Transcript Titolo IV - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia
Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08
Ing. Luca Vienni
Cenni storici
Normativa degli anni ’50
DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56
Normativa Comunitaria di metà anni ’90
D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96
Revisione della Normativa Comunitaria
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza
D.P.R. n °
SICUREZZA
547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni
· · · · · · ·
·
· · · Disposizioni generali -TITOLO I Ambienti, posti di lavoro e di passaggio TITOLO II Norme generali di protezione delle macchine -TITOLO III Norme particolari di protezione per determinate macchine -TITOLO IV Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento -TITOLO V Impianti ed apparecchi vari -TITOLO VI Impianti macchine ed apparecchi elettrici TITOLO VII Materie e prodotti pericolosi o nocivi -TITOLO VIII Manutenzione e riparazione -TITOLO IX Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza TITOLO X Norme penali -TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -
SICUREZZA
D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.
164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
· · · · · · · · · · CAMPO DI APPLICAZIONE CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE CAPO III: SCAVI E FONDAZIONI CAPO IV:
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
CAPO V:
PONTEGGI METALLICI FISSI
CAPO VI :
PONTEGGI MOVIBILI
CAPO VII: TRASPORTO DEI MATERIALI CAPO VIII: COSTRUZIONI EDILIZIE CAPO IX: DEMOLIZIONI CAPO X: NORME PENALI CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n . 626/94 poi 81/2008
INFORTUNIO & MALATTIA PROFESSIONALE PREVENZIONE & PROTEZIONE
Le 4 coppie “chiave” della 626/94
FORMAZIONE & INFORMAZIONE CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE
La normativa in materia di Sicurezza
NORME SOCIALI SICUREZZA NORME VALIDE PER TUTTE LE AZIENDE CON 1 DIPENDENTE
Testo Unico D.Lgs. 81/2008
NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE STRADE NORME DI CARATTERE PENALE
Dlgs 626/94
SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Titolo I
Art. 1: Campo di applicazione Art. 2: Definizioni Art. 3: Misure generali di tutela Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 5: Obblighi dei lavoratori Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera Art. 8:
Servizio di protezione e prevenzione
Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Art. 11:
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 12: Disposizioni generali Art. 13: Prevenzione incendi Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato Art. 15: Pronto soccorso Art. 16: Contenuto della
sorveglianza sanitaria
Art. 17: Il
medico competente
Art. 18:
Rappresentante per la sicurezza
Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Art. 20: Organismi paritetici
Dlgs 626/94
SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Art. 21:
Informazione dei lavoratori
Art. 22:
Formazione dei lavoratori
Art. 23:
Vigilanza
Art. 24:
Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25:
Coordinamento
Art. 27:
Comitati regionali di coordinamento
Art. 28:
Adeguamenti al processo tecnico
Art. 29:
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Titolo II LUOGHI DI LAVORO
Art. 30:
Definizioni
Art. 31:
Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32:
Obblighi del datore di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34:
Definizioni
Art. 35:
Obblighi del datore di lavoro
Art. 36:
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 37:
Informazione
Art. 38:
Formazione ed addestramento
Art. 39:
Obblighi dei lavoratori
Dlgs 626/94
SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40:
Definizioni
Art. 41:
Obbligo di uso
Art. 42:
Requisiti dei DPI
Art. 43:
Obblighi del datore di lavoro
Art. 44:
Obblighi dei lavoratori
Art. 45:
Criteri per l’individuazione e l’uso
Art. 46:
Norma transitoria
Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47:
Campo di applicazione
Art. 48:
Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49:
Informazione e formazione
Titolo VI USI DI ATTREZZATURE
Art. 50:
Campo di applicazione
Art. 51:
Definizioni
Art. 52:
Obblighi del datore di lavoro
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 53:
Organizzazione del lavoro
Art. 54:
Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55:
Sorveglianza sanitaria
Art. 56:
Informazione e formazione
Dlgs 626/94
SICUREZZA • Art. 57:
Consultazione e partecipazione
• • Art. 58:
Adeguamento alle norme
• Art. 59:
Caratteristiche tecniche
Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
• Art. 60:
Campo di applicazione
• Art. 61:
Definizioni
• Art. 62:
Sostituzione e riduzione
• Art. 63:
Valutazione del rischio
• Art. 64:
Misure tecniche, organizzative, procedurali
• Art. 65:
Misure igieniche
• Art. 66:
Informazione e formazione
• Art. 67:
Esposizione non prevedibile
• Art. 68:
Operazioni lavorative particolari
• Art. 69: • Art. 70:
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Registro di esposizione e cartelle sanitarie
• Art. 71:
Registrazione dei tumori
• Art. 72:
Adeguamenti normativi
Dlgs 626/94
SICUREZZA • • • • • • • • • • • • • • • • •
Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Art. 73:
Campo di applicazione
Art. 74:
Definizioni
Art. 75:
Classificazione degli agenti biologici
Art. 76:
Comunicazione
Art. 77:
Autorizzazione
Art. 78:
Valutazione del rischio
Art. 79:
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 80:
Misure igieniche
Art. 81:
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Art. 82:
Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori
Art. 83:
Misure specifiche per i processi industriali
Art. 84:
Misure di emergenza
Art. 85:
Informazioni e formazione
Art. 86:
Protezione e controllo
Art. 87:
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 88:
Registro dei casi di malattia e di decesso
Dlgs 626/94
SICUREZZA • • • •
Titolo IX SANZIONI
Art. 89:
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 90:
Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 91:
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
• Art. 92:
Contravvenzioni commesse dal medico competente
• • • • • Art. 93:
Contravvenzioni commesse da lavoratori
Art. 94:
Violazioni amministrative
Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95:
Norma transitoria
Art. 96:
Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4
• • Art. 97:
Obblighi di informazione
Art. 98:
Norma finale
• Allegato I: • Allegato III: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10) • Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dlgs 626/94
SICUREZZA • Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato VI: • Allegato VII: ELEMENTI DI RIFERIMENTO PRESCRIZIONI MINIME • Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI • Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI • Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO • Allegato XII : SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO • Allegato XIII : SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
SICUREZZA Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94
Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con
esclusione dei cantieri temporanei e mobili
per i quali viene emanato un decreto apposito: il
D.Lgs. 494/96
SICUREZZA
CANTIERE
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n . 494/96
IMPRESA 2 D. Lgs 626/94 IMPRESA 1 D. Lgs 626/94
CANTIERE D.Lgs 494/96
IMPRESA 3 D. Lgs 626/94 IMPRESA n D. Lgs 626/94
SICUREZZA
Il Decreto legislativo n . 494/96
La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei
cantieri
deriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una
mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro
nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla
totale disarmonia delle fasi operative
tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.
SICUREZZA
ASPETTI CRITICI :
• • • • • • In relazione al caso di un appalto di opera pubblica , l’incerta identificazione del committente pubblico La non chiara identificazione dell’ambito di applicazione L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte del committente anche quando provvede a delegare i suoi compiti al
responsabile dei lavori
La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezza un’unica impresa presente in cantiere in presenza di L’inutilità del piano generale di sicurezza , in quanto duplicato del piano di sicurezza La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiato esecutori dei lavori a cura degli il Decreto legislativo
528/99
SICUREZZA
Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs.
494/96 e dal D.Lgs. 528/99
Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili.
E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera. In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un
piano di sicurezza e di coordinamento
e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.
SICUREZZA
SICUREZZA
E’ richiesta la redazione di 4 nuovi documenti rilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza
Notifica preliminare Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Fascicolo Tecnico Piano Operativo di Sicurezza
SICUREZZA Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri: Il
coordinatore per la progettazione
, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico .
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
, che controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza
SICUREZZA Obblighi del Datore di Lavoro
SICUREZZA
POS e PSC SICUREZZA PRIMA DEL Dpr 222/03 Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequente
mancanti confrontarsi con documenti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di progettuale e organizzativo , carattere
in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione attività lavorative e programmazione delle
POS e PSC
SICUREZZA I documenti spesso
non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito
dove si sarebbe dovuto intervenire, riferimento né alcun all’area del futuro cantiere, né agli
eventuali fattori esterni
che potevano comportare rischi per gli operatori, situazioni di rischio che le né alle attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.
SICUREZZA DOPO IL Dpr 222 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.
Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato
Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC SICUREZZA
Il
Piano di Sicurezza e Coordinamento
, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo
strumento
, con il quale il coordinatore per la sicurezza
stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni
“Contenuti minimi”
SICUREZZA
Il D.Lgs 81/08
Disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Testo in continuo aggiornamento!!!
Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (
Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.
81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in
materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
TITOLO IV del D.Lgs 81/08
TITOLO IV CAPO I
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
A carico del
verifica committente
, o del R.L., c’è l’obbligo di:
dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a).
(sia Ciò anche in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo; - richiesta alle imprese esecutrici di una
dichiarazione dell’organico medio annuo
(art. 9 c. b).
A sua volta il
datore di lavoro dell’impresa affidataria
è tenuto a valutare solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui affida l’appalto.
In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta sulla base della documentazione prevista nell’
allegato XVII
.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII Le imprese affidatarie devono comunque indicare
“almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per compiti di cui all’art.97”
(art. 97: obblighi del datore di lavoro
l’assolvimento dei
dell’impresa affidataria) La documentazione prevista per essere presentata anche dalle l’idoneità tecnico professionale deve
imprese affidatarie
qualora siano anche
esecutrici
.
In caso di sub-appalto verificare è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3 allegato XVII)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
L’impresa appaltatrice e subappaltatrice
al responsabile dei lavori almeno : deve
esibire
al committente o Consiglio: CONSERVARE IN CANTIERE a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.
b)
Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)
c) Documento unico di regolarità contributiva d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII
Documento di valutazione dei rischi
Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS) NOTA: ai sensi dell’art 96 c.2,
l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC nonché la redazione del POS costituiscono
,
limitatamente al singolo cantiere
, adempimento delle disposizioni di cui: all’art 17 comma 1, lettera a) (
Valutazione dei Rischi
); all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione; - art. 26 comma 3 (redazione del
DUVRI
); - art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze); all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII I
lavoratori autonomi
devono esibire almeno : a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di appalto b) Specifica documentazione attestante la attrezzature e opere provvisionali conformità di macchine, c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria e) Documento unico di regolarità contributiva
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno
e
i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI
(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti) La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di: - certificato di iscrizione alla Camera di commercio del documento unico di regolarità contributiva autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII