Titolo IV - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia

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Transcript Titolo IV - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia

Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08

Ing. Luca Vienni

Cenni storici

Normativa degli anni ’50

DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56

Normativa Comunitaria di metà anni ’90

D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96

Revisione della Normativa Comunitaria

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza

D.P.R. n °

SICUREZZA

547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni

· · · · · · ·

·

· · · Disposizioni generali -TITOLO I Ambienti, posti di lavoro e di passaggio TITOLO II Norme generali di protezione delle macchine -TITOLO III Norme particolari di protezione per determinate macchine -TITOLO IV Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento -TITOLO V Impianti ed apparecchi vari -TITOLO VI Impianti macchine ed apparecchi elettrici TITOLO VII Materie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII Manutenzione e riparazione -TITOLO IX Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza TITOLO X Norme penali -TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -

SICUREZZA

D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.

164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

· · · · · · · · · · CAMPO DI APPLICAZIONE CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE CAPO III: SCAVI E FONDAZIONI CAPO IV:

PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME

CAPO V:

PONTEGGI METALLICI FISSI

CAPO VI :

PONTEGGI MOVIBILI

CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALI CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE CAPO IX: DEMOLIZIONI CAPO X: NORME PENALI CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI

SICUREZZA

Il Decreto legislativo n . 626/94 poi 81/2008

INFORTUNIO & MALATTIA PROFESSIONALE PREVENZIONE & PROTEZIONE

Le 4 coppie “chiave” della 626/94

FORMAZIONE & INFORMAZIONE CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE

La normativa in materia di Sicurezza

NORME SOCIALI SICUREZZA NORME VALIDE PER TUTTE LE AZIENDE CON 1 DIPENDENTE

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE STRADE NORME DI CARATTERE PENALE

Dlgs 626/94

SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Titolo I

Art. 1: Campo di applicazione Art. 2: Definizioni Art. 3: Misure generali di tutela Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 5: Obblighi dei lavoratori Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera Art. 8:

Servizio di protezione e prevenzione

Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Art. 11:

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 12: Disposizioni generali Art. 13: Prevenzione incendi Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato Art. 15: Pronto soccorso Art. 16: Contenuto della

sorveglianza sanitaria

Art. 17: Il

medico competente

Art. 18:

Rappresentante per la sicurezza

Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Art. 20: Organismi paritetici

Dlgs 626/94

SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Art. 21:

Informazione dei lavoratori

Art. 22:

Formazione dei lavoratori

Art. 23:

Vigilanza

Art. 24:

Informazione, consulenza, assistenza

Art. 25:

Coordinamento

Art. 27:

Comitati regionali di coordinamento

Art. 28:

Adeguamenti al processo tecnico

Art. 29:

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Art. 30:

Definizioni

Art. 31:

Requisiti di sicurezza e di salute

Art. 32:

Obblighi del datore di lavoro

Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 34:

Definizioni

Art. 35:

Obblighi del datore di lavoro

Art. 36:

Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

Art. 37:

Informazione

Art. 38:

Formazione ed addestramento

Art. 39:

Obblighi dei lavoratori

Dlgs 626/94

SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 40:

Definizioni

Art. 41:

Obbligo di uso

Art. 42:

Requisiti dei DPI

Art. 43:

Obblighi del datore di lavoro

Art. 44:

Obblighi dei lavoratori

Art. 45:

Criteri per l’individuazione e l’uso

Art. 46:

Norma transitoria

Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 47:

Campo di applicazione

Art. 48:

Obblighi dei datori di lavoro

Art. 49:

Informazione e formazione

Titolo VI USI DI ATTREZZATURE

Art. 50:

Campo di applicazione

Art. 51:

Definizioni

Art. 52:

Obblighi del datore di lavoro

MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 53:

Organizzazione del lavoro

Art. 54:

Svolgimento quotidiano del lavoro

Art. 55:

Sorveglianza sanitaria

Art. 56:

Informazione e formazione

Dlgs 626/94

SICUREZZA • Art. 57:

Consultazione e partecipazione

• • Art. 58:

Adeguamento alle norme

• Art. 59:

Caratteristiche tecniche

Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI

• Art. 60:

Campo di applicazione

• Art. 61:

Definizioni

• Art. 62:

Sostituzione e riduzione

• Art. 63:

Valutazione del rischio

• Art. 64:

Misure tecniche, organizzative, procedurali

• Art. 65:

Misure igieniche

• Art. 66:

Informazione e formazione

• Art. 67:

Esposizione non prevedibile

• Art. 68:

Operazioni lavorative particolari

• Art. 69: • Art. 70:

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Registro di esposizione e cartelle sanitarie

• Art. 71:

Registrazione dei tumori

• Art. 72:

Adeguamenti normativi

Dlgs 626/94

SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • •

Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Art. 73:

Campo di applicazione

Art. 74:

Definizioni

Art. 75:

Classificazione degli agenti biologici

Art. 76:

Comunicazione

Art. 77:

Autorizzazione

Art. 78:

Valutazione del rischio

Art. 79:

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 80:

Misure igieniche

Art. 81:

Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie

Art. 82:

Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori

Art. 83:

Misure specifiche per i processi industriali

Art. 84:

Misure di emergenza

Art. 85:

Informazioni e formazione

Art. 86:

Protezione e controllo

Art. 87:

Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 88:

Registro dei casi di malattia e di decesso

Dlgs 626/94

SICUREZZA • • • •

Titolo IX SANZIONI

Art. 89:

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

Art. 90:

Contravvenzioni commesse dai preposti

Art. 91:

Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori

• Art. 92:

Contravvenzioni commesse dal medico competente

• • • • • Art. 93:

Contravvenzioni commesse da lavoratori

Art. 94:

Violazioni amministrative

Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95:

Norma transitoria

Art. 96:

Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4

• • Art. 97:

Obblighi di informazione

Art. 98:

Norma finale

• Allegato I: • Allegato III: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10) • Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dlgs 626/94

SICUREZZA • Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato VI: • Allegato VII: ELEMENTI DI RIFERIMENTO PRESCRIZIONI MINIME • Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI • Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI • Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO • Allegato XII : SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO • Allegato XIII : SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

SICUREZZA Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94

Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con

esclusione dei cantieri temporanei e mobili

per i quali viene emanato un decreto apposito: il

D.Lgs. 494/96

SICUREZZA

CANTIERE

SICUREZZA

Il Decreto legislativo n . 494/96

IMPRESA 2 D. Lgs 626/94 IMPRESA 1 D. Lgs 626/94

CANTIERE D.Lgs 494/96

IMPRESA 3 D. Lgs 626/94 IMPRESA n D. Lgs 626/94

SICUREZZA

Il Decreto legislativo n . 494/96

La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei

cantieri

deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una

mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro

nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla

totale disarmonia delle fasi operative

tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.

SICUREZZA

ASPETTI CRITICI :

• • • • • • In relazione al caso di un appalto di opera pubblica , l’incerta identificazione del committente pubblico La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte del committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al

responsabile dei lavori

La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza un’unica impresa presente in cantiere in presenza di L’inutilità del piano generale di sicurezza , in quanto duplicato del piano di sicurezza La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato esecutori dei lavori a cura degli il Decreto legislativo

528/99

SICUREZZA

Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs.

494/96 e dal D.Lgs. 528/99

Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili.

E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera. In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un

piano di sicurezza e di coordinamento

e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.

SICUREZZA

SICUREZZA

E’ richiesta la redazione di 4 nuovi documenti rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza

Notifica preliminare Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Fascicolo Tecnico Piano Operativo di Sicurezza

SICUREZZA Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri: Il

coordinatore per la progettazione

, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico .

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

, che controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza

SICUREZZA Obblighi del Datore di Lavoro

SICUREZZA

POS e PSC SICUREZZA PRIMA DEL Dpr 222/03 Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequente

mancanti confrontarsi con documenti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di progettuale e organizzativo , carattere

in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione attività lavorative e programmazione delle

POS e PSC

SICUREZZA I documenti spesso

non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito

dove si sarebbe dovuto intervenire, riferimento né alcun all’area del futuro cantiere, né agli

eventuali fattori esterni

che potevano comportare rischi per gli operatori, situazioni di rischio che le né alle attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.

SICUREZZA DOPO IL Dpr 222 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato

Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC SICUREZZA

Il

Piano di Sicurezza e Coordinamento

, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo

strumento

, con il quale il coordinatore per la sicurezza

stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni

“Contenuti minimi”

SICUREZZA

Il D.Lgs 81/08

Disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Testo in continuo aggiornamento!!!

Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (

Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi

di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.

81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in

materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

TITOLO IV del D.Lgs 81/08

TITOLO IV CAPO I

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

A carico del

verifica committente

, o del R.L., c’è l’obbligo di:

dell’idoneità tecnico professionale

delle imprese affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a).

(sia Ciò anche in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo; - richiesta alle imprese esecutrici di una

dichiarazione dell’organico medio annuo

(art. 9 c. b).

A sua volta il

datore di lavoro dell’impresa affidataria

è tenuto a valutare solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui affida l’appalto.

In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta sulla base della documentazione prevista nell’

allegato XVII

.

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII Le imprese affidatarie devono comunque indicare

“almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per compiti di cui all’art.97”

(art. 97: obblighi del datore di lavoro

l’assolvimento dei

dell’impresa affidataria) La documentazione prevista per essere presentata anche dalle l’idoneità tecnico professionale deve

imprese affidatarie

qualora siano anche

esecutrici

.

In caso di sub-appalto verificare è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3 allegato XVII)

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII

L’impresa appaltatrice e subappaltatrice

al responsabile dei lavori almeno : deve

esibire

al committente o Consiglio: CONSERVARE IN CANTIERE a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.

b)

Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)

c) Documento unico di regolarità contributiva d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII

Documento di valutazione dei rischi

Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS) NOTA: ai sensi dell’art 96 c.2,

l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC nonché la redazione del POS costituiscono

,

limitatamente al singolo cantiere

, adempimento delle disposizioni di cui: all’art 17 comma 1, lettera a) (

Valutazione dei Rischi

); all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione; - art. 26 comma 3 (redazione del

DUVRI

); - art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze); all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII I

lavoratori autonomi

devono esibire almeno : a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di appalto b) Specifica documentazione attestante la attrezzature e opere provvisionali conformità di macchine, c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria e) Documento unico di regolarità contributiva

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII Nei cantieri la cui entità presunta è

inferiore a 200 uomini-giorno

e

i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti) La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di: - certificato di iscrizione alla Camera di commercio del documento unico di regolarità contributiva autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII