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Fondi per la contrattazione integrativa
Interventi sulla spesa per il personale
L. 266/2005 (art. 1, c. 198)
Valore 2004
diminuito del 1%
2006
2007
2008
L. 266/05 – Art. 1, c. 200
L. 296/2006 (art. 1, c. 565,
lett. a)
L. 191/2009 (art. 2, c. 71)
2007
Valore 2004
2008
diminuito del 1,4%
2009
2010
Valore 2004
2011
diminuito del 1,4%
2012
L. 296/06 Art. 1, c. 565, lett. c)
L. 191/09 – Art. 2, c. 71
Ai fini della determinazione dei Fondi per la contrattazione
integrativa si fa riferimento all’articolo 1, c. 189, L. 266/2005
Origine:
dal 2006 Valore fondi
bloccato al valore 2004
Modifiche Dl 112/2008:
dal 2009 Valore fondi bloccato
al valore 2004 ridotto del 10%
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Fondi per la contrattazione collettiva integrativa
Legge 23/12/2005 n. 266 – Articolo 1
Amministrazioni Stato, Ag. Fiscali,
Epne
c. 189: A decorrere dall’anno 2006
l’ammontare complessivo dei fondi
per
il
finanziamento
della
contrattazione integrativa non può
eccedere quello previsto per il 2004.
c. 191: L’ammontare complessivo dei fondi può
essere incrementato degli importi fissi previsti dai
CCNL, che non risultino già confluiti nei fondi
dell’anno 2004.
c. 194: A decorrere dal 1° gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento
della contrattazione integrativa, tengono conto dei
processi di rideterminazione delle dotazioni
organiche e degli effetti delle limitazioni in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
c. 206: Costituiscono principi
fondamentali del
coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della
C o s t i t u z i o n e .
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
c. 198: Le amministrazioni regionali e gli enti locali,
nonché gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ….,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito
dell’1%.
c. 199: Le spese di personale sono considerate al netto:
-Per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei CCNL;
-Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi
dei CCNL intervenuti successivamente all’anno 2004.
c. 200: Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia,
possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui
al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i
limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, …………...
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Fondi per la contrattazione integrativa
Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1. c. 565
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo
restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1,
commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno
2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a
garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine
266,
si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a), le spese di personale sono considerate al
netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati
relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte
salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno
2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati nonché le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) ……; 2) ……; 3) ……;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da
quelle indicate nel presente comma;
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Fondi per la contrattazione integrativa
DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (L. 133/2008)
Art. 67 – c. 5. Per le medesime finalità di cui
al comma 1, va ridotta la consistenza dei
Fondi per il finanziamento della
contrattazione
integrativa
delle
Amministrazioni di cui al comma 189
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 è così sostituito:
«189. A decorrere dall'anno 2009,
l'ammontare complessivo dei fondi per
il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali
……………., determinato ai sensi delle
rispettive normative contrattuali, non
può eccedere quello previsto per l'anno
2004 ………… ridotto del 10 per cento.».
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), [enti
del SSN] fanno riferimento per la determinazione dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266,
Art. 79 – c. 1-bis
b) l’impegno delle regioni,…, in connessione
con i processi di riorganizzazione, ivi compresi
quelli di razionalizzazione e di efficientamento
della rete ospedaliera, alla riduzione delle
spese di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione
stabile della consistenza organica del
personale in servizio e di conseguente
ridimensionamento dei fondi della
contrattazione integrativa di cui ai contratti
collettivi nazionali del predetto personale;
anche con riferimento a quanto previsto
dall’ articolo 1, comma 565, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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Fondi per la contrattazione integrativa
Legge 23/12/2009, n. 191 Art. 2
c. 71. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le
spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle
spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004. Sono …….
c. 72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete
ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato,
determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro
flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente
ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno
riferimento anche alle disposizioni recate dall’ articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale,
nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come
rideterminati ai sensi del presente comma.
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Fondi per la contrattazione integrativa
Dl 78/2010 (L. 122/2010) Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto
salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14.
2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata
in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti
retributivi saranno conseguentemente adeguati.
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Dl 78/10 (L. 122/2010) Art. 9 c. 1
Anni 2011,
2012 e 2013
Trattamento economico
complessivo, compreso
salario accessorio,
Singoli dipendenti anche
di qualifica dirigenziale
Il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010
Al netto degli effetti derivanti da
eventi straordinari della dinamica
retributiva
Previsto dai rispettivi
ordinamenti delle
Amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico
consolidato della P.A. (di cui
elenco ISTAT)
In ogni caso NON può
superare
Incluse le variazioni dipendenti da:
- eventuali arretrati,
- conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno,
- maternità,
- malattia,
- missioni svolte all’estero,
- effettiva presenza in servizio,
- indennità di vacanza contrattuale
Fermo quanto previsto per il blocco dei trattamenti economici per le progressioni di carriera
(comma 21, terzo e quarto periodo)
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La Conferenza delle Regioni conviene
sull’opportunità di riferirsi a “quanto
giuridicamente spettante come
trattamento ordinario per l’anno 2010”,
in conto competenza ed a parità di
condizioni giuridiche.
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1
Sono da ricomprendere nel tetto del trattamento
economico individuale tutte le voci del
trattamento fondamentale ed accessorio aventi
il carattere della fissità e continuità, in relazione
alla categoria, posizione e tipologia di funzioni
e/o incarico di inquadramento posseduti nel
2010.
In relazione al trattamento fondamentale:
 Stipendio tabellare (compreso IIS);
 R.I.A. (se acquisita);
 Progressione economica orizzontale;
 Eventuali assegni ad personam;
 Tredicesima mensilità;
 Indennità di specificità medica;
 Retribuzione di posizione minima unificata;
 Valore comune indennità di qualificazione
professionale.
Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del
trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco
triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono
essere riconosciute, anche nel periodo 2011-2013, gli
elementi retributivi di seguito specificati, compresi quelli
legati all’effettiva presenza:
 Indennità di comparto;
 Indennità di direzione e staff ex art. 37, c. 4, del CCNL del
6/7/1995;
 Indennità specifica categorie A e B1;
 Indennità centralinisti non vedenti (ex L. 113/95);
 Retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa
o di Alta professionalità e, per quanto riguarda il SSN, anche
l’indennità di coordinamento;
 Indennità di docenza ex art. 37, c. 1, lett. e) CCNL 6/7/95;
 Compensi per particolari responsabilità;
 Indennità di disagio;
 Indennità di maneggio valori;
 Indennità di rischio e, per il SSN, di rischio radiologico;
 Indennità di turno e di reperibilità, in costanza di
appartenenza a struttura con articolazione oraria in turni
invariata e/o a medesima area di pronto intervento con
servizio di pronta reperibilità;
 Indennità professionale specifica per il personale del SSN;
 Indennità di struttura ex art. 44 CCNL personale non
dirigente comparto Sanità 1/9/95;
 Retribuzione di posizione dei dirigenti regionali e. per il
SSN, retribuzione di posizione aziendale, indennità di struttura
complessa, indennità di dipartimento.
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Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1
Sono fatti salvi nel corso del triennio 2011/2013, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento
economico complessivo, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le
variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa
 Eventuali arretrati (es. ex rinnovi CCNL e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva);
 Conseguimento funzioni diverse in corso d’anno, ex:
 Assegnazioni incarichi dirigenziali a termine e di posizione organizzativa/alta professionalità;
 Innalzamento livello struttura dirigenziale e/o di posizione organizzativa per accrescimento funzioni;
 Assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità;
 Impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in
condizioni particolarmente disagiate, di servizi continuativi che comportano maneggio valori di cassa, di compiti che
comportano specifiche responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di
pronta reperibilità, ecc.;
 E, in aggiunta, per il SSN:
 Attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori;
 Indennità di esclusività conseguita per effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa o di
incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità;
 Passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività.
 Missioni svolte in Italia ed all’estero;
 Corresponsione indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno
2010;
 Ai casi sopra elencati vanno aggiunti:
 Le indennità legate a particolari condizioni di lavoro;
 I compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario
 Per il SSN, le prestazioni orarie aggiuntive rese dal personale infermieristico e tecnici di radiologia ai sensi dell’art. 1, c. 2,
della L. 1/2002, prorogata dalla L. 120/2007.
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Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1
Rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di
carattere accessorio privi di fissità e continuità, in pratica quelle componenti legate al merito, oggetto del Dlgs
150/2009, quali:
Compensi di produttività
Retribuzione di risultato degli incaricati
organizzativa/Alta professionalità e dei dirigenti
di
posizione
Sono altresì esclusi dal blocco:
Compensi per attività di pianificazione/progettazione (ex art. 92 Dlgs 163/06)
Compensi per l’esercizio del patrocinio legale
Compensi ai dirigenti per incarichi esterni per cui trova applicazione la disciplina
dell’omnicomprensività
Compensi dei dirigenti medici, veterinari e sanitari per lo svolgimento di
prestazioni in regime di libera professione
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Dl 78/10 (L. 122/10) Art. 9 c. 2-bis
Dal 1/1/2011
al 31/12/2013
In ogni Amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, dlgs 165/2001
Ammontare complessivo risorse
destinate al trattamento
accessorio
NON può superare il
corrispondente importo
dell’anno 2010
È , comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio
Personale NON dirigenziale
Personale dirigenziale
La riduzione del
personale in
servizio è da
considerare come
somma algebrica
fra cessati e
assunti
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Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione
art. 9, c. 2-bis
Dal 1/1/2011
al 31/12/2013
Ammontare complessivo risorse destinate al
trattamento accessorio
NON può superare il corrispondente importo dell’anno 2010
Dal tetto rimangono esclusi i residui degli anni precedenti
Rimane valida la possibilità di adeguare le risorse
decentrate in caso di incremento della dotazione organica e
contestuale copertura dei posti
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Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione
art. 9, c. 2-bis
Dal 1/1/2011 al 31/12/2013
Ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio
È , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
Riferimento temporale
2011 su 2010
2012 su 2011
2013 su 2012
2014 su 2013
La riduzione non può che
essere conteggiata a
saldo
comparando
l’entità del personale al
31 dicembre rispetto al 1°
gennaio, escludendo il
numero
delle
unità
assunte o da assumere.
Individuazione delle voci da
ridurre
Vanno decurtate le risorse destinate
alla corresponsione di tutti gli
elementi retributivi accessori, con
esclusione:
Importi relativi alle posizioni/fasce
economiche del personale cessato;
Importi relativi alla retribuzione di
posizione per gli incarichi dirigenziali;
Importi relativi alla retribuzione di
posizione per gli incarichi di posizione
organizzativa e di Alta professionalità
e, per il SSN, anche l’indennità di
coordinamento;
Importi relativi alle indennità di
disagio, rischio, turno, reperibilità,
struttura, maneggio valori, compensi
per particolari responsabilità
Determinazione quanto ridurre
Va determinato un importo medio,
mediante la somma delle quote
individuali delle voci accessorie
erogate,
in
conto
competenza
nell’anno precedente, al personale che
cessa, diviso per il numero di unità
cessate nell’anno stesso. L’importo così
determinato è moltiplicato per le unità
di personale cessato, al netto delle
assunzioni programmate.
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Dl 78/2010 (L. 122/10) Art. 9 c. 4
Rinnovi contrattuali
Biennio 2008/2009
Non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2% (si applica anche agli accordi e ccnl stipulati prima del 31/5/2010)
Eventuali clausole difformi contenute nei contratti e negli accordi Sono
inefficaci a partire dalla mensilità di giugno 2010
I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati
SSN: 0,80% art. 10
CCNL 08/09
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Dl 78/10 (L. 122/10) Art. 9
È fatta salva
l’indennità di vacanza
contrattuale
Personale A.P.
Contrattualizzato
CCNL 2010/2012
NON si dà luogo,
senza possibilità di
recupero, alle
procedure
contrattuali e
negoziali
Perdita media a regime: mensile, annua e cumulata nel triennio
5,9
SSN
Anno 2010
(IPCA 1,8)
Anno 2011
(IPCA 2,2)
Anno 2012
(IPCA 1,9)
€ 116,00 € 460,07 € 1.022,37 € 1.508,00 € 2.990,44
(con il modello contrattuale di Governo – Cisl e UIL)
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Regole di contabilità – Aziende sanitarie
Art. 5 Dlgs 502/1992
Demanda alle Regioni l’emanazione delle norme che regolino la gestione economica,
finanziaria e patrimoniale delle AUSL e delle aziende ospedaliere
prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
 b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
 c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali
disavanzi di esercizio;
 d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici,
annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centri di costo e responsabilità;
 f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali
dismissioni e conferimenti .
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Bilanci
Ogni azienda sanitaria deve adottare
Un bilancio economico pluriennale di previsione
Un bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo
Unità previsionali di base
Capitoli di spesa/entrata
Un bilancio di esercizio
Con DM 11/2/2002 è stato adottato:
Lo “Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere”
Con DM 8/4/2002 è stato adottato:
Lo “Schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”
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Bilanci
Bilancio economico pluriennale di previsione
In genere adottato sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Sanitario
Regionale (la sua durata, di norma, coincide con il PSR o con il documento di
programmazione)
Per pianificare l’attività
Per riscontrare le modalità di utilizzo delle risorse nell’arco temporale preso
in considerazione (anche in riferimento alla copertura di nuovi o maggiori
costi a carico di esercizi futuri)
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Bilanci
Il bilancio pluriennale è aggiornato ogni anno (per
scorrimento) ed è adottato insieme al
bilancio preventivo economico annuale
relativo all’esercizio successivo
Indica per l’anno successivo, a quello in cui viene
redatto, l’ammontare dei costi di gestione ed ogni
altro onere che l’azienda prevede di sostenere nonché i
ricavi ed i proventi di qualsiasi natura e la quota del
fondo sanitario spettante.
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Bilanci
Bilancio di esercizio è costituito
da:
Stato patrimoniale
È il documento contabile che dimostra la situazione patrimoniale alla fine
dell’esercizio (complesso dei mezzi economici, materiali ed immateriali, a disposizione
dell’azienda). Nell’attivo sono contabilizzate le voci positive del patrimonio (immobilizzazioni,
attività circolanti), mentre nel passivo sono riportate le voci negative (poste del patrimonio
netto, fondi rischi ed oneri, debiti).
Conto economico
Redatto in forma scalare, determina il risultato economico di fine esercizio
(la semplice differenza fra valore della produzione e costi relativi fornisce il margine operativo
lordo, ovvero il valore aggiunto ottenuto dall’erogazione dei servizi. Se a questo primo totale si
sommano algebricamente i proventi ed oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività
finanziarie, i proventi ed oneri straordinari, si ottiene il risultato d’esercizio al lordo delle
imposte. Detraendo imposte e tasse da questo risultato si avrà l’utile o la perdita di esercizio.)
Nota integrativa
Consente di rendere più completi e leggibili i dati che risultano dallo stato
patrimoniale e dal conto economico.
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DM 11/2/2002 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere
ATTIVO
A) Immobilizzazioni
I - immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, sviluppo
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) altre
Totale I
II -Immobilizzazioni materiali
1) terreni
2) fabbricati
a) disponibili
b) indisponibili
3) impianti e macchinari
4) attrezzature sanitarie e scientifiche
5) mobili e arredi
6) automezzi
7) altri beni
8) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale II
III-Immoblizzazioni finanziarie
1) crediti
2) titoli
Totale III
Totale immobilizzazioni (A)
B) Attivo circolante
I -Rimanenze:
1) sanitarie
2) non-sanitarie
3) acconti
Totale I
II - Crediti da
1) regione e prov. autonoma
2) comune
3) aziende sanitarie pubbliche
4) ARPA
5) erario
6) altri (privati, estero, anticipi, personale . . . )
Totale II
III - Attività finanziarie
1) titoli a breve
Totale III
IV -Disponibilità liquide
1) cassa
2) istituto tesoriere
3) c/c postale
Totale IV
Totale attivo circolante (B)
C) Ratei e risconti
D) Conti d'ordine
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali
Stato patrimoniale
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Finanziamenti per investimenti
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
III. Fondo di dotazione
IV. Contributi per ripiani perdite anno
anno
V. Utili (perdite) portati a nuovo
VI. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale (A)
B) Fondi per rischi e oneri
1) per imposte
2) rischi
3) altri
Totale (B)
C) Trattamento fine rapporto
1) premi di operosità medici SUMAI
2) trattamento di fine rapporto
Totale (C)
D) Debiti
1) mutui
2) regione e prov. autonoma
3) comune
4) aziende sanitarie pubbliche
5) ARPA
6) debiti verso fornitori
7) debiti verso istituto tesoriere
8) debiti tributari
9) debiti verso istituti di previdenza
10) altri debiti
Totale (D)
E) Ratei e risconti
F) Conti d'ordine
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali
23
DM 11/2/2002 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere
A) Valore della produzione
Conto economico
1) contributi in c/esercizio
2) proventi e ricavi diversi
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
5) costi capitalizzati
Totale (A)
B) Costi della produzione
1) acquisti di beni
2) acquisti di servizi
a) prestazioni sanitarie da pubblico
b) prestazioni sanitarie da privato
c) prestazioni non sanitarie da pubblico
d) prestazioni non sanitarie da privato
3) manutenzione e riparazione
4) godimento di beni di terzi
5) personale sanitario
6) personale professionale
7) personale tecnico
8) personale amministrativo
9) oneri diversi di gestione
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
(suddiviso per singolo conto)
11) ammortamento dei fabbricati
a) disponibili
b) indisponibili
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
(suddiviso per singolo conto)
13) svalutazione dei crediti
14) variazione delle rimanenze
a) sanitarie
b) non sanitarie
15) accantonamenti tipici dell'esercizio
Totale (B)
differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
1) interessi attivi
2) altri proventi
3) interessi passivi
4) altri oneri
Totale (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) rivalutazioni
2) svalutazioni
Totale (D)
E) proventi e oneri straordinari
1) minusvalenze
2) plusvalenze
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche
5) sopravvenienze e insussistenze
Totale (E)
risultato prima delle imposte (A-B ± C ± D ± E)
Imposte e tasse
Utile o perdita di esercizio
24
Fondi destinati alla contrattazione
Fondi
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo
o danno
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, della parte comune dell’ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionale specifica
25
Fondi destinati alla contrattazione
CCNL 94/97 – Biennio
04/05
Art. 43 – Fondo per il compenso
lavoro straordinario
Art. 43 – Fondo per la
remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o
danno
Art. 43 – Fondo per compensare
particolari posizioni di lavoro in
relazione alla qualificazione
professionale e valorizzazione
delle responsabilità
Art. 46 – Fondo per la qualità
della prestazione individuale
Art. 46 – Fondo per la
produttività collettiva e il
miglioramento dei servizi
CCNL 98/01 – Biennio
98/99
CCNL 02/05 – Biennio
02/03
Art. 38 – Fondo per i compensi per
lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o
danno
Art. 29 – Fondo per i compensi
per lavoro straordinario e per
la remunerazione di
particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
Art. 39 – Fondo per il
finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni
organizzative, della parte comune
dell’ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità
professionale specifica
Art. 31 – Fondo per il
finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni
organizzative, della parte
comune dell’ex indennità di
qualificazione professionale e
dell’indennità professionale
specifica
Art. 38 – Fondo della produttività
collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali
Art. 30 – Fondo della
produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e
per il premio della qualità
delle prestazioni individuali
Art. 30 c.5. È confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono
temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio
dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.
26
PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ Costituzione e Verifica
“Fondo disagio” articolo 8
CCNL 2006/2009
27
“Fondo disagio” articolo 8 CCNL 2006/2009
Base costitutiva
•CCNL 94/97 - art. 43 “fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” spesa sostenuta
dall’ASL nel 1993 per il salario di disagio (indennità notturna, festiva, di presenza, pronta disponibilità, rischio RX, ecc)
incrementato in ragione d’anno dello 0.3% Monte Salari 1993
•CCNL 94/97 - art. 43 “ Fondo per il compenso del lavoro straordinario” “somma spettante” al personale per compensi
straordinari (65 ore annue per numero dipendenti al 31.12.1993, decurtata del 5%)
•CCNL 98/01 primo biennio - art. 38 i fondi di cui sopra si costituiscono in un unico Fondo il cui ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 1997.
Incrementi e trasferimenti successivi
•CCNL 1998 - 2001 primo biennio:
Incremento 0,06% del Monte Salari 1997 (dec. 31 dicembre 1999)
•CCNL 1998 - 2001 secondo biennio:
Trasferimento costo rischio RX (tecnici di radiologia) al “fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
posizioni organizzative …”(con vincolo di stessa destinazione)
• CCNL 2002 – 2005 primo biennio:
Incremento 7,69 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2002)
Incremento 1,15 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (solo per il 2002)
Incremento 2,59 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2003)
Incremento 0,16 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2003)
Incremento 0,03 % monte salari 2001 (dec. 1/1/2003)
•CCNL 2006 – 2009 primo biennio:
Il Fondo è confermato; il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005
28
PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ Costituzione e Verifica
“Fondo produttività”
articolo 9 CCNL 2006/2009
29
“Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009
Base costitutiva
DPR 348 del 1983 (ex compartecipazioni)
CCNL 94/97 fondo per finanziamento del sistema premiante (produttività)
Incrementi e trasferimenti successivi
CCNL 1998 - 2001 primo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/1997 escluso risorse aggiuntive CCNL 1994 - 1997):
Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97
(quota che non si consolida)
Incremento economie di gestione per part-time
(quota che non si consolida)
Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.)
(quota che non si consolida)
1% monte salario 97 (tetto max) – risorse agg. aziendali
(quota che non si consolida)
1% più 0,2% monte salario 97 - risorse agg. regionali
(quota che non si consolida)
Decurtazione (10%-15%) per trasferimento/finanziamento fondo art. 10
CCNL 1998 – 2001 secondo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/1999 escluso risorse agg. CCNL 1998 – 2001 primo
biennio)
Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97
(quota che non si consolida)
Incremento economie di gestione per part-time
(quota che non si consolida)
Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.)
(quota che non si consolida)
1% monte salario 97 (tetto max) – risorse agg. aziendali –
(quota che non si consolida)
1% più 0,2% monte salario 99
(risorse agg. regionali destinabili dal 1/1/01 al Fondo art 9 o 10 nella misura
definita in CCIA)
0.4% monte salario 99
(destinabili dal 1/1/01 al Fondo art. 9 o 10 nella misura definita in CCIA)
CCNL 2002 - 2005 primo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2001 escluse risorse agg. CCNL 98/01 secondo
biennio)
Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97
(quota che non si consolida)
Incremento economie di gestione per part-time
(quota che non si consolida)
Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.)
(quota che non si consolida)
1% monte salario 2001 (tetto max) – risorse agg. az.
(quota che non si consolida)
1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. reg.
( per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
0.4% monte salario 2001
(per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
133,90 euro annue per dip. destinabili dal 1/1/03 al Fondo art.9 o 10
(come definito in CCIA)
CCNL 2002 - 2005 secondo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2003 escluso risorse aggiuntive CCNL 02/05 – primo
biennio)
Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97
(quota che non si consolida)
Incremento economie di gestione per part-time
(quota che non si consolida)
Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.)
(quota che non si consolida)
1% monte salario 2001 (tetto max) – risorse agg. az.
(quota che non si consolida)
1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. regionali –
(per la quota non già destinata al Fondo art.10)
0.4% monte salario 2001
(per la quota non già destinata al Fondo art.10)
133,90 euro annue per dipendente
(per la quota non già destinata al Fondo art.10)
0,51% monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) dec. 31/12/2005
(a valere per l’anno 2006 destinabili al Fondo art. 9 o 10 nella misura prevista in
CCIA)
30
Segue dalla dia precedente:
“Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009
Incrementi e trasferimenti successivi
CCNL 2006 - 2009 primo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2005 escluso risorse agg. CCNL 02/05 secondo biennio)
Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97
(quota che non si consolida)
Incremento economie di gestione per part-time
(quota che non si consolida)
Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.)
(quota che non si consolida)
1% monte salario 2001 (tetto max) – risorse agg. aziendali
(quota che non si consolida)
1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. regionali
(per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
0.4% monte salario 2001
(per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
133,90 euro annue per dipendente
(per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) dec. 31/12/05
(a valere per l’anno 2006 per la quota non già destinata al Fondo art. 10)
Incremento di 13,50 euro annui lordi per dip. al 31.12.05
(destinabili al Fondo art. 9 o 10 nella misura prevista in CCIA - decorrenza 1 gennaio 2007)
Incremento rideterminato in 28,73 euro annui lordi per dip. al 31.12.2005
(destinabili al Fondo art. 9 o 10, nella misura prevista in CCIA - decorrenza 1 gennaio 2008)
31
PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ Costituzione e Verifica
Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, posizioni
organizzative … . articolo 10 CCNL
2006/2009
32
Fondo per il finanziamento delle fasce
retributive, posizioni organizzative … . articolo
10 CCNL 2006/2009
Base costitutiva
Spesa per il personale (tutto) al 1° gennaio 1998 per
indennità di qualificazione professionale (ex art. 45 CCNL 94/97)
maggiorazione indennità infermieristica ed ex 8 bis
Incrementi successivi
CCNL 1998 – 2001 primo biennio:
Incremento 0,81% monte salari 97 , dec. 31.12.99
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento (10% - 15%) per trasferimento dal Fondo art. 9
(quota che si consolida nel fondo)
Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio
1998
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno
successivo)
CCNL 1998 – 2001 secondo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/1999)
Incremento 5.000 lire mensili per dipendente
(decorrenza 1 luglio 2000)
Incremento 13.000 lire mensili per dipendente che riassorbono le
5.000 lire
(decorrenza 1 gennaio 2001) (quota che si consolida nel
fondo)
RIA personale cessato dal servizio
(decorrenza 1 gennaio 2000) (quota che si consolida nel
fondo) (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura
costi anno successivo)
Maturazione classi infermieristiche e 8 bis
(decorrenza 1 gennaio 1998)
(quota che si
consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a
copertura costi anno successivo)
Incremento 1,2% monte salari 99 risorse aggiuntive
regionali
(per la quota destinata al Fondo art. 10)
Incremento 0,4% monte salari 99
(per la quota destinata al Fondo art. 10)
Incremento
per
trasferimento
dal
fondo
disagio/straordinari costo per indennità RX
(quota che si consolida nel fondo)
Costo indennità di coordinamento
(quota che si consolida nel fondo)
Costo per maggiorazione economica del valore fascia
CCNL 2000/2001
(quota che si consolida nel fondo)
Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e
straordinari” di 65 ore straordinario per posizione
organizzativa
(quota che non si consolida nel fondo)
Incremento per variazione dotazioni organiche quanto
– qualitative
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote
dal fondo “disagio e straordinari”
Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili
della Dotazione Organica
(quota che si consolida nel fondo)
33
CCNL 2002 – 2005 primo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2001)
RIA personale cessato dal servizio – decorrenza 1 gennaio 2002
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno
successivo)
Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio 2002
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno
successivo)
Incremento 1,2% monte salari 2001 risorse aggiuntive regionali
(per la quota destinata al Fondo art.10) (quota che si consolida nel
fondo)
Incremento 0,4% monte salari 2001
(per la quota destinata al Fondo art.10) (quota che si consolida nel
fondo)
Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2002 – 2003
(quota che si consolida nel fondo)
Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore
straordinario per posizione organizzativa
(quota che non si consolida)
Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e
straordinari”
Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento 2 euro per 13 mensilità per dipendenti al 31.12.2001
(decorrenza 1 gennaio 2003) (quota che si consolida nel fondo)
Incremento 4,05 euro per 13 mensilità per dipendenti al 31.12.2001
(decorrenza 1 gennaio 2003) (quota che si consolida nel fondo)
Incremento 133,90 euro annue per dipendente
(per la quota destinata in CCIA al Fondo art. 10) (decorrenza 1 gennaio
2003)
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento 0,12 % del monte salari 2001 ( indennità professionale BS
sanità)
(decorrenza 1 gennaio 2003) (quota che si consolida nel fondo)
Incremento 0,17% monte salari 2001 ( passaggi D/DS )
(decorrenza 1 gennaio 2003) (quota che si consolida nel fondo)
CCNL 2002 – 2005 secondo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2003)
Incremento 0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue
per dipendente)
(dec.31/12/ 2005 a valere per l’anno 2006 per la quota
destinata in CCIA al Fondo art. 10)
RIA personale cessato dal servizio
(decorrenza 1 gennaio 2004) (quota che si consolida nel
fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi
anno successivo)
Maturazione classi infermieristiche e 8 bis (decorrenza 1
gennaio 2004
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi
anno successivo)
Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL
2004 – 2005
(quota che si consolida nel fondo)
Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65
ore straordinario per posizione organizzativa
(quota che non si consolida)
Incremento per variazione dotazioni organiche quanto –
qualitative
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo
“disagio e straordinari”
Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della
Dotazione Organica
(quota che si consolida nel fondo)
34
CCNL 2006 – 2009 primo biennio
(Fondo consolidato al 31/12/2005)
Incremento 0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente)
decorrenza 31 dicembre 2005
(a valere per l’anno 2006 per la quota destinata in CCIA al Fondo art. 10)
(quota che si consolida nel fondo)
RIA personale cessato dal servizio – decorrenza 1 gennaio 2006
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo)
Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio 2006
(quota che si consolida nel fondo)
(in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo)
Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2006 – 2007
(quota che si consolida nel fondo)
Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore di straordinario per
posizione organizzativa
(quota che non si consolida)
Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e straordinari”
Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica
(quota che si consolida nel fondo)
Incremento di 13,50 euro annui lordi per dipendente al 31.12.2005
(per la quota destinata al Fondo art.10 nella misura prevista in CCIA) (decorrenza 1
gennaio 2007) (quota che si consolida nel fondo)
Incremento rideterminato in 28,73 euro annui lordi per dipendente al 31.12.2005
(per la quota destinata al Fondo art. 10 nella misura prevista in CCIA) (decorrenza 1
gennaio 2008) (quota che si consolida nel fondo)
35