G.U. n. 120 del
25.05.2010)
• Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. n. 88 del
16.04.2010)
• Provvedimento
28.05.2010
dell’Agenzia
delle
Entrate
del
• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05.07.10 specifiche tecniche per la trasmissione telematica (sul
sito
dell’Agenzia
risultano
aggiornate
in
data
06.08.2010)
• Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. n. 180 del
04.08.2010) – modifiche agli elenchi black list
• Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. n. 191 del
17.08.2010 – introduzione di esclusioni e di estensioni
alla disciplina e previsione del differimento del 1° invio
Premessa – finalità dell’adempimento
Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma:
dei c.d.“caroselli”: (operazioni nelle quali il fornitore
della merce non esiste, si riceve la
merce, la si vende, non si versa
l’Iva e si consente la detrazione ad
un acquirente compiacente)
delle c.d.“cartiere”: (società che emettono fatture a
fronte di operazioni inesistenti)
La norma introduce in capo agli operatori soggetti passivi Iva un
NUOVO OBBLIGO
LA COMUNICAZIONE TELEMATICA
DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI
AVENTI
SEDE,
RESIDENZA
O
DOMICILIO IN PAESI A FISCALITA’
PRIVILEGIATA
Comunicazione telematica
Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda:
Operazioni
attive
Operazioni
passive
Cessioni di beni
Prestazioni di servizi resi
Acquisti di beni
Prestazioni di servizi ricevute
effettuate da o nei confronti di operatori
economici con
sede/residenza/domicilio in paesi a
fiscalità privilegiate c.d. Paesi Black List
(clienti e fornitori)
sia persone fisiche che giuridiche
Comunicazione telematica
Termini di presentazione
La comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese
successivo al periodo di riferimento:
con periodicità
TRIMESTRALE
per i soggetti che hanno
realizzato nei quattro trimestri
precedenti e per ciascuna
categoria di operazioni un
ammontare totale trimestrale
NON SUPERIORE A € 50.000
1^ scadenza
entro il
02/11/2010
con periodicità
MENSILE
in tutti gli altri casi
(ad esempio superamento
soglia 50.000 per gli
acquisti)
1^ scadenza
entro il
02/11/2010
(proroga DM 5.8)
Categorie di operazioni
Per verificare i termini di presentazione trimestrale:
CATEGORIE OPERAZIONI
PERIODO DI OSSERVAZIONE
1.
2.
3.
4.
CESSIONI DI BENI
ACQUISTI DI BENI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ACQUISTI DI SERVIZI
E’ UN PERIODO “MOBILE” CHE
DEVE ESSERE
CONTINUAMENTE MATURATO,
IN QUANTO LA PERIODICITA’
PUO’ VARIARE IN CORSO
D’ANNO
NON E’ CHIARO COME DEBBA ESSERE APPLICATO IL CRITERIO
DELLA PERIODICITA’ IN RELAZIONE AL PRIMO ADEMPIMENTO.
DEVE ESSERE CHIARITO SE E’ NECESSARIO VERIFICARE LO
STORICO
Termini di presentazione
Calcolo della periodicità
Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4
trimestri
Trasmettono la
comunicazione
trimestralmente
sempre che si trovino nella condizione di non avere superato le
soglie nei trimestri già trascorsi
(art. 2, co.2 Decreto)
Termini di presentazione
Opzione per la periodicità
Coloro che sono tenuti
alla presentazione della
comunicazione con
periodicità trimestrale
N.B.
POSSONO
E’ necessario che nel modello
relativo alla prima
comunicazione mensile dell’anno
venga barrata la casella
“variazione di periodicità”
scegliere la
periodicità mensile
per l'intero anno solare
(art. 2 del Decreto).
Termini di presentazione
Cambio di periodicità
Coloro che presentano una comunicazione con
periodicità trimestrale e che nel corso di un
trimestre superano la soglia, devono:
1
2
3
trasmettere la comunicazione con periodicità
mensile a partire dal mese successivo in cui tale
soglia è superata
indicare la periodicità “mese” nel rigo “periodo
di riferimento” nel frontespizio del modello
barrare
l’apposita
casella
“variazione
di
periodicità” nel frontespizio del modello per
indicare il cambio di periodicità per ognuna delle
comunicazioni
mensili
da
effettuarsi
in
considerazione del decadimento della facoltà di
comunicazione trimestrale
Soggetti obbligati alla comunicazione
“sono obbligati alla presentazione
della comunicazione tutti i soggetti
passivi dell’imposta sul valore
aggiunto, identificati ai fini Iva nel
territorio dello Stato”
DA
ISTRUZIONI
DEL
MODELLO
OVVERO
I soggetti residenti, operatori economici, titolari
di partita Iva ai sensi dell’art. 4 (imprese individuali
o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell’art.5
(persone fisiche o associazioni che esercitano arti o
professioni) del DPR n. 633/72
Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti che, ai sensi dell’art. 7, co.1, lett d), del DPR,
cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o
ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti
I soggetti non residenti, non stabiliti, ma
comunque titolari di una posizione Iva in Italia,
tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione
diretta
CONSIDERAZIONE DI MASSIMA
SOGGETTI
OBBLIGATI
OPERATORI IVA (esclusi enti non
commerciali, minimi, agricoltori in
esonero, associazioni L398(91)
INDIVIDUAZIONE
PARADISI FISCALI
VERIFICA DELLE LISTE
INDIVIDUAZIONE
OPERAZIONI
VERIFICA DELLE OPERAZIONI
Soggetti obbligati alla comunicazione
DAL 01.07.2010
Sono escluse le attività che generano operazioni
esenti se c’è dispensa da 36-bis. Resta obbligo
per operazioni imponibili
Tutti i soggetti passivi IVA
che abbiano effettuato operazioni nei confronti di:
OPERATORI
ECONOMICI
Individuati con:
con sede/residenza/domicilio
negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato c.d. “Black
List”
• Decreto del 4/5/1999
• Decreto del 21/11/2001
• Decreto 27/7/2010 con
regole del DM 05/08/2010
Criteri per comprendere le liste
DM 04.05.1999
Presunzione residenza PF
DM 21.11.2001
Paradisi fiscali per regime CFC
ELENCAZIONE SECCA
PARADISO ASSOLUTO
ELENCAZIONE SU TRE
DIFFERENTI LIVELLI:
ART. 1
PARADISI ASSOLUTI
ART. 2
PARADISI ASSOLUTI
MA CON
ESCLUSIONE DI
ALCUNI SOGGETTI
ART. 3
PARADISI RELATIVI
SOLO PER ALCUNI
SOGGETTI
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Presunzione
residenza PF
Paese o territorio
Alderney
Andorra
D.M.4/5/99
SI
SI
Angola
NO
Anguilla
SI
Antigua
SI
Antille Olandesi
Aruba
SI
SI
Paradisi fiscali per regime CFC
D.M.21/11/2001
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società petrolifera che ha ottenuto l’esenzione
dall’Oil Income Tax;

società che gode di esenzioni o riduzioni d’imposta
in settori fondamentali dell’economia angolana e per
gli investimenti previsti dal Foreign Investment
Code.
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

international business companies, esercente le
proprie attività al di fuori del territorio di Antigua,
quali quelle di cui all’International Businness
Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e
integrazioni;

società che produce prodotti autorizzati, quali quelli
di cui alla locale Legge n. 18/75.
SI (art. 1)
SI (art. 1)
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Paese o territorio
D.M.4/5/99
D.M.21/11/2001
Bahamas
SI
SI (art. 1)
SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono
attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel
settore petrolifero.
SI (art. 1)
Barhein
SI
Barbados
SI
Barbuda
SI
SI (art. 1)
Belize
SI
SI (art. 1)
Bermuda
SI
SI (art. 1)
Brunei
SI
SI (art. 1)
Cipro
NO
NO (era nell’art. 1)
Esclusione da 01.07.10
Corea del Sud
NO
NO ( era nell’art. 3)
Costarica
Dominica
SI
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società i cui proventi affluiscono da fonti estere;

società esercente attività ad alta tecnologia.
SI
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è International
companies esercente attività all’estero. (*)
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
D.M.21/11/2001
Paese o territorio
D.M.4/5/99
Ecuador
SI
Emirati Arabi Uniti
SI
Filippine
SI
Gibilterra
SI
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è Società
operante nelle Free Trade Zones che beneficia
dell’esenzione dalle imposte sui redditi. (*)
SI (art. 2), con esclusione delle società operanti nel
settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad
imposta. (*)
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società di produzione per l’esportazione che
usufruisce dei benefici fiscali dell’Export Industry
Encourage Act;

società localizzata nei territori individuati dal
Jamaica Export Free Zone Act.
Giamaica
NO
Gibuti (ex Afar e Issas)
SI
SI (art. 1)
Grenada
SI
SI (art. 1)
Guatemala (*)
NO
SI (art. 1)
Guernsey - Isole del Canale
SI
SI (art. 1)
Herm - Isole del Canale
NO
SI (art. 1)
Hong Kong
SI
SI (art. 1)
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Paese o territorio
D.M.4/5/99
D.M.21/11/2001
Isola di Man
SI
SI (art. 1)
Isole Cayman
SI
SI (art. 1)
Isole Cook
SI
SI (art. 1)
Isole Marshall
SI
SI (art. 1)
Isole Turks e Caicos
SI
SI (art. 1)
Isole Vergini britanniche
SI
SI (art. 1)
Isole Vergini statunitensi
NO
SI (art. 1)
Jersey - Isole del Canale
SI
SI (art. 1)
Kenia
NO
Kiribati - ex Isole Gilbert
NO
SI (art. 1)
Libano
SI
SI (art. 1)
Liberia
SI
SI (art. 1)
Liechtenstein
SI
SI (art. 1)
Lussemburgo
NO
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società
insediata nelle Export Processing Zones. (*)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società
holding di cui alla locale legge 31.7.29. (*)
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Paese o territorio
D.M.4/5/99
D.M.21/11/2001
Macao
SI
SI (art. 1)
Maldive
SI
SI (art. 1)
Malesia
SI
SI (art. 1)
Malta
NO
NO (era nell’art. 3)
Esclusione da 01.07.10
Mauritius
SI
Monaco
SI
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società “certificata” che si occupa di servizi
all’export, espansione industriale, gestione turistica,
costruzioni industriali e cliniche e soggetta a
Corporate Tax in misura ridotta

Off-shore Companies;

International Companies.
SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano
almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Paese o territorio
D.M.4/5/99
D.M.21/11/2001
Montserrat
SI
SI (art. 1)
Nauru
SI
SI (art. 1)
Niue
SI
SI (art. 1)
Nuova Caledonia
NO
SI (art. 1)
Oman
SI
SI (art. 1)
Panama
SI
Polinesia francese
SI
Portorico
NO
Saint Kitts e Nevis
SI
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
secondo la legislazione di Panama;

società situata nella Colon Free Zone;

società operante nella Export Processing Zone.
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società esercente attività bancaria;

società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act
del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act
del 1993.
SI (art. 1)
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
Paese o territorio
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
San Marino
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Singapore
D.M.4/5/99
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
Svizzera
SI
Taiwan
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
SI
SI
SI
Uruguay
SI
Vanuatu
SI
D.M.21/11/2001
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 1)
NO
SI
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società non
soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società
holding, ausiliarie e “di domicilio” (*)
NO
SI (art. 1)
SI (art. 1)
SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*):

società esercente attività bancaria;

holding che esercita esclusivamente attività offshore.
SI (art. 1)
(*) L’art. 3, co.2, del D.M. 21/11/2001 stabilisce che le stesse disposizioni si applicano altresì ai soggetti ed alle attività
insediati nei medesimi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in
virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Struttura della comunicazione
Richiede:
E’ prevista la possibilità
di presentare:
il periodo di riferimento
(mensile o trimestrale)
Frontespizio
i dati identificativi e
firma del contribuente
eventuale impegno alla
trasmissione
telematica da parte
dell’intermediario
comunicazione
correttiva nei termini
comunicazione
integrativa (entro
l’ultimo giorno del
mese successivo alla
scadenza)
Struttura della comunicazione
Richiede
Va usato un diverso modulo
per singola controparte
I dati identificativi della controparte
L’ammontare delle operazioni
effettuate (registrate o soggette a
registrazione) nel periodo con la
citata controparte, al netto delle
relative note di variazione,
distinto fra:
QUADRO A
Va compilato
un modulo per
ogni
controparte con
la quale si sono
avute
operazioni nel
periodo di
riferimento
oggetto della
comunicazione
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Il tutto distinto fra
Operazioni
Operazioni
Attive
Passive
(righi A2-A10) (righi A19-A27)
Operazioni esenti
Operazioni non soggette
ad IVA
L’ammontare delle note di
variazione relative ad operazioni
già comunicate nell’anno con la
citata controparte
L’ammontare delle note di
variazione relative ad operazioni di
annualità precedenti
Gli importi complessivi vanno
suddivisi con riferimento a:
•Compravendite di beni
•(Eventuale) imposta relativa
•Prestazione servizi
•(Eventuale) imposta relativa
Il tutto distinto fra:
Operazioni
Operazioni
Attive
Passive
(righi A11-A14 (righi A28-A31
e da A15-A18) e da A32-A35)
Un quadro per soggetto
DATI ANAGRAFICI
Operazioni attive
Sono ricomprese le
prestazioni non territoriali ma
solo dal 01.09.2010
sono comunque contemplate per i soggetti che non hanno adottato la dispensa
Operazioni passive
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione (1)
“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d.
black list di cui al D.M. 4/5/1999 (…) e al D.M.
21/11/2001 (…)” .
(art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010)
N.B
E’ stato susseguentemente aggiunto: “nel modello di
comunicazione
sono
incluse
le
operazioni
registrate o soggette a registrazione, ai sensi
delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto”.
(l’art. 4, co.2, del D.M. del 30/03/2010)
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione (2)
Dalla natura stessa del modello si evince che l’adempimento
interessa:
SIA
OPERAZIONI
ATTIVE
SIA
OPERAZIONI
PASSIVE
N.B
Operazioni imponibili
Operazioni non
imponibili
Operazioni esenti
Operazioni non
soggette ad IVA
Sono escluse le operazioni nei
confronti di soggetti che non
sono operatori economici (privati)
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione – esempi A titolo esemplificativo, dal lato attivo:
1
2
3
4
sono comprese anche le operazioni interne imponibili Iva, a rigore
normativo, laddove la controparte chieda di veicolare l’operazione su
una partita Iva italiana dalla stessa richiesta (es.una cessione
fatturata ad un operatore black list con consegna dei beni in Italia);
Sono comprese tra le operazioni non imponibili le cessioni
intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93 - solo se la
controparte sia operatore comunitario di Paese in black list. (es.
holding del ’29, per il Lussemburgo)
Sono da escludere le operazioni disciplinate dall’art. 38-quater
essendo riferite a viaggiatori stranieri (privati)
sono escluse le cessioni art. 71 nei confronti di Città del Vaticano
(poiché non è considerato un paradiso fiscale), mentre sono
comprese quelle verso S.Marino, poiché paese incluso nella black list
del D.M. 4/5/99
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione (3)
Dubbi da chiarire in attesa di un’auspicabile
circolare dell’Agenzia delle Entrate
Le importazioni:
• Sono
da
considerare
oggetto
di
comunicazione essendo l’IVA, nella
maggioranza
dei
casi,
assolta
in
importazione?
• N.B.:
non
tutte
le
importazioni
riguardano acquisti di beni (es. resi
lavorati).
• N.B.
non
tutte
le
importazioni
comportano il pagamento dell’Iva in
Dogana (es. immissioni in libera pratica
in altro stato membro, plafond e
immissioni in depositi Iva).
N.B. Il modello
non richiama le
importazioni ma
solo gli acquisti.
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione (4)
Le operazioni “NON
SOGGETTE AD IVA” sono
operazioni “senza Iva” diverse
da quelle non imponibili o
esenti
N.B
Si precisa che l’art. 21. co. 6 del DPR
n. 633/72 impone comunque la
fatturazione (con conseguente obbligo
di registrazione e comunicazione) nei
seguenti casi:
cessioni di beni in transito o
soggetti a vigilanza doganale
(non soggette a IVA in Italia ai
sensi dell’art. 7-bis co. 1 del DPR
633/72)
prestazioni di servizi
“generiche” rese a soggetti
IVA comunitari (non soggette
all’imposta ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72)
Non dovrebbero
essere oggetto
di
comunicazione
operazione prive del requisito
oggettivo Iva (non cessioni di beni
o non prestazioni di servizi ai sensi
dell’art. 2 e 3 del DPR n. 633/72),
in quanto non soggette a
registrazione ai fini Iva.
operazioni prive del requisito
territoriali, (l’ emissione della fattura
non è obbligatoria ai fini Iva anche se
generalmente viene emessa per
esigenze amministrative)
Rientrano in questa ipotesi anche le
prestazioni di servizi “generiche”
rese a soggetti extra UE, che quindi
dovrebbero essere teoricamente
escluse dalla comunicazione. N.B.
Tale conclusione non è però coerente
con la finalità del nuovo adempimento
e quindi non convince.
Struttura della comunicazione
Operazioni oggetto di comunicazione (5)
NOTE DI VARIAZIONE
Note di variazione
relative alle stesse
operazioni oggetto della
comunicazione
Le operazioni vanno indicate al netto
delle relative variazioni
(a seconda del trattamento
imponibile, non imponibile, esenti o
non soggette ad Iva, tanto per le
operazioni attive, quanto per quelle
passive e con distinzione fra
cessioni/acquisti di beni e servizi).
Note di variazione
relative alle stesse
operazioni oggetto della
comunicazione
Sono previsti appositi righi che
accolgono l’importo complessivo con
la sola distinzione fra beni e servizi
(tanto per le operazioni attive quanto
per quelle passive)
Note di variazioni
relative ad annualità
precedenti
Come sopra
N.B. Note di variazione qualora fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art.26 del DPR 633/72
Struttura della comunicazione
Modalità di invio della comunicazione
Esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario
abilitato (o società del gruppo):
• Entratel o Fisconline a seconda del numero di sostituiti, per i
soggetti residenti;
• Entratel, per gli intermediari;
• Entratel, per i non residenti identificati direttamente.
Sanzioni e ravvedimento
Ravvedimento